Lavoro
Assegno di invalidità, la casa non rileva ai fini del reddito
I giudici confermano che il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Kamsin Il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile (art. 13 legge 118/1971). Valgono le stesse regole previste per la pensione di inabilità. È quanto ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza della prima sezione penale n. 4674 del 17 dicembre 2014, depositata il 9 marzo 2015.
L'art. 13 riconosce agli invalidi civili, tra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (e sino al 99%), che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, un assegno mensile erogato dall'Inps di 279,75 euro (2015) per tredici mensilità. Ai fini del conseguimento dell'assegno il reddito del richiedente non deve però superare i 4.805,19 euro annui. Il tutto, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilita' civile (art. 12 legge 118/1971). Il soggetto interessato deve rendere una autocertificazione annuale all'Inps, con cui attesta di non svolgere attività lavorativa. Se tale condizione viene meno, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente. Il problema riguarda la considerazione ai tini del riconoscimento dell'assegno di invalidità de reddito di abitazione.
Nel caso specifico la Corte di appello, dando torto all'lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, conseguentemente, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Secondo la Corte di appello occorre distinguere tra reddito della persona e reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili. La Corte di cassazione ha ricordato il suo orientamento in tema di pensione di inabilità.
Ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 legge 118/1971, rinvia per le condizioni economiche all'art. 26 legge 153/1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Non rileva in senso contrario ai fini assistenziale, la denuncia dei redditi, al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. La Cassazione ha, quindi, applicato lo stesso principio all'assegno mensile di invalidità, che è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegno della pensione di inabilità.
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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli
Amianto, Salvaguardia dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto
Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore.
Kamsin La Circolare Inps 51/2015 ricorda che la legge 190/2014 ha previsto la salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail. La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Destinatari, sono i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stato annullata la certificazione rilasciata dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Tale normativa prevede che, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
Per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall'Inail, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore. Le disposizioni in parola non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall'interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La decorrenza delle pensioni non può essere anteriore al 1° febbraio 2015.
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Esodati, in Gazzetta il nuovo fondo di solidarietà per i ferrovieri
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto numero 86984 del 9 Gennaio 2015 con il quale viene adeguato alla legge 92/2012 il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, istituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 maggio 1998. Kamsin Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Societa' del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attivita' o di lavoro, nonche' nell'ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità indicate nella legge 92/2012.
Le prestazioni. Il Fondo provvede all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
L'assegno straordinario. Il fondo eroga, inoltre, gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.
Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
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Lavoro a Progetto, stop all'indennità una tantum. Arriva l'assegno mensile
Possono beneficiare della Dis-Coll i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti invia esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, esclusi gli amministratori e i sindaci delle società. I destinatari, inoltre, non devono avere partita Iva e non devono essere pensionati.
Kamsin Cambiano le indennità per i parasubordinati. L'articolo 15 del decreto sugli ammortizzatori sociali (dlgs 22/2015) ha istituito, infatti, una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (nome in codice dis-coll), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. La nuova indennità è destinata a sostituire l'attuale indennità una tantum, disciplinata dalla legge Fornero.
In pratica si tratta un passaggio di consegne: gli eventi di disoccupazione intervenuti sino al 31 dicembre 2014 restano soggetti all'indennità una tantum, mentre quelli intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 vengono coperti con il nuovo ammortizzatore sociale introdotto dal Jobs Act.
Vediamo dunque cosa cambia tra le due prestazioni.
L'attuale tutela: l'indennità una tantum. Com'è noto, la forma prevista dalla legge 92/2012 si rivolge ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla cosiddetta gestione pensionistica INPS separata. L'indennità è subordinata alle seguenti condizioni: la sussistenza, nel corso dell'anno precedente, del regime di mono-committenza; il possesso di un reddito lordo complessivo (soggetto a imposizione fiscale) non superiore ad un determinato limite (pari a 20.220 euro per le indennità nel 2014.
L'indennità è pari al 7 per cento (5 per cento, a decorrere dal 2016) di una base di calcolo fissa (pari a 15.516 euro nel 2014), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il trattamento è liquidato in un'unica soluzione, se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero, se superiore, in importi mensili pari a 1.000 euro.
La nuova tutela. Il decreto sugli ammortizzatori sociali introduce una serie di novità rilevanti: da un lato sopprime i requisiti del reddito massimo e della monocomittenza; dall'altro richiede che lo stato di disoccupazione sussista al momento di presentazione della domanda, anziché la sussistenza di un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell'anno precedente. Ma sicuramente la principale differenza della nuova prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi rispetto alle precedenti consiste nell'essere una prestazione periodica (mensile) e non più un trattamento una tantum.
