La Cassa integrazione a zero ore sostituisce l'indennità di malattia

Valerio Damiani Sabato, 02 Maggio 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps circa il rapporto delle due prestazioni. Ribadito il principio della prevalenza della CIG sull'indennità di malattia anche con riferimento ai trattamenti COVID-19.
Se la malattia insorge dopo la sospensione dell'attività lavorativa la cassa integrazione sostituisce, di regola, l'indennità di malattia; se invece si è registrata una contrazione dell'attività lavorativa è l'indennità di malattia a prevalere rispetto all'integrazione salariale. Ciò vale anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale per il COVID-19. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1822/2020 pubblicato l'altro giorno dall'Istituto di Previdenza.

La questione

I chiarimenti riguardano il rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga e Assegno ordinario erogato dal FIS) e l’indennità di malattia. La regola generale - contenuta nell'articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 - stabilisce  espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Il principio di prevalenza non è però assoluto; occorre distinguere a seconda se la malattia insorge dopo che la prestazione lavorativa sia stata totalmente o solo parzialmente sospesa. Nella prima ipotesi (cassa integrazione a zero ore) il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali (senza nemmeno dover comunicare lo stato di malattia): l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore. Nella seconda ipotesi (contrazione dell'orario di lavoro) prevale, invece, l’indennità economica di malattia rispetto all'integrazione salariale (perchè la prestazione lavorativa non è sospesa del tutto). In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario dal FIS non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.

Se lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: a) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Anche per i trattamenti COVID-19

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

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Documenti: Messaggio inps 1822/2020

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