Cooperazione Internazionale, Ok alle nuove linee guida per i lavoratori in aspettativa

Martedì, 03 Marzo 2026
Dall'INPS arrivano i chiarimenti operativi sulla Legge 125/2014: tutele garantite, contributi su compensi convenzionali e il diritto all'aspettativa per i dipendenti pubblici.

La riforma della cooperazione internazionale per lo sviluppo (Legge 11 agosto 2014, n. 125) entra nel dettaglio operativo. L’Inps, infatti, con la Circolare n. 22/2026 illustra gli obblighi contributivi e le tutele per i lavoratori — sia pubblici che privati — impegnati in attività di solidarietà e aiuto umanitario all'estero.

L’obiettivo è chiaro: garantire che chi sceglie di mettere le proprie competenze al servizio della cooperazione non sia penalizzato dal punto di vista previdenziale e di carriera.

Il Diritto all’Aspettativa

Una delle novità più rilevanti riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Secondo l'articolo 28 della norma, i dipendenti pubblici hanno il diritto di essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili, per prestare servizio presso organizzazioni della società civile (ONG, enti del Terzo Settore, fondazioni) iscritte nell'apposito elenco dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il punto di forza della norma è la continuità: il periodo trascorso all'estero è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici come equivalente al servizio prestato in Italia, garantendo l'anzianità, la progressione di carriera e il mantenimento della qualifica.

Tutele per il Settore Privato

Anche il settore privato è coinvolto. Le imprese che concedono l’aspettativa ai propri dipendenti impegnati nella cooperazione (o ai coniugi che li seguono) godono di una flessibilità aggiuntiva: possono infatti assumere personale sostitutivo con contratti a tempo determinato, superando i limiti e i contingenti ordinari previsti dalla legge.

I contributi

Il calcolo dei contributi non avviene sullo stipendio effettivamente percepito in loco, ma su compensi convenzionali stabiliti con il decreto del Ministero degli Affari Esteri concertato con il Lavoro-Economia del 16 dicembre 2015. Per il 2016 tali importi erano pari a:

  • 1.519,67€ mensili per il personale con contratto (subordinato/autonomo);
  • 849,40€ mensili per il personale volontario

Gli importi sono rivalutati annualmente sulla base della disciplina relativa alla perequazione delle pensioni. La misura serve a uniformare il trattamento previdenziale indipendentemente dal Paese di destinazione.

Obblighi per le Organizzazioni

Le ONG e gli enti del Terzo Settore diventano, a tutti gli effetti, i responsabili degli obblighi fiscali e previdenziali (IVS) durante il periodo di missione. Se trattasi di rapporto di lavoro subordinato gli obblighi andranno assolti nella gestione assicurativa presso cui l’interessato era iscritto al momento dell’aspettativa garantendo così l’unicità della posizione assicurativa. Nel caso di dipendenti pubblici, le organizzazioni devono aprire una posizione specifica presso la Gestione Pubblica dell'INPS, garantendo il versamento dei contributi verso le casse di provenienza del lavoratore (ex INADEL, ex ENPAS, ecc.). Se trattasi di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione i versamenti contributivi andranno effettuati presso le Casse Ordinistiche o presso la Gestione Separata dell’Inps. In tutti i casi, spiega l’Inps, sono dovute anche le contribuzioni minori (es. malattia, maternità, disoccupazione, eccetera).

Viene inoltre chiarito che il rapporto tra il cooperante e l'ente è diretto: né il Ministero degli Affari Esteri né l'AICS possono essere chiamati in causa in caso di inadempienze contrattuali da parte delle organizzazioni.

Regolarizzazione

Il versamento della contribuzione ad una assicurazione IVS diversa da quella risultante dal quadro appena delineato è regolato dalle previsioni di cui all’articolo 116, co. 20 della legge n. 388/2000 che prevede il trasferimento diretto delle somme dall'ente ricevente a quello competente, senza aggravio di interessi per il contribuente (cd. regolarizzazione per buona fede). L’istanza, spiega l’Inps, può essere presentata direttamente dai lavoratori interessati o dall’ente previdenziale competente a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza.

L'Inps spiega, infine, che, stante l’oggettiva incertezza sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, sulla contribuzione sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, sempreché l’invio dei flussi di regolarizzazione avvenga entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare e il versamento dei contributi sia effettuato entro i successivi 30 giorni.

Documenti: Circolare Inps 22/2026

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