Lavoro, Operativo lo sgravio contributivo per il settore edile nel 2020

Davide Grasso Martedì, 29 Settembre 2020
L'Inps rende note le modalità per fruire dello sgravio contributivo a favore delle imprese del settore edile nel 2020. Domande entro il 15 gennaio 2021.
Ok dell'Inps al recupero dello sgravio contributivo nel settore edile nell'anno 2020. Dopo la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2020 a firma congiunta dei dicasteri del lavoro e dell'economia l'Inps fissa le modalità attraverso le quali i datori di lavoro potranno accedere all'incentivo che vale l'11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Lo fa con la Circolare numero 110/2020 pubblicata oggi dall'Ente di Previdenza.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Lo sgravio autorizzato dal decreto riguarda i periodi di paga intercorrenti da gennaio a dicembre 2020 e si applica solo agli operai impiegati per 40 ore a settimana (non riguarda, pertanto, i lavoratori a tempo parziale).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono essere in possesso del durc positivo fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il rispetto dei minimali in materia di retribuzione imponibile. I datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

In ogni caso la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017; l’incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020) nè spetta in presenza di contratti di solidarietà. L’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, l'INPS  – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Per poter fruire del beneficio occorrerà inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil) all'Inps disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande, da presentare entro il 15 gennaio 2021, saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale. Con tale codice, le aziende sono autorizzate a esporre lo sgravio nella denuncia contributiva mensile, UniEmens, fino al mese di competenza dicembre 2020.

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Documenti: Circolare Inps 110/2020

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