La novità è arrivata a seguito di chiarimenti del ministero del lavoro richiesti dallo stesso Inps il quale, finora, aveva escluso che la ciclicità delle sospensioni o riduzioni di attività produttiva, frutto del naturale ciclo del prodotto ovvero della produzione, potesse dar diritto alla Cigo (circolare n. 139/2016). In questi casi, infatti, l'Inps ha sempre escluso la Cigo durante le soste, riconoscendo la ciclicità produttiva un'espressione del rischio d'impresa e, quindi, una naturale imputabilità della sospensione alla stessa azienda.
Il Ministero del Lavoro, tuttavia, ha aperto ad una diversa interpretazione. Interpellato dall'Inps, infatti, ha ritenuto «non riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non riconducibile a negligenza o a imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale». Pertanto, le aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del processo produttivo, in presenza degli altri requisiti di legge, hanno diritto di accedere alla Cigo. Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale mentre, come detto, l'andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.
La relazione tecnica
Le aziende interessate da ciclicità produttiva che richiedono la Cigo, nella relazione tecnica allegata all'istanza, devono illustrare i suddetti profili, e, in particolare, dovranno descrivere: la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività; precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG; il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento); continuità dell'attività aziendale.
Decorrenza nuovi criteri
Quanto alla decorrenza dei nuovi criteri l'Inps stabilisce l'immediata applicabilità a tutte le domande di Cigo non ancora definite e in corso d'istruttoria. Con l'occasione, l'istituto spiega che la stessa decorrenza vale anche con riferimento ai nuovi criteri relativi alle intemperie che ha fornito con messaggio n. 1856/2017. Per eventuali istanze definite e oggetto di ricorso, invece, l'Inps ricorda che potrà comunque operare anche in regime di autotutela (circolare n. 146/2006).
Documenti: Messaggio inps 2276/2017