Lavoro, Così lo sgravio del 50% dei contributi per chi assume i beneficiari dell'assegno di ricollocazione

Valerio Damiani Martedì, 30 Giugno 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. L'agevolazione riguarda i datori di lavoro del settore privato che assumono, anche con contratto a termine, soggetti beneficiari dell'AdrCigs.
Parte ufficialmente lo sgravio sulle assunzioni dei cassa integrati beneficiari dell'assegno di ricollocazione. I datori di lavoro del settore privato che procederanno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato potranno beneficiare di una riduzione della contribuzione previdenziale dovuta all'Inps del 50% entro un massimo di 4.030 euro annui per un periodo di 12 o 18 mesi. Lo rende noto l'Inps con la Circolare numero 77/2020 pubblicata l'altro giorno dall'ente previdenziale ad illustrazione dell'incentivo stabilito dalla legge 205/2017 dal 1° gennaio 2018.

L'identikit della misura

L'incentivo fa parte di una serie di misure per agevolare la rioccupazione dei lavoratori in CIGS dalla legge di bilancio per il 2018 (Ln 205/2017) sia a favore dei lavoratori che del datore di lavoro. Nello specifico dal 1° gennaio 2018 i lavoratori in CIGS possono usufruire dell'assegno di ricollocazione (AdrCigs) cioè di un voucher del valore da 250 a 5.000 euro (a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore come stabilito dall'Anpal) spendibile esclusivamente presso servizi per l'impiego, pubblici e privati allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. Ai soggetti che durante la fruizione del servizio intensivo accettino una nuova offerta di lavoro è riconosciuto un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati (cd. bonus rioccupazione), oltre alla detassazione di nove mensilità del TFR.

Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione può contare su una agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL -  nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Rapporti incentivati

Lo sgravio contributivo, spiega l'Inps, spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprese (come i professionisti), compresi quelli del settore agricolo. Non spetta invece alle pubbliche amministrazioni. Può avere ad oggetto su tutte le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a termine sia a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, anche a favore delle cooperativa di lavoro. Lo sgravio spetta, inoltre, anche in caso di rapporto a tempo parziale, per una soglia massima di esonero ridotta in proporzione all'orario di lavoro. Non spetta, invece per il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro occasionale.

La soglia massima di esonero va riferita al periodo di paga mensile in misura pari a 335,83 euro (4.030,00/12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia è riproporzionata con la misura di 10,83 euro (335,83/31 giorni) per ogni giorno di fruizione d'esonero contributivo. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi nel caso di assunzioni a termine e a 18 mesi per quelle a tempo indeterminato. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento, il rapporto a termine agevolato è trasformato a tempo indeterminato, lo sgravio è prorogato a 18 mesi. L'incentivo non è subordinato alla verifica dell'incremento occupazionale nè al rispetto della regola del de minimis comunitaria.

Condizioni

Come per numerosi altri sgravi contributivi il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31 del dlgs n. 150/2015), e, dall'altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (Durc, ecc.). L'esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e con gli incentivi di natura economica quali: 1) quello per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui alla legge 68/1999; 2) quello previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento). L'Inps non lo specifica ma il beneficio non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di giovani di età fino a 35 anni previsto per gli anni 2019 e 2020. 

La domanda

Per fruire dello sgravio, il datore di lavoro interessato deve inviare all'Inps, online, il modulo di istanza «BADR» predisposto sul sito internet, sezione «Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)». L'Inps, ricevuta la domanda, effettua verifiche e, se positive, autorizza la fruizione dello sgravio per il periodo spettante. Da questo momento, il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive mensili (Uniemens o Dmag).

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Documenti: Circolare Inps 77/2020

 

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