FIS, Procedura semplificata per l'assegno di integrazione salariale

Venerdì, 18 Febbraio 2022
In via eccezionale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS seguendo modalità semplificate, anche per permettere alle aziende appena incluse nella tutela di adeguarsi. In particolare, nel periodo transitorio non sarà necessaria documentazione sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria a base dell’istanza potrà essere rimandata, ma non elusa, la comunicazione sindacale a tutela dei lavoratori.

L’ampliamento del bacino di competenza del FIS (Fondo di integrazione salariale), attuato dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, ha portato con sé diverse conseguenze pratiche. Una di queste, quella presa in considerazione dalla circolare del MLPS n. 3 del 16 febbraio, è l’estensione dei relativi obblighi procedurali, prodromici alla richiesta di pagamento diretto, alle aziende ora incluse nella tutela.

Per lasciare il tempo a queste aziende di conformarsi, quindi, il Ministero del Lavoro ha previsto un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, durante il quale sarà possibile accedere all’AIS (Assegno di integrazione salariale) attraverso una procedura semplificata. In prima battuta, lo snellimento consiste nella possibilità per le aziende di omettere la comunicazione preventiva ai sindacati (che dovrà comunque essere espletata successivamente), condizione indifferibile e necessaria al riconoscimento della prestazione. C’è poi l’alleggerimento dall’onere di attestare le difficoltà economico-finanziarie in sede di domanda di pagamento diretto. Difficoltà che verranno desunte dall’INPS considerata la crisi pandemica ancora in corso.

Una semplificazione che, si ribadisce, si è resa necessaria alla  della nuova e più ampia platea del FIS entro rientrano, ora, tutti i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente non coperti della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. Per le ricadute contributive di queste novità si rinvia a questo approfondimento.

Fase di Informazione e consultazione sindacale rimandata

Il Dicastero chiarisce che sarà possibile presentare le istanze di accesso al FIS, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, anche senza aver consultato preventivamente le associazioni sindacali. L’adempimento in questione  è quello previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015   posto  a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa.
La disposizione normativa messa in stand-by nei primi tre mesi dell’anno, in particolare, prevede che l’azienda renda note alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
  • l'entità e la durata della sospensione;
  • il numero dei lavoratori interessati.

La norma prevede, su richiesta delle parti, un esame congiunto della situazione con riguardo agli interessi dei lavoratori. In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a sedici ore settimanali la consultazione riguarda anche ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. Per le aziende sopra i 15 dipendenti  la procedura di informazione/consultazione deve durare al massimo 25 giorni, per le più piccole solo 10 giorni.

Ebbene, fino al 31 marzo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento della procedura in questione, a patto che l’informativa venga effettuata e comunicata all’INPS in un secondo momento. In tal caso la consultazione avrà luogo contestualmente  all'istruttoria INPS.
Il Ministero precisa che, qualora l’autorizzazione arrivasse prima della conclusione della consultazione, l’Istituto potrebbe richiedere l’integrazione della documentazione. L’azienda, a quel punto, potrebbe segnalare che l’esame congiunto risulta ancora in atto e richiedere una dilazione senza perdere il diritto all’assegno.

Semplificazioni anche per il pagamento diretto

Congelati, per tutto il periodo transitorio, anche gli oneri previsti dall’art. 39 del citato D. Lgs.  n. 148/2015 che richiama l’art. 7 dello stesso provvedimento, in ordine alle richieste di pagamento diretto. La norma in parola prevede, tra l’altro, che l’INPS possa autorizzare il pagamento diretto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.
Anche per questo aspetto il Ministero allarga le maglie della procedura fino al 31 marzo 2022: alla luce della crisi pandemica le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel periodo transitorio, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione più “stringata” rispetto a quella richiesta normalmente. Una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica, segnali gli effetti negativi che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

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