Lavoro

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Una norma della legge Fornero del 2012 consente alle imprese private di incentivare l'uscita dei lavoratori a cui mancano 4 anni alla pensione.

Kamsin Oggi per incentivare i lavoratori all’uscita delle aziende private c'è uno strumento normativo in piu'. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. Un altro tipo di accordo, che dà luogo ad un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura segue il suo iter naturale, con l’unica differenza che il dipendente licenziato – invece di beneficiare del trattamento di mobilità – , si vedrà corrisposti i vantaggi economici previsti dalla legge 92/2012 come incentivo all’esodo.

L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica.

Se un "esodato", ad esempio, ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

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 Le retribuzioni contrattuali restano ferme ad agosto scorso sul mese precedente e segnano un aumento dell'1,1% tendenziale. Complessivamente, nei primi otto mesi dell'anno la retribuzione oraria media e' cresciuta dell'1,3% rispetto al corrispondente periodo 2013. Kamsin  E' quanto certifica l'Istat. Nei principali macrosettori, ad agosto le retribuzioni registrano un incremento tendenziale dell'1,4% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni (3,1%), estrazione minerali (2,9%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi e legno, carta e stampa (entrambi 2,8%). Si registrano variazioni nulle in tutti i comparti della pubblica amministrazione e una variazione negativa nel settore dei trasporti, servizi postali e attivita' connesse (-0,3%). Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di agosto non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno e' scaduto. Alla fine dello scorso mese la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo e' del 59,0% nel totale dell'economia e del 47,0% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto e' in media di 32,0 mesi per l'insieme dei dipendenti e di 17,1 mesi per quelli del settore privato. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 40 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 7,6 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).

Inoltre, dopo il risultato positivo dei primi tre mesi dell'anno, dovuto agli effetti del nuovo regime fiscale in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il mercato immobiliare segna, nel secondo trimestre, un nuovo calo pari al 3,6% rispetto all'analogo periodo del 2013. In controtendenza, risalgono dell'1,8% le compravendite di abitazioni nelle citta' capoluogo e del 10,3% quelle degli immobili industriali. Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate, nella nota trimestrale pubblicata dall'Osservatorio del mercato immobiliare. In generale, la flessione e' contenuta nel settore residenziale, che perde solo l'1% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, mentre si registrano cali superiori al 5% nel settore commerciale (-5,1%), nel terziario (-6,9%) e nelle pertinenze (-5,1%). 

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La Fit-Cisl da' il via alla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che ha l'obiettivo di riequilibrare la legge 146 del 1990 sugli scioperi. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini, pendolari e lavoratori su tutto il territorio nazionale, in modo da raccogliere le 50mila firme necessarie per legge. Kamsin  La proposta di legge della Fit-Cisl ha ricadute principalmente sui servizi pubblici locali e in particolar modo sul trasporto pubblico locale, che e' oggi il caso piu' emblematico dei limiti della legge 146.

"Nel tpl i lavoratori attendono da ben sette anni il rinnovo del contratto - ha affermato il segretario generale Giovanni Luciano - e i sindacati per questo motivo hanno proclamato tredici scioperi nazionali, ma senza ottenere quanto chiesto. Le aziende infatti guadagnano dagli scioperi, perche' nel giorno della protesta incassano comunque i contributi pubblici e i ricavi di abbonamenti e biglietti, ma risparmiano sui carburanti e sugli stipendi dei lavoratori.

Al contrario i lavoratori rinunciano allo stipendio di quel giorno e in piu' suscitano il malcontento dell'opinione pubblica contro di loro, poiche' pendolari e cittadini non sempre comprendono le ragioni di uno sciopero. Con la legge attuale ci rimettiamo quindi tre volte: lo sciopero non porta i risultati sperati, i lavoratori perdono i loro soldi e l'opinione pubblica spesso ritiene i sindacati gli unici responsabili della protesta e dei conseguenti disagi. Non possiamo continuare cosi'".

"Con la proposta di legge della Fit-Cisl lo sciopero diventa 'intelligente' - spiega Luciano - perche' le aziende non riceveranno i contributi regionali relativi al giorno di sciopero, che verranno invece versati nei fondi bilaterali di gestione delle crisi occupazionali. Inoltre i cittadini viaggeranno gratis nelle fasce orarie dei servizi minimi garantiti e i pendolari riceveranno un rimborso per i giorni di sciopero, erogato come sconto al rinnovo dell'abbonamento. Con questa iniziativa dimostreremo ancora una volta che la Fit-Cisl e' vicina a cittadini, pendolari e lavoratori, perche' la proposta di legge e' pensata prima di tutto per loro".

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La Commissione Lavoro del Senato ha completato l’esame, in sede referente, del DDL 1428, meglio noto come “Jobs Act”, ossia il disegno di legge delega attraverso il quale il Governo intende intervenire per la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Kamsin E' iniziato oggi, in Aula al Senato, l'esame del Disegno di legge in materia di lavoro (il cosiddetto Jobs Act), dopo le modifiche apportate al testo in Commissione Lavoro. La partita sul provvedimento è tutt'altro che chiusa in quanto si registra uno scontro all'interno del Partito Democratico sulle misure in tema di licenziabilità del lavoratore e sulle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Al netto delle varie discussioni politiche vediamo quali sono le novità con cui il governo punta a riformare il mercato di lavoro.

Contratti - Prima di tutto ci sarà una modifica sui contratti di lavoro. L'esecutivo punta ad introdurre un contratto a tutele crescenti con il superamento dell'articolo 18 per i neoassunti (la tutela rimarrebbe invece per chi ha già un contratto a tempo indeterminato) o comunque ci saranno forti disincentivi per un suo utilizzo in sede giudiziaria. Prevista la semplificazione delle tante forme di contratti flessibili introdotti dalla Riforma Biagi del 2003. L'intezione è quella di ridurre il numero a quattro-cinque rapporti lavorativi che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro. Ci saranno anche diverse semplificazioni con un taglio agli adempimenti per la gestione dei rapporti di lavoro e in materia di sicurezza. L'obiettivo è dimezzare il numero di atti necessari.

Controlli - Con la delega dovrebbe vedere la luce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integri i servizi ispettivi di Ministero del lavoro, Inps, Inail e con forme di coordinamento con i servizi ispettivi di Asl e Arpa, e ci sarà una nuova stretta al fenomeno delle dimissioni in bianco e al contrasto del lavoro sommerso.

Ammortizzatori Sociali - L'altra zona calda è quella della Riforma degli ammortizzatori sociali. L'esecutivo vuole infatti concedere tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore in caso di disoccupazione superando l'integrazione salariale e mobilità in deroga. Cambierà la normativa sui servizi e le politiche attive per il lavoro con un riordino degli incentivi per assunzioni e autoimprenditorialità. Un'Agenzia nazionale gestirà servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi.

Incentivi - Sarà poi estesa la "maternità" con una indennità di maternità e diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dell'azienda. Ci sarà un tax credit come incentivo al lavoro femminile. Arriva poi il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Solidarietà - Via libera anche alla facoltà di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al con tratto in favore del genitore lavoratore di figlio minore che necessita di cure.

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I giudici dichiarano legittimo il recesso ad nutum dal rapporto di lavoro intimato dopo il conseguimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, come prevista dalla riforma Fornero del 2011, è subordinata al consenso del datore di lavoro.

Kamsin Sarà più difficile per i lavoratori dipendenti del settore privato fruire dell'incentivazione prevista dall'articolo 24 del DL 201/2011 e restare in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età al fine di maturare una pensione più succulenta. Dopo il recente altolà imposto ai lavoratori del pubblico impiego per i quali è stato ribadito il collocamento a riposo d'ufficio al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) o anche prima, al perfezionamento dei 65 anni, qualora abbiano raggiunto un diritto a pensione anticipata entro tale età, il diritto viene compresso anche nei confronti dei settore privato. 

Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 Aprile scorso ha infatti deciso che la normativa in questione contenga unicamente la previsione di un incentivo alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, in coerenza con l’impianto della riforma del sistema pensionistico che tende all’innalzamento dell’età pensionabile, e un invito alle parti a consentire la prosecuzione del rapporto.  In altri termini, il tenore letterale della norma, nella parte in cui recita “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … fino all’età di settant’anni …”, non consente, quindi, di affermare che la norma sancisca un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore di scegliere se rimanere in servizio fino all’età di settant’anni, né un correlativo obbligo dal datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto fino a tale limite massimo di età.

La circostanza che la norma non preveda che, ai fini dell’esercizio del presunto diritto, il lavoratore debba presentare una domanda e che la domanda debba essere presentata entro un determinato arco temporale induce ulteriormente ad escludere, ad avviso del Tribunale, che la stessa possa configurare un diritto potestativo in favore del lavoratore. 

Il Giudice del Lavoro ha, quindi, concluso che la possibilità per il lavoratore di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in assenza della previsione di un diritto suo potestativo, resti subordinata al consenso del datore di lavoro.

La Questione - La Riforma Fornero ha previsto un sistema di flessibilità per il quale i lavoratori, dopo la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione, possono scegliere di posticipare il momento di ritiro dal mercato del lavoro. La prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il conseguimento dei requisiti minimi viene, infatti, incentivata fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

 

Con queste regole si è posta la questione se, quale corollario del progressivo innalzamento dell’età pensionabile e della flessibilità a 70 anni (ulteriormente adeguata agli incrementi della speranza di vita), la legge differisca l’esercizio del potere di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro dall'età pensionabile di vecchiaia sino al compimento del limite massimo di flessibilità (70 anni, via via aggiornati agli incrementi dell’attesa di vita). 

 

L’art. 24 prevede, infatti, anche che nei confronti dei lavoratori dipendenti l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, cioè delle norme che recano la disciplina limitativa dei licenziamenti, “è differita fino al predetto limite massimo di flessibilità”. Ma tale possibilità non opera nel settore pubblico, ad eccezione delle categorie per le quali i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (ad esempio magistratura, avvocati dello stato, professori universitari).

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La nuova normativa riduce i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Kamsin Tempi piu' brevi per il riconoscimento dello stato di disabile. L’ art. 25 del dl 90/2014 ha infatti ridotto i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che la commissione si sia espressa, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl in cui è assistito l’interessato.

L'articolo 25 del decreto precisa, tra l'altro, che l'efficacia di tali accertamenti sono estesi anche ai fini della precedenza nella scelta della sede di assegnazione o trasferimento nei concorsi pubblici e per i benefici alternativi al prolungamento del congedo parentale fino ai tre anni di vita del figlio affetto da handicap in situazione di gravità, e che consistono nel diritto a fruire di due ore di riposo giornaliere e dei permessi dal lavoro (articolo 33, legge n. 104/1992). Ma le novità non terminano qui.

L'interessato sottoposto a visita medica potrà infatti richiedere alla commissione medica il rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita, valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo in modo da anticipare gli effetti del beneficio. 

Il decreto agevola poi gli esoneri dalle visite di controllo sullo stato invalidante effettuate dall'Inps periodicamente. I soggetti esonerati sono quelli cui sia stata accertata una menomazione o patologia stabilizzata o ingravescente e quelli affetti da sindrome da talidomide o sindrome di Down. Fino al 24 giugno, l'esonero era invece subordinato pure all'avvenuto riconoscimento, a favore dell'invalido, dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Ora tale condizione è venuta meno.

Infine il decreto dispone, di grande importanza, l'esonero dalla prove preselettiva nelle prove d’ esame nei concorsi pubblici e per l’ abilitazione alle professioni in favore di soggetti con invalidità superiore all’ 80%.

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