Pensioni, Ecco i requisiti per il prepensionamento dei giornalisti

Martedì, 31 Gennaio 2023
L’Inps detta regole ed istruzioni dopo l’assorbimento della gestione sostitutiva INPGI nel FPLD. Lo scivolo scatta in presenza di almeno 62 anni di età e 25 anni e 5 mesi di contributi e l’ammissione alla CIGS per causale di riorganizzazione aziendale.

L’opzione al sistema contributivo è incompatibile con il prepensionamento per i lavoratori dipendenti del settore dell’editoria (giornalisti e poligrafici). Se l’opzione è divenuta irrevocabile (es. per esercizio del riscatto della laurea agevolato o per raggiungimento del massimale contributivo) gli interessati non potranno più accedere ai prepensionamenti di cui alla legge n. 416/1981 ancorché siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 10/2023 in cui riepiloga la disciplina applicabile con specifico riguardo ai giornalisti professionisti dopo l’assorbimento della gestione sostitutiva INPGI nel FPLD.

Il prepensionamento

L’articolo 37, co. 1 lettera b) della legge n. 416/1981 consente ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di fruire di una pensione di vecchiaia anticipata in presenza delle seguenti condizioni:

  • Un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • Un’anzianità contributiva di almeno 25 anni e 5 mesi;
  • Essere stati ammessi ad un trattamento di CIGS per la causale di riorganizzazione aziendale (ex articolo 25-bis del Dlgs n. 148/2015) ed aver fruito di tale trattamento per un periodo minimo di almeno 3 mesi, anche non continuativi.

Come noto il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. In ogni caso non spetta se la CIGS è fruita per altre causali (es. crisi aziendale, contratto di solidarietà).

In merito ai predetti requisiti il documento ribadisce che:

  • i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, devono essere fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • i requisiti anagrafico e contributivo devono essere maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
  • l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Condizioni

Possono accedere al trattamento i giornalisti che non siano già titolari di pensione (diretta) a carico di una qualsiasi gestione INPS mentre (è una novità) non osta al beneficio la titolarità di una pensione diretta erogata da un altro ente previdenziale obbligatorio (es. casse professionali o la gestione INPGI2).

Tra gli altri chiarimenti:

  • Il prepensionamento non è compatibile con il trattamento di disoccupazione;
  • Il prepensionamento è incompatibile con attività lavorativa dipendente, parasubordinata e autonoma (compresa la cessione del diritto d’autore), in Italia e all’estero (pena la revoca del trattamento dall’inizio dell’attività lavorativa in questione) presso lo stesso datore di lavoro o presso un'altra azienda facente parte dello stesso gruppo editoriale.

Requisiti contributivi

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 25 anni e 5 mesi è valorizzabile la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata nei confronti dell’assicurato (es. obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa) nel FPLD.

Non è possibile, invece, procedere al cumulo contributivo: né quello ai sensi della legge n. 228/2012 (valido nei confronti di tutte le gestioni previdenziali a carattere obbligatorio) né quello di cui all’articolo 20 della legge n. 613/1966 (quello obbligatorio con le gestioni speciali dei lavoratori autonomi). In questi casi è necessario procedere ad una ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/79. Ciò in considerazione del fatto che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente nel FPLD.

Opzione al Contributivo

Attenzione. L’eventuale esercizio dell’opzione al sistema contributivo rende impossibile fruire del prepensionamento. Ciò, in quanto, la legge Fornero ha introdotto una limitazione in base alla quale chi esercita l’opzione non può pensionarsi con requisiti anagrafici e contributivi diversi rispetto alla pensione di vecchiaia e anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Il chiarimento, pertanto, è sufficiente a sgombrare qualsiasi dubbio in merito alla possibilità di riscattare con il criterio agevolato la laurea al fine di acquisire l’anzianità contributiva necessaria per fruire del prepensionamento. Non si può fare.

Domande

Per legge la domanda di prepensionamento va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal collocamento in CIGS. Il termine, spiega l’Inps, va coordinato con la maturazione dei requisiti sopra esposti. Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in CIGS ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento, il termine di 60 giorni, permanendo la CIGS, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dall'emanazione del decreto, se successivo.  La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento della CIGS.

Calcolo

Il calcolo della misura della pensione, dopo l’assorbimento della gestione sostituiva INPGI nel FPLD, è effettuato secondo le regole generali del pro rata:

  • Sulle anzianità acquisite sino al 30 giugno 2022 si applicano le regole vigenti nell’INPGI;
  • Sulle anzianità acquisite dal 1° luglio 2022 si applicano le regole del FPLD

All’interessato spetta un’integrazione contributiva pari alla differenza tra l’età di accesso alla prestazione e quella di compimento dell’età di vecchiaia entro un massimo di cinque anni e fino a concorrenza del limite di 30 anni di contribuzione. Tale aumento, spiega l’Inps, si sostanzia in un incremento del montante individuale dei contributi in misura pari alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione rivalutate per i coefficienti di cui alla quota b di pensione.

L’Inps salva però gli abbattimenti previsti dall’articolo 7 del vecchio regolamento della gestione sostitutiva Inpgi. Ciò significa che anche dopo l’assorbimento nel FPLD la prestazione come sopra calcolata viene abbattuta in una percentuale compresa tra il 5,56% ed il 22,73% a seconda degli anni mancanti al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia (67 anni). Gli abbattimenti sono rideterminati ogni anno e cessano di trovare applicazione al compimento dell’età di vecchiaia. Viene, inoltre, applicato un abbattimento ulteriore dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa.

Poligrafici

Con riferimento all’altra forma di scivolo verso la pensione, quella dei lavoratori poligrafici (prevista ex art. 37, co. 1 lettera a) della legge n. 416/1981) l’Inps spiega che a seguito delle riforme degli ultimi anni in materia di ammortizzatori sociali non occorre più allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici. Questo scivolo, peraltro, conclude l’Inps, si applica anche ai giornalisti pubblicisti a partire dagli accordi sottoscritti dal 1° luglio 2022.

Domande

Le domande di prepensionamento si presentano telematicamente tramite il sito istituzionale INPS accessibile dagli utenti in possesso di SPID di secondo livello, CNS o CIE.  Per farlo bisogna cercare il servizio “Prestazioni pensionistiche - Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliere la tipologia di prepensionamento editoria dedicata (art. 37, legge 416/1981, lettera b o lettera a). In alternativa è possibile rivolgersi ad un patronato o ad un consulente del lavoro.

Documenti: Circolare Inps 10/2023

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati