Come funziona e chi ha diritto al congedo parentale "speciale"

Vittorio Spinelli Mercoledì, 18 Marzo 2020
La novità del DL "Cura Italia". Se la prole non supera 12 anni il congedo è di 15 giorni, a entrambi i genitori, da fruire alternativamente, e retribuito al 50% della paga ordinaria. Se la prole ha un'età tra 12 e 16 anni, invece, il congedo è illimitato ma senza retribuzione.
Tra le misure contenute nel decreto legge "Cura Italia" (DL 18/2020 in vigore da ieri) molte sono rivolte in particolare alle famiglie con figli. Dal 5 marzo, i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti  con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a un congedo parentale di 15 giorni, da fruire in via continuativa o frazionata, con riconoscimento di un'indennità pari al 50% della normale retribuzione e con piena copertura di contributi figurativi.

Si tratta di un congedo parentale speciale in quanto - a differenza di quello ordinario - è indennizzato anche per i figli di età superiore a sei anni e in misura superiore a quello ordinario (50% della normale retribuzione contro il 30%) ed è utile (sempre) sia ai fini del diritto che della misura della pensione (non esiste alcun tetto all'accredito figurativo).  Per i figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, il congedo di 15 giorni spetta a prescindere dall'età del figlio.

Stesso congedo spetta ai genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell'indennità di maternità; e agli autonomi iscritti all'Inps (es. commercianti e artigiani) con riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge (restano esclusi gli autonomi non iscritti all'Inps per i quali, come noto il pagamento delle indennità di congedo sono a carico delle rispettive casse professionali).

La fruizione del congedo spetta alternativamente a entrambi i genitori a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione, ad esempio) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Conversione automatica

Se il genitore sta fruendo al 5 marzo un congedo parentale "ordinario" è prevista la conversione automatica dello stesso nel congedo speciale con possibilità, pertanto, di fruire il congedo ordinario successivamente.

Voucher baby-sitting

I genitori che hanno diritto al suddetto congedo parentale retribuito (vale a dire i genitori con figli di età non superiore a 12 anni dipendenti, iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'Inps) possono optare per un bonus baby-sitting fino a 600 euro, da utilizzare nel periodo di sospensione dei servivi educativi e delle attività scolastiche, con il Libretto Famiglia.  Nel caso di dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato, e della Polizia di Stato l'importo del bonus sale a 1.000 euro. Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Vincolo di spesa

Le modalità operative per accedere al congedo speciale retribuito ovvero al bonus baby sitting dovranno essere stabilite dall’INPS e sono, comunque, soggette ad un vincolo di bilancio pari ad 1 miliardo e 261,1 milioni di euro. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora le risorse non fossero sufficienti l'Istituto non potrà accogliere ulteriori domande.

Figli dai 12 ai 16 anni d'età

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori d'età tra 12 e 16 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche (non c'è quindi alcun limite temporale) senza riconoscimento di indennità né di contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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