Contributi, Via libera all'esonero per le filiere agricole

Nicola Colapinto Giovedì, 09 Settembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la novella del decreto sostegni. Sgravio contributivo esteso anche per i contributi dovuti nel mese di gennaio 2021.

Via libera dell'INPS alla fruizione dell'esonero contributivo per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 131/2021 pubblicata ieri in cui illustra le modalità di accesso all'esonero contributivo previsto per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 dalla normativa anticovid.

Beneficio

L'articolo 16 e 16-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 ha previsto per il mese di novembre e dicembre 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, individuati nell'allegato 1 al messaggio inps n. 4272/2020. Si tratta sostanzialmente dei settori più colpiti dalla pandemia (es. commercio all'ingrosso di piante e fiori, sementi, gestione di mercati, agriturismi, caccia, pesca, produzione di vino e birra, coltivazioni eccetera...)

L'articolo 19 del dl n. 41/2021 convertito con legge n. 69/2021 (cd. decreto sostegni) ha rinnovato lo sgravio anche con riferimento alla mensilità di gennaio 2021 ampliando la compatibilità dell'esonero anche ai sensi della sezione 3.12 (oltre che ai sensi della sezione 3.1) della Comunicazione della Commissione europea, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». L'agevolazione spetta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Scadenze

L’esonero è riconosciuto con riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia per la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura: imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. L'esonero riguarda la contribuzione di competenza nel mese di novembre, dicembre e gennaio 2021. Pertanto per i datori di lavoro del settore privato l'esonero spetta sulla contribuzione in scadenza il 16 dicembre 2020, il 16 gennaio 2021 ed il 16 febbraio 2021 (per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata l'esonero riguarda l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, scadenza 16 giugno 2021 e I trimestre 2021 con scadenza 16 settembre 2021). Per gli autonomi l'esonero interessa la quarta rata dell'emissione 2020 (scadenza 16 gennaio 2021) e la prima rata 2021 (scadenza 16 luglio 2021). Nelle more della definizione delle istanze tutti i predetti termini erano stati già differiti dall'INPS.

Modalità di accesso

Per fruire del beneficio i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” che sarà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) nei prossimi giorni.

Per i lavoratori autonomi il modulo sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

Nella domanda occorre specificare se si richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

Gli interessati avranno 30 giorni di tempo da quando sarà disponibile il predetto modulo (l'INPS ne darà opportuna conoscenza). Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva. La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.

I datori di lavoro potranno fruire dell'esonero tramite i flussi uniemens con la prima denuncia utile a partire da quella di competenza del mese di ottobre 2021.

Se l'istanza venisse rigettata per mancanza dei requisiti saranno applicate le sanzioni previste per le omissioni contributive.

Misura

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile (novembre, dicembre e gennaio), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento. Per i datori di lavoro l'esonero riguarda solo la quota di contribuzione a carico degli stessi (con esclusione delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore, della quota Tfr e della contribuzione Inail) dovuta nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021. 

Essendoci un vincolo di bilancio nella comunicazione di accoglimento l'Inps potrà ridurre l'esonero fruibile in modo proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. In tal caso gli interessati avranno 30 giorni dalla comunicazione per versare la contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato definitivamente.

Documenti: Circolare Inps n. 131/2021

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