Naspi, le dimissioni per fatti concludenti sono una scelta del datore di lavoro

Lunedì, 22 Dicembre 2025
L’Inps, su input del Ministero del Lavoro, chiarisce gli effetti dell'assenza ingiustificata: è il datore di lavoro che decide se avvalersi o meno della procedura di cui all’articolo 19 della legge n. 203/2024 che sancisce la perdita della Naspi.

La risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti a seguito dell’assenza ingiustificata del lavoratore scatta solo e soltanto a seguito di una scelta precisa del datore di lavoro. Che può, quindi, anche optare per un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ove previsto dal CCNL applicabile. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 154/2025 in cui spiega che nel secondo caso, tuttavia, al lavoratore spetterà il sussidio contro la disoccupazione (Naspi).

Cosa prevede la norma

I chiarimenti l’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (il cosiddetto "Collegato Lavoro"), che ha introdotto la fattispecie delle "dimissioni per fatti concludenti" con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dei furbetti della Naspi cioè di quei lavoratori che utilizzavano l'assenza ingiustificata come strategia per farsi licenziare e poter così accedere all'indennità di disoccupazione. Con la nuova disposizione, se l'assenza si protrae oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo (CCNL) o, in mancanza di questo, per più di 15 giorni, il rapporto può intendersi risolto per volontà del lavoratore.

In termini tecnici, il datore di lavoro comunica l'assenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il rapporto viene cessato con il nuovo codice "FC - dimissioni per fatti concludenti" su UniLav. Poiché la legge ora presume che tale comportamento equivalga a una dimissione volontaria, viene a mancare il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione: il datore di lavoro non paga il ticket licenziamento ed al lavoratore non spetta la Naspi.

Una facoltà, non un obbligo

Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6/2025 ha chiarito che la procedura non è automatica né obbligatoria. In tal senso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 ha osservato che la predetta comunicazione: “[…] va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso”.

In definitiva di fronte ad un’assenza ingiustificata il datore di lavoro ha due strade davanti a sé:

  1. Accettare le "dimissioni per fatti concludenti": comunica l'assenza all'INL e chiude il rapporto senza dover pagare il cosiddetto "ticket licenziamento". In questo caso, il lavoratore perde la NASpI.
  2. Procedere con il licenziamento disciplinare: se il CCNL lo prevede, l'azienda può ancora scegliere di licenziare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questa ipotesi (più costosa per l'azienda), il lavoratore mantiene tuttavia il diritto alla NASpI.

Le tutele per il lavoratore

La legge prevede comunque delle clausole di salvaguardia. Il lavoratore può bloccare la risoluzione se dimostra che l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza è dovuta a forza maggiore o a colpa del datore di lavoro.

Inoltre, è stato chiarito un importante ordine di priorità: se, dopo che il datore ha avviato la procedura per "fatti concludenti", il lavoratore presenta formalmente le proprie dimissioni per giusta causa tramite il portale telematico, queste ultime prevalgono. Se la giusta causa viene accertata, il diritto alla NASpI viene ripristinato.

Documenti: Circolare Inps 154/2025

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