Giornalisti, Dal 1° luglio la CIGS passa all’Inps

Giovedì, 28 Luglio 2022
I chiarimenti in un documento dell’Ente di Previdenza. I datori di lavoro saranno soggetti al cd. sistema del «ticket». Rese note anche le indicazioni per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia.

Dal mese di luglio la CIGS dei giornalisti viene autorizzata dall’Inps. Di conseguenza i datori di lavoro saranno soggetti al cd. sistema del ticket che, come noto, prevede l’invio di una apposita domanda di autorizzazione la cui accettazione è attestata dal rilascio di un codice, il «ticket» appunto, che identifica in maniera univoca la domanda. Lo spiega, tra l’altro, la Circolare n. 87/2022 pubblicata l’altro giorno in cui fornisce istruzioni a seguito dell’assorbimento della gestione sostitutiva dell’Inpgi nell’Inps dal 1° luglio 2022.

CIGS

I datori di lavoro già autorizzati a trattamenti di CIGS (compresi i contratti di solidarietà) per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro il 30 giugno 2022 continueranno ad inviare all’Inpgi le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Sia nel caso di pagamento diretto che di conguaglio.

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di CIGS con scadenza successiva al 30 giugno 2022 (o quelli adottati dal ministero del Lavoro dal 1° luglio 2022, a prescindere dal periodo autorizzato) passano, invece, al sistema del «ticket» in uso presso l’Inps. I datori di lavoro dovranno pertanto inviare, sia in caso di pagamento diretto che di conguaglio, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva tramite la procedura «CIG Straordinaria e Deroga» accessibile dal «Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria», «Servizi per aziende e consulenti», funzioni CIG e Fondi di solidarietà. L’accettazione della domanda, come noto, viene attestata dal rilascio di un codice, il «ticket» appunto, che identifica in maniera univoca la domanda. Il ticket va riportato tra i dati all'interno dell'Uniemens, in uno specifico campo.

Pagamento Diretto

La comunicazione dei dati relativi al pagamento diretto dovrà tramite il nuovo flusso semplificato «Uniemens-Cig». I dati devono essere inviati, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Conguagli

Se il datore di lavoro ha anticipato la prestazione il recupero deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo. Il conguaglio, come di consueto, si effettua tramite i flussi Uniemens esponendo l’apposito codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Inps unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Contributo addizionale

A partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, inoltre, resta fermo il versamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. A tal fine dal 1° luglio 2022 i datori di lavoro dovranno utilizzare il nuovo codice causale «E611» nel flusso Uniemens.     

Fondo di Garanzia TFR

A decorrere dal 1° luglio 2022 l’Inps aggiunge, infine, che diviene competente nella gestione del Fondo di garanzia TFR per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Dal 1° luglio, quindi, le domande andranno essere presentate all’Inps e la competenza dell’istruttoria sarà determinata sulla base della residenza del lavoratore. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

Documenti: Circolare Inps 87/2022

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