Lavoro

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L'Inps chiarisce la portata della novella introdotta dal Decreto Rilancio. La stretta sui termini riguarda i datori di lavoro che non hanno mai richiesto la cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario con causale «Covid-19» per periodi di sospensione o riduzione attività tra il 23 febbraio e il 30 aprile.
Le indicazioni in una nota dell'Inps. Ammessi i soggetti con rapporto di lavoro domestico in essere al 23 febbraio 2020 non conviventi con il datore di lavoro.
I chiarimenti in una nota dell'Inps a seguito dell'entrata in vigore della legge 27/2020 di conversione del DL "Cura Italia".
Lo prevede un passaggio del DL "Rilancio". La misura riguarda le prestazioni in scadenza tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020.
La misura è contenuta nel DL Rilancio. Riguarda i soggetti con rapporto di lavoro in essere al 23 febbraio 2020 non conviventi con il datore di lavoro.
Lo rendono noto l'Inps e l'Inail ad illustrazione delle modifiche apportate dal DL Rilancio. La proroga riguarda i Durc con scadenza validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
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