Danno Biologico, Nessun aumento nel 2021

Valentino Grillo Giovedì, 28 Ottobre 2021
Il Ministero del Lavoro ha fissato la rivalutazione da applicare dal 1° luglio 2021. Quest'anno non ci sarà alcuna rivalutazione a causa del tasso negativo dell'inflazione.

Nessun aumento per il danno biologico. Con decorrenza dal 1° luglio 2021, gli importi delle prestazioni, in capitale e in rendita, restano infatti gli stessi vigenti per l'anno 2020, in quanto la variazione Istat è risultata negativa (- 0,3%). Lo stabilisce il ministero del lavoro con decreto n. 187/2021, comparso l'altro giorno nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero. 

Danno biologico

Come noto ai lavoratori infortunati e tecnopatici per eventi che si siano verificati a partire dal 25 luglio 2000 l'Inail riconosce il pagamento di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali da cui sia derivata una invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, oppure di una rendita nei casi in cui gli eventi abbiano provocato una menomazione di grado pari o superiore al 16%. Fino al 2015 gli importi di tali indennizzi non erano soggetti ad alcuna rivalutazione automatica.

Tuttavia, con dm 27 marzo 2009 è stato operato un aumento straordinario, dal 1° gennaio 2008, in misura dell’8,68%; poi con dm 14 febbraio 2014 l’operazione è stata replicata, con un ulteriore aumento, sempre in via straordinaria, dal 1° gennaio 2014, del 7,57%. La legge di Stabilità 2016, infine, ha introdotto un meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2016 sulla base del tasso Istat. Per i primi due anni di debutto della novità, però il tasso di inflazione è risultato negativo e, quindi, non c’è stato esordio. La prima rivalutazione automatica è avvenuta quindi dal 1° luglio 2018, quando l'Istat ha registrato un tasso di variazione (2016/2017) in misura pari all'1,1%, replicato anche dal 1° luglio 2019 (variazione 2017/2018 sempre pari all'1,1%) per poi scendere allo 0,5% dal 1° luglio 2020 (variazione 2018/2019).

Ora con il decreto n. 187/2021 il ministero del lavoro ha confermato, con decorrenza dal 1° luglio 2021, gli importi già vigenti al 1° luglio 2020. La decisione è stata assunta su proposta dell'Inail (delibera n. 204/2021) che ha accertato che, per il 2021, la variazione Istat è risultata negativa e pari a – 0,3 per cento. Siccome non può aver luogo una svalutazione gli importi restano invariati quindi sino al 30 giugno 2022.

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