Naspi, il finanziamento del sussidio segue le regole Aspi

Bernardo Diaz Mercoledì, 01 Luglio 2015
L'Inps illustra i profili contributivi connessi al finanziamento della nuova assicurazione sociale per l'impiego introdotta con il Jobs Act.
Il finanziamento della NASpI segue le stesse regole contributive previste per l’ASPI con la previsione del contributo ordinario, del contributo addizionale e del contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Lo ha precisato ieri l'Inps con il messaggio 4441/2015. L'istituto ha confermato che la NASpI, introdotta dal D.lgs 22/2015 attuativo del Jobs Act, che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1 maggio 2015, le indennità ASpI e mini ASpI, resta ancorata alle regole di contribuzione della vecchia normativa Aspi.

Il contributo ordinario resta pertanto stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978), mentre il contributo addizionale, rimane fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, ed è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. 

Il contributo addizionale non è dovuto nei confronti dei: 1) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 2) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 3) apprendisti; 4) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono parimenti esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In relazione, inoltre, alla previsione di cui all’articolo 2, c. 37 della legge n. 92/2012, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991.

Sempre con riguardo al contributo addizionale, l'Inps ricorda che l’articolo 2, c. 30 della legge n. 92/2012 ne prevede la restituzione al datore di lavoro, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato. A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.

Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'Inps precisa che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in € 1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85. Non opera l’obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni: 1) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; 2) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Documenti: Messaggio inps 4441/2015

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