Lavoratori Fragili, Sorveglianza attiva sino al 30 aprile 2021

Vittorio Spinelli Giovedì, 04 Marzo 2021
Lo prevede un passaggio della legge di conversione del decreto legge cd. milleproroghe. Prorogato ulteriormente l'obbligo a carico dei datori di lavoro.
Proseguirà sino al 31 aprile 2021 (non più sino al 31 marzo 2021) l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili. Lo rende noto l'Inail in un comunicato stampa avvisando che il nuovo termine è stato fissato dall'articolo 19 del dl n. 183/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 21/2021 (cd. milleproroghe).

La misura, prevista dall’art. 83 dl n. 34/2020, come noto impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

L'obbligo

La sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Laddove, invece, non c'è obbligo di presenza del medico competente, il datore di lavoro ha due possibilità: a) nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza; b) chiedere all'Inail il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro (in tal caso il datore di lavoro dovrà sostenere un costo pari a 50,85€ per ciascuna singola prestazione).

Per effetto della legge n. 126/2020 di conversione al dl n. 104/2020 l'obbligo di sorveglianza era stato prorogato sino al 31 dicembre 2020, poi il dl n. 183/2020 lo aveva posticipato sino al 31 marzo 2021 ed ora il termine è stato ulteriormente prorogato sino al 30 aprile 2021. Pertanto tutti i datori di lavoro, pubblici e privati possono inviare le richiesta di visita medica, per lavoratori e lavoratrici fragili, ai servizi territoriali dell'Inail tramite apposito servizio online sino al 30 aprile 2021 secondo le indicazioni già fornite dall'Inail con la Circolare numero n. 44/2020.

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