Disoccupazione, Così I termini decadenza per l'azione giudiziaria e la prescrizione

Bernardo Diaz Giovedì, 08 Novembre 2018
I chiarimenti in un messaggio Inps. Anche i ratei di disoccupazione si prescrivono a partire dal 6 luglio 2011 nel nuovo termine ordinario di cinque anni.
L'Inps prova a fare chiarezza sul regime della decadenza dall'azione giudiziaria e della prescrizione in materia delle prestazioni di disoccupazione (le cd. prestazioni temporanee). Lo fa con il messaggio numero 4105/2018 ad integrazione del precedente messaggio 1166/2018 pubblicato lo scorso 16 marzo. La necessità di un chiarimento normativo è dipeso dalla novella apportata all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, dall’art. 4 del D.L. n.384 del 1992 e dall’art.38 del D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, che hanno mutato in senso più restrittivo rispetto al passato il quadro di riferimento in materia di decadenza e prescrizione per l'azione giudiziaria delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto riguarda i termini di decadenza dall'azione giudiziaria - il cui termine è pari ad un anno - l'Istituto distingue a seconda che si tratti di prestazione non riconosciuta o di prestazione riconosciuta solo in parte. 

Prestazione non riconosciuta

Ebbene l'Inps precisa che se la prestazione è stata negata il predetto termine decadenziale di un anno decorre dalla data di decisione del ricorso da parte del Comitato Provinciale se questa è intervenuta entro il 90° giorno dalla proposizione del ricorso; oppure dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo. In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione - costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione - il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009.

Prima della predetta decisione un filone giurisprudenziale aveva negato la possibilità di far decorrere il termine di decadenza nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito dell’INPS sulla domanda dell’assicurato. Così che l'Inps avrebbe potuto accogliere la domanda anche oltre il termine dei 300 giorni. L'intervento a Sezioni Unite della Cassazione ha, invece, affermato la natura pubblicistica di tale termine. In conseguenza di ciò, è impossibile per l’Istituto di rinunciare alla decadenza o di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto alla prestazione una volta spirato il limite dei 300 giorni dalla data della domanda di prestazione. Ciò ancorchè l'Istituto abbia violato i canoni della correttezza e della buona fede nei confronti dell'assicurato, violazione che, al più, potrebbe dar luogo ad azioni risarcitorie, ma non legittimano l’Inps a non applicare la decadenza.

Prestazione riconosciuta solo in parte

Se l'azione giudiziaria va proposta contro una prestazione riconosciuta solo in parte (ad esempio si contende sull'importo della prestazione di disoccupazione) la decorrenza del termine di un anno è individuata nella comunicazione del provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione o di pagamento della sorte capitale. In tal senso dispone il nuovo comma 6 dell'articolo 47 del DPR 639/1970 dopo la novella apportata dal legislatore con il decreto legge 98/2011. L'Istituto precisa che il nuovo termine di decadenza si applica solo a partire dalle prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011 data di entrata in vigore dell'articolo 38 del decreto legge 98/2011 ai sensi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 69/2014 che ha sancito l'irretroattività di tale norma. Da ciò consegue che le prestazioni riconosciute prima del predetto termine non sono oggetto di alcun termine decadenziale ma solo dell'ordinario termine decennale di prescrizione.

Prescrizione

L'Istiuto, infine, precisa che anche in materia di prestazioni di disoccupazione è applicabile la riduzione, a partire dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della norma), della durata del termine di prescrizione da dieci a cinque anni. Infatti il citato art. 47 bis dispone che: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Ne consegue che i ratei arretrati delle prestazioni di disoccupazione maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrivono in cinque anni.

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Documenti: Messaggio inps 4105/2018; Messaggio Inps 1166/2018

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