Congedo COVID-19, La fruizione torna possibile anche su base oraria

Valerio Damiani Domenica, 16 Maggio 2021
Lo prevede la legge n. 61/2021. Confermata la retroattività del congedo dal 1° gennaio 2021 ed il rinnovo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i lavoratori autonomi. 
Il congedo covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti torna fruibile anche in modalità oraria. Lo prevede un passaggio della legge n. 61/2021 di conversione al dl n. 30/2021 in vigore dallo scorso 13 maggio 2021. Nel provvedimento si prevede anche l'estensione del bonus baby sitting alle forze di polizia locale e, più in generale, a tutti gli appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.

Figli minori di 14 anni

Il Dl n. 30/2021 ha riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi la facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio oppure per la durata dell'infezione da SARS Covid-19 o quarantena del figlio. La durata del congedo non può comunque eccedere il 30 giugno 2021. Eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale. L'Inps ha illustrato la misura con la Circolare n. 63/2021. La legge di conversione stabilisce al riguardo che il predetto congedo può essere fruito non solo in modalità giornaliera ma anche in modalità oraria (al pari di quanto era stato fissato lo scorso anno per i congedi fruibili dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020). Resta fermo che la misura può essere utilizzata se entrambi i genitori non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e che l'altro genitore non sia sospeso dal lavoro o privo di occupazione. La fruizione è ammessa anche da entrambi i genitori che possono alternarsi tra loro, mai negli stessi giorni.

Se il figlio è disabile il congedo può essere fruito a prescindere dall'età anagrafica e dal requisito della convivenza.

Baby Sitting

Per i lavoratori autonomi (iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, commercianti, artigiani e coltivatori diretti) la misura è sostituita dall'erogazione di un bonus baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Le condizioni sono le medesime del congedo: figlio minore di anni 14 convivente; durata legata alla sospensione delle attività didattiche in presenza o per infezione o quarantena; impossibilità di svolgere la prestazione in regime di lavoro agile; alternatività tra i genitori. Come pure il periodo temporale: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (Cfr: Circolare Inps n. 58/2021).

Il bonus può essere fruito, tra l'altro, anche dal personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La legge di conversione del dl n. 30/2021 vi include anche le forze di polizia locale e sostituisce la categoria dei "lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari", anch'esse beneficiate dalla disposizione in commento, con le più ampie "categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari".

Lavoro Agile

Il provvedimento reca inoltre l'estensione ai dipendenti pubblici del diritto allo svolgimento del lavoro agile (fino al 30 giugno 2021) in presenza di almeno un figlio in condizioni di disabilità grave oppure con bisogni educativi speciali. Attualmente questo diritto sussiste solo per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave (art. 21-ter del dl n. 104/2020). Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smartworking ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità (accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  3,  della L. 5 febbraio 1992, n. 104), con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti dall'art. 2, comma 1, nonché nell'ipotesi in cui figli frequentino centri diurni a carattere  assistenziale dei quali sia disposta la chiusura.

Viene, infine, introdotto il cd. diritto alla disconnessione del lavoratore che svolge l'attività in modalità agile (fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati).

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