Mobilità, il TFR si versa al fondo di Tesoreria

Martedì, 22 Febbraio 2022
I chiarimenti in un documento INPS circa gli effetti sul TFS/TFR della procedura di passaggio diretto tra amministrazioni prevista dall'articolo 30 del dlgs n. 165/2001. Se il trasferimento avviene verso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato con almeno 50 dipendenti scatta l'obbligo di versamento al fondo di tesoreria. 

Il datore di lavoro con almeno 50 addetti è tenuto all'adempimento degli obblighi contributivi al fondo di tesoreria dell'INPS anche in caso di passaggio diretto di un lavoratore dal pubblico al privato nell'ambito della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del dlgs n. 165/2001. Se il trasferimento, invece, avviene verso la Pa gli obblighi cessano ma l'ente pubblico dovrà provvedere alla rivalutazione e agli adempimenti in merito all'imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria.

Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 851/2022 in cui spiega, tra l'altro, che l'operazione costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (con diritto, pertanto, del lavoratore a ricevere la quota di TFS/TFR maturata).

La questione

Riguarda la gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento dei lavoratori dal settore pubblico a quello privato o viceversa a seguito della procedura di mobilità prevista dall'articolo 30 del dlgs n. 165/2001. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, consente alle Pa di ricoprire posti vacanti in organico «mediante un passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».

Siccome la procedura può riguardare anche enti sanitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) in queste ipotesi si può determinare il passaggio di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa. I chiarimenti INPS riguardano quest'ultima situazione ed in particolare ove il datore di lavoro del settore privato sia obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria (cioè abbia almeno 50 dipendenti ed il lavoratore non abbia scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari).

In questa situazione, ribadisce l'INPS, la procedura costituisce una cessione del rapporto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né, pertanto, sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.

Transito nel privato

Nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro del settore privato ad assumere un dipendente proveniente dal pubblico impiego l'Inps spiega il datore di lavoro sarà tenuto a versare la contribuzione TFR al Fondo di Tesoreria a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

Con l'assunzione, inoltre, l'INPS trasferirà l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso - al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria. Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvederà a liquidare il TFS/TFR maturato.

Transito nel pubblico

Nel caso in cui, invece, il dipendente transiti dal privato al pubblico le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo stesso e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per semplificare gli adempimenti la domanda, spiega l'INPS, può essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria.

Resta inteso che a decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento l’ente pubblico di destinazione è tenuto al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza. L'ente pubblico dovrà pure procedere alla rivalutazione delle quote di TFR maturate nel Fondo di Tesoreria e al recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Documenti: Messaggio Inps 815/2022

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati