Caro Energia, Arriva il bonus di 150€ per i lavoratori dipendenti

Lunedì, 17 Ottobre 2022
Pronta al debutto la versione 2.0 del bonus contro il caro bollette contenuta nel «decreto aiuti ter». Il beneficio verrà riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro ai dipendenti con busta paga lorda di «competenza» novembre 2022 non superiore a 1.538€.

Via libera al rinnovo del bonus «una tantum» contro il «caro energia» per la generalità dei lavoratori dipendenti. A novembre lo riceveranno automaticamente dai rispettivi datori di lavoro a condizione di avere una busta paga lorda non superiore a 1.538€. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 116/2022 pubblicata oggi in cui diffonde le istruzioni e i codici per conguagliare gli anticipi corrisposti con le denunce contributive.  

Bonus contro il caro bollette

I chiarimenti riguardano la «versione 2.0» del bonus contro il «caro energia» previsto dall’articolo 18 del dl n. 144/2022 (cd. «decreto aiuti ter»). La nuova versione beneficia tutti i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) con una retribuzione imponibile nel mese di «competenza» novembre 2022 non superiore a 1.538€ (più bassa rispetto alla soglia di 2.692€ prevista a luglio). Restano esclusi i lavoratori del settore domestico (qui il bonus viene erogato dall’Inps) e i lavoratori agricoli a tempo determinato (per i quali non può operare l’istituto della compensazione con le denunce contributive INPS).

Prescinde dal tipo di rapporto di lavoro (determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale) e dalla natura del datore di lavoro (che può assumere o meno la natura di imprenditore) nonchè dalla data di assunzione del lavoratore. 

Quanto e Quando spetta

Rispetto alla versione di luglio (200€) il rinnovo spetta nella misura di 150€ (anche nelle ipotesi di contratto part-time). E’ completamente esentasse. L’indennità, spiega l’Inps, deve essere erogata direttamente dal datore di lavoro nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022 (anche se questa è erogata a dicembre).

Eventi figurativi

Deve essere corrisposto anche nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti «azzerata» per una sospensione del rapporto di lavoro il cui evento sia indennizzato parzialmente o totalmente dall’INPS (es. cassa integrazione, congedi, maternità eccetera) fermo restando il rispetto del limite di 1.538€ lordi mensili. Niente bonus, invece, se l’integrale sospensione del rapporto di lavoro non è assistita da copertura figurativa (es. aspettativa non retribuita).

Dichiarazioni

Come per la versione 1.0 prima di erogare il bonus il datore di lavoro dovrà acquisire dal dipendente una dichiarazione in cui attesti di non essere titolare pensione o Reddito di Cittadinanza. L’una tantum, infatti, in tal caso sarà erogata dall’Inps. E di non percepire l’indennità da altro datore di lavoro (nel caso il dipendente abbia due rapporti di lavoro dipendente).

Con il termine «pensione», si considera qualsiasi trattamento pensionistico (diretto, ai superstiti o di invalidità) erogato da forme di previdenza obbligatorie (cioè non solo l’Inps ma anche dagli enti privatizzati) con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Sono inclusi anche gli assegni sociali (o pensioni sociali), le indennità agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili e gli assegni di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegno straordinario di sostegno al reddito, indennità mensile nel contratto di espansione). Si prescinde dall’importo del trattamento.

Conguagli al via

Come detto il bonus dovrà essere corrisposto automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione di «competenza» nel mese di novembre. Per i datori di lavoro del settore privato i conguagli, cioè il recupero dell’anticipo, deve essere effettuato entro i termini di scadenza della relativa denuncia contributiva (quindi entro il 31 dicembre 2022).  

 Documenti: Circolare Inps 116/2022

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