Giornalisti in Naspi dal 2024

Giovedì, 21 Dicembre 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la riforma dell’Inpgi dello scorso anno. Per gli eventi di disoccupazione involontaria che interverranno dal 1° gennaio 2024 si applicherà il regime ordinario valido per tutti i lavoratori dipendenti

Giornalisti disoccupati in Naspi dal prossimo anno. Chi perderà involontariamente il lavoro dal 1° gennaio 2024 sarà, infatti, assoggettato alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego al pari degli altri lavoratori dipendenti. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4579/2023 in cui spiega che termina il 31 dicembre 2023 il regime transitorio che ha salvaguardato le più favorevoli regole Inpgi.

Il passaggio all'Inps

I chiarimenti fanno seguito all’assorbimento dal 1° luglio 2022 della gestione sostitutiva Inpgi all’interno dell’Inps. Da questa data, come noto, i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato sono stati iscritti d’ufficio, in evidenza contabile separata, nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti uniformandosi al regime previdenziale degli altri lavoratori dipendenti del settore privato, età pensionabile e sistema di calcolo dell’assegno (nel rispetto, tuttavia, del pro rata). L’armonizzazione ha interessato anche gli ammortizzatori sociali con la sola eccezione della disoccupazione per la quale la Riforma ha mantenuto un regime temporaneo, sino al 31 dicembre 2023, durante il quale sono state fatte salve le vecchie regole Inpgi, più favorevoli.

Le differenze

Ed infatti nel regime Inpgi l'indennità mensile era pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale della retribuzione del redattore ordinario. Nella Naspi, invece, si prende la media delle retribuzioni percepite nell’ultimo quadriennio con i seguenti limiti: 1) se la retribuzione non supera i 1.352,19 euro mensili (anno 2023), l'indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione; 2) se supera i 1.352,19 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia di 1.352,19.

Con le vecchie regole l’importo massimo della disoccupazione poteva raggiungere i 1.745€ (contro i 1.470€ della Naspi) con una riduzione del 5% ogni mese a decorrere dal 181° giorno di fruizione. La decurtazione, tuttavia, non poteva superare il 50%, soglia che si raggiungeva dal 451° giorno di fruizione fino al 720° giorno. Nella Naspi, contrariamente, la riduzione è del 3% al mese e scatta dal 151° giorno di fruizione salvo trattasi di ultra 55enne nel quale caso la riduzione si applica dal 211° giorno di fruizione. Non c’è alcun limite alla decurtazione complessiva.

Nel regime Inpgi, inoltre, bastava il possesso di 52 settimane di contribuzione nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro per agguantare un assegno della durata di due anni, l’ultimo però non coperto da contribuzione figurativa. Nella Naspi ciò si verifica solo se l’intero quadriennio anteriore alla cessazione è stato interamente lavorato; nella Naspi, al contrario, tutto il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Con la Naspi, peraltro, sarà possibile anche chiedere la liquidazione anticipata della prestazione per avviare un'attività autonoma.

Domande al via

Nelle more della pubblicazione di una circolare che illustri alcuni dettagli del passaggio alla Naspi (andrà spiegato, peraltro, come conteggiare i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad una precedente domanda di disoccupazione con il vecchio regime) l’Inps spiega che per gli eventi di disoccupazione occorsi dal 1° gennaio 2024 gli interessati dovranno presentare domanda di Naspi tramite l’apposito servizio telematico (occorre SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS) oppure rivolgendosi ad un patronato. Al momento della domanda di NASpI, i giornalisti dovranno indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.

Documenti: Messaggio Inps 4579/2023

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