Lavoro

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In via eccezionale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS seguendo modalità semplificate, anche per permettere alle aziende appena incluse nella tutela di adeguarsi. In particolare, nel periodo transitorio non sarà necessaria documentazione sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria a base dell’istanza potrà essere rimandata, ma non elusa, la comunicazione sindacale a tutela dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2022 la tutela del Fondo di interazione salariale (Fis) viene estesa a tutte le aziende non coperte dalla CIGO o non aderenti ai Fondi di solidarietà. Il FIS, tra l’altro, garantisce ora solo l’assegno ordinario, ora “Assegno di integrazione salariale”, per le causali ordinarie per una durata diversa a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Aggiornati dall'Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll, Alas, ISCRO) e la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS.
Se al momento della domanda non è presente una valida attestazione ISEE l'INPS metterà in pagamento l'importo minimo (cioè 50 euro al mese per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni). Ecco alcuni aspetti sulla validità dell’ISEE, sull’ISEE corrente e in caso di ISEE con difformità e/o omissioni.
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. La nuova funzionalità è stata rilasciata nell'ambito della piattaforma "Greenpass50+" già utilizzata per la verifica del green pass.
Il nuovo sostegno premierà soprattutto le famiglie numerose e/o con ISEE bassi, gli autonomi e i disoccupati che sino ad oggi non beneficiano degli assegni al nucleo familiare. Risvolti positivi, tuttavia, anche per chi ha redditi molto elevati ed è attualmente privo degli ANF e delle detrazioni per i figli.
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