Ok al Congedo Covid-19 e all'estensione dei permessi mensili per i disabili. Ecco cosa cambia

Valentino Grillo Giovedì, 26 Marzo 2020
L'Inps ha diffuso la Circolare attuativa sul nuovo congedo parentale straordinario di 15 giorni fruibile dai lavoratori dipendenti ed autonomi. Chiarimenti anche circa l'estensione dei permessi mensili della legge 104/1992.
Ok dell'Inps alla fruizione del congedo parentale straordinario di 15 giorni previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del DL 18/2020 (Dl "Cura Italia"). La Circolare numero 45/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale illustra nel dettaglio le indicazioni già fornite la scorsa settimana circa i destinatari, termini e durata dei congedi "COVID-19" a sostegno delle famiglie e all'estensione della durata dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'articolo 33, co. 3 e 6 della legge 104/1992.

Congedo COVID-19

Le indicazioni principali riguardano i "congedi covid-19" dedicati a tutti i lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del settore pubblico); dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti). Con riferimento ai destinatari si conferma, pertanto, l'esclusione dei professionisti iscritti ad ordini e collegi (es. avvocati, architetti, commercialisti eccetera) per i quali, evidentemente, saranno le singole casse previdenziali a dover decidere in merito all'estensione di una tutela in tal senso.

Il congedo straordinario spetta per un periodo massimo di 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare per i periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile (quest'ultima data, in realtà, potrebbe essere spostata in virtu' della scontata proroga della sospensione delle scuole di ogni ordine e grado) e spetta anche per i figli adottivi, nonchè nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. L'obiettivo della misura è consentire l'assenza di un genitore dal lavoro per accudire i figli senza compromettere  lo stipendio e la relativa contribuzione ai fini pensionistici.

Caratteristiche

I punti salienti della misura è che per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni oppure a prescindere dall'età in presenza di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali viene assistito sempre da un indennizzo economico (l'indennità di congedo parentale) pari al 50% della retribuzione di riferimento senza limiti reddituali (contro il 30% della retribuzione di riferimento prevista nel congedo parentale ordinario con la presenza peraltro di limiti reddituali a seconda dell'età del figlio) e dal riconoscimento della relativa contribuzione figurativa (anche qui senza limiti o tetti di alcuna sorta a differenza di quanto avviene, a seconda dei casi, per i congedi parentali ordinari). Il congedo spetta anche per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista l'erogazione della relativa indennità economica (nè il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici). In quest'ultimo caso è fatto divieto per il datore di lavoro di procedere al licenziamento del genitore assente con garanzia della conservazione del posto di lavoro. A differenza del congedo parentale ordinario non è ammessa la frazionabilità del periodo in modalità oraria (si può fruire solo per giorni interi).

Per i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti), precisa l'Inps, la fruizione del congedo straordinario è slegata dalla sussistenza della regolarità contributiva (viene, pertanto, riconosciuto in tale circostanza il diritto all'automatismo delle prestazioni); del pari per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps la fruizione del congedo non è subordinata all'accertamento del minimo contributivo.

Limiti e cumulabilità

La fruizione del congedo retribuito spetta alternativamente a entrambi i genitori a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione, ad esempio) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In sostanza se l'altro genitore è senza lavoro il congedo straordinario non può essere fruito. Del pari il congedo non può essere fruito se il genitore ha chiesto l'erogazione dell'alternativo bonus per i servizi di baby-sitting. E' invece possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104/92 così come estesi dal DL 18/2020 (6 giorni + 12 giorni per i mesi di marzo e aprile) o con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (di cui all'articolo 33 del Dlgs 151/2001) o ancora con il congedo straordinario biennale di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche ove i genitori abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale. Il congedo può essere concesso, pertanto, anche se il genitore abbia già esaurito il congedo parentale ordinario e/o se i genitori abbiano complessivamente raggiunto il limite di 10 mesi elevabile ad 11 mesi se il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Domande e modalità di pagamento

Il documento precisa che i lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni devono presentare la domanda congedo straordinario retribuito all'INPS (e al proprio datore di lavoro) tramite le procedure già attualmente in uso per la concessione del congedo parentale ordinario.

Dall'adempimento sono sollevati coloro che abbiano già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo 2020, hanno in corso la fruizione del congedo parentale ordinario. I giorni di congedo parentale fruiti tra il 5 marzo 2020 ed il 3 aprile 2020, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Ove la domanda di congedo parentale ordinario non possa essere presentata perchè si è raggiunto il limite individuale o complessivo occorrerà attendere l'aggiornamento della procedura Inps.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. Il pagamento dell'indennità avverrà secondo le modalità già in uso per la liquidazione dell'indennità di congedo parentale ordinario (cioè, di regola, dal datore di lavoro oppure direttamente dall'Inps per le categorie di lavoratori previste dalla legge).

I dipendenti pubblici, invece, non devono presentare domanda all'Inps ma esclusivamente alla propria amministrazione pubblica che sarà competente anche per il pagamento dell'indennità.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale. In tutti gli altri casi gli interessati dovranno attendere il rilascio di una nuova procedura telematica attesa entro la fine del mese.

Per i lavoratori autonomi, è bene precisarlo, non è prevista la conversione automatica del congedo parentale richiesti prima del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) in congedo straordinario COVID-19. Tali congedi, precisa l'Inps, resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

Permessi disabili

Il documento Inps conferma, inoltre, che il DL 18/2020 ha incrementato di 12 giorni il numero dei permessi mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 per i soli mesi di marzo ed aprile 2020 (si veda qui per dettagli). Pertanto, i lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 33, co. 3 e 6 della legge 104/1992 potranno complessivamente fruire di 18 giorni di assenza dal lavoro retribuita (3 per il mese di marzo; 3 per il mese di aprile e 12 giorni aggiuntivi) nell’arco dei predetti due mesi. A tal riguardo i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Resta ferma, inoltre, la possibilità di fruire dei permessi aggiuntivi anche nella modalità frazionata in ore.

Di grande importanza l'ente previdenziale informa che è possibile, al pari di quanto accade per i permessi mensili ordinari, cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

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Documenti: Circolare Inps 45/2020

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