Come già anticipato sulle pagine di questa rivista l'istanza va presentata esclusivamente: a) dai nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio); b) dai nuclei che hanno ottenuto solo le prime due mensilità di ReM (ai sensi del decreto legge n. 34/2020) e non anche la mensilità aggiuntiva (prevista dal decreto legge n. 104/2020). Per tutti i nuclei già beneficiari del ReM di cui al decreto legge n. 104/2020, invece, l'Inps procederà d'ufficio senza ulteriori accertamenti (restano validi i requisiti da accertati in passato) e, pertanto, non è necessario presentare alcuna nuova istanza.
Nuove domande
Ai soggetti di cui al punto a) e b) il beneficio sarà riconosciuto alle seguenti condizioni: a) possesso nel mese di Settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare); b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; c) un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE; d) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000€ stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo nonché, spiega l'Inps, con riferimento alle indennità già previste dai precedenti Dl n. 18/2020, Dl n. 34/2020 e Dl n. 104/2020 (in pratica viene ribadita l'incompatibilità del ReM con tutti gli indennizzi covid-19 eventualmente riconosciuti al nucleo familiare).
Restano, inoltre, valide le ulteriori incompatibilità già illustrate in passato nella Circ. Inps 120/2020 (es. titolarità di pensioni dirette o indirette ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolarità di RdC o PdC; percezione di redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia del beneficio conseguibile).
Domande e pagamento
La domanda va presentata entro il 30 novembre alternativamente tramite il canale online dell'INPS (occorre il PIN, SPID, CNS o CIE) oppure tramite patronati o CAF previa presenza di una valida una DSU, ordinaria o per ISEE corrente (non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto). La misura del beneficio, esente dal prelievo fiscale, oscilla a seconda della composizione del nucleo familiare tra 400 e 840 euro mensili (per due mensilità quindi il beneficio è compreso tra 800 e 1.680 euro). Nella tavola sottostante il riepilogo delle principali combinazioni.
Come per le precedenti mensilità: l'INPS comunicherà l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail con le relative motivazioni dell'eventuale rigetto dell'istanza (gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda; se il codice IBAN è errato o il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o di domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il beneficio presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e di un documento attestante il codice fiscale.
Documenti: Messaggio Inps 4247/2020