Ok alla Naspi anche se la risoluzione consensuale è avvenuta dopo il 30 giugno 2021

Vittorio Spinelli Giovedì, 23 Dicembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. La disoccupazione indennizzata spetta purchè il lavoratore abbia aderito alla risoluzione consensuale prevista dalla legislazione anticovid entro il 30 giugno 2021 (o 31 ottobre o 31 dicembre 2021 a seconda dei casi). E' irrilevante, invece, la data di scioglimento del rapporto di lavoro.

L’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è possibile anche se lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene oltre il 30 giugno 2021. E' sufficiente, infatti, che entro tale data si sia acquisito il consenso del lavoratore allo scioglimento del rapporto di lavoro a prescindere dalla data in cui questo avviene. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 196/2021 con la quale fa dietrofront rispetto alle indicazioni fornite ad inizio mese.

I chiarimenti

Riguardano l'articolo 14, co. 3 del Dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. Decreto Agosto) con il quale il legislatore ha riconosciuto, in deroga alle norme comuni, la naspi ai lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale (sono esclusi gli accordi individuali) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avente ad oggetto un incentivo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente. Essendo tale opzione strettamente legata alla vigenza del divieto di licenziamenti per motivi economici previsto dalla normativa anticovid, la facoltà è venuta progressivamente meno dal 30 giugno 2021 salvo i casi in cui il divieto di licenziamento si è protratto oltre (per alcune aziende e settori vige, infatti, sino al 31 ottobre 2021 o sino al 31 dicembre 2021). 

Nella Circolare n. 180/2021 l'Istituto aveva precisato che la data del 30 giugno 2021 (o quella successiva stabilita a seconda dei casi) va intesa come termine entro cui il lavoratore non solo deve aver aderito all'accordo di incentivazione all'esodo ma anche come termine ultimo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Erano, pertanto, esclusi i soggetti che pur avendo aderito all'accordo in tempo utile hanno concordato di sciogliere il rapporto di lavoro in un momento successivo al 30 giugno 2021.

Dietrofront

Nel documento di prassi l'Istituto, opportunamente, corregge il tiro e consente espressamente che la risoluzione del rapporto di lavoro possa produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021 (oppure oltre il 31 ottobre 2021 o il 31 dicembre 2021 a seconda dei casi).

In definitiva l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è consentita nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021 (31 ottobre o 31 dicembre 2021 a seconda dei casi) ancorché le parti abbiano concordato di sciogliere il rapporto in un momento successivo al predetto termine utile (es. 31 luglio 2021).

Documenti: Circolare Inps n. 196/2021

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