Gestione Separata, Cambiano i requisiti per l'indennità di maternità e di congedo parentale

Bernardo Diaz Venerdì, 05 Giugno 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la novella del DL 101/2019. Dal 5 settembre 2019 sia per l'indennità di maternità e paternità che per l'indennità di congedo parentale è sufficiente una mensilità di contribuzione nei 12 mesi antecedenti l'evento indennizzabile.
Ok alla riduzione dei requisiti contributivi per il conseguimento dell'indennità di maternità e dell'indennità di congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 71/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza. I chiarimenti riguardano la novella introdotta dall'articolo 1, co. 1 lett. b) del DL 101/2019 convertito con legge 128/2019 in vigore dal 5 settembre 2019 con il quale il legislatore ha, tra l'altro, ridotto i requisiti di contribuzione necessari al fine del pagamento dell'indennità di maternità e dell'indennità di congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Dal 5 settembre 2019, infatti, tali prestazioni possono essere corrisposte a condizione che risulti attribuita una mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo oggetto della prestazione (contro i tre mesi precedentemente previsti). Restano ferme le platee degli aventi diritto: soggetti iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che pagano l'aliquota contributiva piena (33,72% i collaboratori; 25,72% i professionisti titolari di partita iva).

Indennità di maternità

Per effetto della novella di cui al DL 101/2019 l'Inps spiega che se l'evento indennizzabile a titolo di indennità di maternità o paternità (di regola i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa oppure i tre mesi successivi alla data dell'ingresso effettivo del minore nella famiglia nel caso di adozione/affidamento) ricade parzialmente o totalmente dopo il 5.9.2019 la prestazione potrà essere erogata in presenza di un mese di contribuzione nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità; se, invece, l'evento indennizzabile ricade interamente prima del 5.9.2019 restano i requisiti previgenti e cioè almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità. Per i collaboratori (non per i professionisti) l'indennità di maternità, peraltro, continua a poter essere erogata anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (principio dell'automaticità delle prestazioni).

Indennità di congedo parentale

Anche con riferimento all'indennità di congedo parentale è sufficiente dal 5 settembre 2019 una sola mensilità di contribuzione versata con aliquota piena (33,72% o 25,72%) nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Questa prestazione, tuttavia, va coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 8, co. 4, 5 e 6 della legge 81/2017 (legge sul lavoro autonomo) secondo cui il lasso temporale entro il quale ricercare il requisito contributivo è divenuto autonomo rispetto a quello per l'indennità di maternità/paternità e coincide con i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

Dal combinato disposto della legge 81/2017 con il DL 101/2019 due le situazioni possibili:

a) se il congedo è richiesto nei primi tre anni di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore l'indennità di congedo parentale può essere corrisposta in presenza di una mensilità di contribuzione ad aliquota piena nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile richiesto. Qui non opera il principio di automatismo delle prestazioni (anche per i collaboratori);

b) se il congedo è richiesto nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore e non si riscontri la sussistenza di una mensilità di contribuzione ad aliquota piena nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile richiesto, l'indennità di congedo parentale può essere comunque riconosciuta se il richiedente aveva titolo all'indennità di maternità o di paternità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

Per cui, in base alle modifiche operate dal DL 101/2019, se il periodo di maternità ricade totalmente prima del 5.9.2019 l'indennità di congedo parentale potrà essere conseguita esclusivamente in presenza di tre mesi di cbt nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità (di regola i due mesi anteriori alla data del parto); se, invece, il periodo di maternità ricade parzialmente o totalmente dopo il 5.9.2019 l'indennità di congedo parentale potrà essere erogata in presenza di un mese di cbt nei 12 mesi anteriori l'inizio del periodo di maternità. Resta inteso che se l'indennità di maternità è stata erogata con il principio dell'automatismo delle prestazioni (circostanza possibile, come accennato, solo per i collaboratori) non sorgerà il diritto all'indennità di congedo parentale.

Effetti temporali

Per quanto riguarda i congedi di cui al punto a) l'Inps spiega che se il congedo parentale è stato fruito prima del 5 settembre 2019 l'indennità di congedo parentale può essere ottenuta a condizione che sussistano tre mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile; se, invece, il congedo è stato fruito dal 5 settembre 2019 l'indennità di congedo parentale può essere corrisposta con il versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.

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Documenti: Circolare Inps 71/2020

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