Lavoro, Anche i dottori agronomi sono intermediari

Valerio Damiani Venerdì, 06 Luglio 2018
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Anche i dottori agronomi e forestali potranno essere delegati dal datore di lavoro agricolo alla rappresentanza nei confronti dell'Inps. 
Anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti ai rispettivi albi possono essere intermediari nei confronti dell'Inps ed effettuare, quindi, gli adempimenti amministrativi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale in favore delle aziende agricole che amministrano. Ne da' notizia l'istituto di previdenza con il messaggio numero 2725/2018 pubblicato ieri in cui corregge il tiro rispetto a quanto indicato in un primo tempo nel messaggio 1618/2018.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (recante l’Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), come integrata e modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152,  “sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali [tra l’altro]: a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”.  Pertanto in virtu' di tale disposizione di legge, oltre ai periti agrari e agli agrotecnici, sono abilitati agli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali.

La Lettera di incarico

I professionisti che debbano comunicare all'Inps la delega ricevuta dai datori di lavoro agricoli dovranno inviare l’accordo o la lettera di incarico contenente i seguenti requisiti: 1) per i dottori agronomi e i dottori forestali la cura della direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela, e consulenza dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 152/1992);  2) per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 11, lett. b), della legge n. 251/1986);  3) per i periti agrari e i periti agrari laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzioni contabili, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, lett. a), della legge n. 434/1968, così come modificato dall’articolo 2 della legge n. 54/1991).

Unitamente alla lettera di incarico i professionisti sopra indicati dovranno inviare all'Inps: documento di riconoscimento; copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale; copia del tesserino di iscrizione all’albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo Professionale; copia dell’accordo o della lettera di incarico dell’azienda agricola rappresentata, supportata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. A parziale rettifica del messaggio n. 1618/2018 l'Inps segnala che non è richiesta la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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Documenti: Messaggio inps 2725/2018

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