Pensioni, Più ampio il periodo temporale riscattabile con la pace contributiva

Valerio Damiani Mercoledì, 28 Agosto 2019
L'Inps recepisce le modifiche apportate dalla conversione del DL 4/2019 con riguardo alla nuova facoltà di coprire i buchi contributivi tra un lavoro e l'altro. Possibile retrodatare il riscatto dal 1° gennaio dell'anno di inizio dell'obbligo IVS.
Pace contributiva con perimetro d'azione leggermente più ampio. Sarà possibile riscattare, infatti, anche il periodo tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato purché quest'ultimo non risulti successivo al 29 gennaio 2019. I chiarimenti li ha forniti l'Inps nella Circolare numero 106/2019 nella quale l'ente previdenziale ha recepito le modifiche apportate dalla legge di conversione numero 26/2019 del DL 4/2019. Tra le novità apportate dal legislatore rispetto alla decretazione d'urgenza c'è proprio una estensione del periodo temporale che può formare oggetto di riscatto.

Nella formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 20 del DL 4/2019, il periodo di riscatto era da ricomprendere tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). La legge di conversione n. 26/2019 con una modifica chirurgica ha stabilito che il periodo da riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). In sostanza un lavoratore che ha contributi dal 1° luglio 1997 al 15 Ottobre 1998 e dal 1° Gennaio 2000 al 31 luglio 2017 prima della modifica poteva riscattare il "buco contributivo" compreso tra il 1° luglio 1997 al 31 luglio 2017, cioè il periodo tra il 16 Ottobre 1997 ed il 31 dicembre 1999. Per effetto della novella il periodo temporale riscattabile comprende anche l'intervallo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997 e dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017. Resta fermo che l'intervallo temporale sia compreso comunque tra il 1° gennaio 1996 ed il 28.1.2019.

Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra l'Inps spiega che vanno prese a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

Restano ferme le altre caratteristiche. In particolare la facoltà è riconosciuta in via sperimentale per un triennio (2019-2021) in favore dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (anche nelle gestioni dei liberi professionisti e negli ordinamenti previdenziali esteri), non può essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione diretta (anche nelle gestioni dei liberi professionisti) entro un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo da riscattare non deve essere coperto da contributi di qualsiasi natura (obbligatori, volontari, figurativi o da riscatto) non solo nelle gestioni assicurative che formano oggetto di riscatto ma anche nelle gestioni dei liberi professionisti o negli ordinamenti previdenziali esteri. Come già anticipato su pensionioggi la facoltà non può essere un escamotage per riscattare eventuali omissioni contributive cadute in prescrizione. In questi casi, l'Inps ribadisce che l'interessato dovrà procedere alla costituzione della rendita vitalizia.

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