Possibile riattivare la fruizione del reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023 se nasce un figlio, si compiono 60 anni o viene accertata una disabilità di un componente il nucleo familiare dopo la sospensione per raggiungimento del limite massimo di sette mensilità nel 2023. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3510/2023 in cui spiega che non serve domanda (la proroga avviene automaticamente) se le condizioni si verificano prima della sospensione o entro il mese successivo; altrimenti bisogna affrettarsi a produrre nuova domanda di RdC perché la ripresa decorrerà solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Quando scatta lo stop
Il dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023, dispone che i percettori del Rdc e della pensione di cittadinanza mantengono il beneficio fino alla naturale scadenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di fruizione di 7 mensilità nel 2023. Sono esclusi dal limite di sette mesi, i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età e ai percettori del Rdc che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre 2023 in quanto non «attivabili al lavoro».
Proroga automatica
Ebbene l’Inps spiega che se uno dei componenti compie i 60 anni prima della settima mensilità o nel mese successivo l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità. Idem nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata: se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, l’erogazione del beneficio proseguirà automaticamente, senza soluzione di continuità.
Nuova domanda
Se, invece, il requisito anagrafico dei 60 anni viene raggiunto successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, sarà necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. In tal caso, spiega l'Inps, la domanda non sarà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Se si perdono i requisiti
Potrebbe anche verificarsi la situazione inversa, cioè la perdita di uno dei requisiti che hanno consentito in origine la prosecuzione della fruizione del RdC oltre le sette mensilità (es. il decesso del componente che aveva 60 anni o per il compimento della maggiore età del minore). In tal caso, spiega l’Inps, il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
Servizi Sociali
L’Inps spiega, infine, che rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).
Documenti: Messaggio Inps 3510/2023