Si ricorda, inoltre, che il regime disciplinato dalla legge 92/2012 non pone come condizione che l'evento di disoccupazione sia involontario, come, invece, richiede la nuova normativa. L'erogazione della nuova indennità è altresì subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
I Destinatari. Per quanto riguarda il perimetro di tutela dalla nuova indennità sono esclusi i titolari di partita IVA, gli amministratori ed i sindaci, in conformità ad uno specifico criterio della legge delega. Inoltre, la nuova prestazione viene erogata agli aventi diritto nell'anno in cui si verifica l'evento di disoccupazione, mentre le prestazioni precedenti erano riferite ad eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno precedente.
Sono, poi, individuati requisiti contributivi, consistenti in tre mesi di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente e la disoccupazione e un mese di contribuzione nell'anno solare della disoccupazione.
Importo dell'assegno. Anche se ai collaboratori coordinati e continuativi non è applicata la stessa prestazione dei lavoratori subordinati (Naspi), molti profili dell'indennità DisColl (per esempio la determinazione di un reddito di riferimento, il calcolo dell'ammontare e della durata dell'indennità). Così quindi l'ammontare dell'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile calcolato sull'anno di cessazione dal lavoro e sull'anno solare precedente, fino ad un reddito di riferimento di 1.195 euro per il 2015. In caso di un reddito superiore, l'indennità è incrementata del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro.

Come per la Naspi, l'importo massimo della prestazione è di 1.300 euro per il 2015 e a partire dal quarto mese si riduce del 3% al mese. A differenza della Naspi, non è previsto per la DisColl l'accreditamento di contributi figurativi (come del resto accade attualmente nel regime vigente), mentre è ugualmente assoggettata a imposizione fiscale, essendo sostitutiva del reddito.
Durata. Anche la durata della Dis-Coll è calcolata secondo il principio di proporzionare le durate dei trattamenti alla storia contributiva dei lavoratori: l'assegno spetta quindi per un numero di mesi pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso. Ad esempio se il lavoratore perde il lavoro il 30 Giugno 2015 il periodo da prendere a riferimento è quello intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 30 Giugno 2015. Si pone, in ogni caso, un limite massimo di durata pari a sei mesi.
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Speciale Jobs Act
I licenziamenti, i nuovi ammortizzatori sociali in vigore (Naspi, l'Asdi, la Dis-Coll) e tutti i decreti attuativi di Riforma del Mercato del Lavoro approvati dal Governo Renzi.
Articolo 18, in vigore da ieri il contratto a tutele crescenti
E' in vigore da ieri, per i neo assunti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Kamsin Parte il Jobs Act e «quest'anno» ci saranno «molte più assunzioni che licenziamenti: sono pronto a scommetterlo e molto dipenderà dal Jobs act che rende molto più semplice assumere». Parola del premier Matteo Renzi. «E una grande rivoluzione perché porterà finalmente l'Italia fuori dalle secche della disoccupazione». Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intanto, scommette su un solo «20% di errori o di scontenti» e parla di «fase nuova». Mentre dal sindacato il leader della Uil Carmelo Barbagallo avverte che «sarà più facile ridurre le tutele dei lavoratori e licenziare: questa è l'unica certezza».
Articolo 18. Il fulcro della Riforma (si veda il Dlgs 23/2015) è l'abolizione del reintegro: per i nuovi assunti a tempo indeterminato il reintegro nel posto di lavoro resta solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato «non sussista». Negli altri casi ingiustificati e nei licenziamenti economici la tutela è rappresentata da un indennizzo economico «certo e crescente» con l'anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese restano le regole attuali (indennizzo cresce di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità). L'indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità). La riforma si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.
Ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda l'altro decreto, quello sugli ammortizzatori sociali, viene introdotta la Naspi, acronimo che sta per nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Varrà dal primo maggio. Chi perde il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni avrà diritto ad un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. La durata massima sale a 24 mesi nel 2015 e nel 2016; 18 mesi poi nel 2017. Per cui chi ha lavorato per tutti i 4 anni antecedenti alla disoccupazione avrà un assegno fino a 104 settimane, due anni. Almeno sino al 2016.
Il sussidio è commisurato alla retribuzione ma non può superare i 1.300 euro mensili, dopo i primi 4 mesi diminuisce del 3% al mese, ed è condizionato alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
In attesa del riordino delle forme contrattuali, si introduce in via sperimentale per il 2015 un trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e anche a progetto (iscritti alla gestione separata Inps). Poi c'è l'Asdi, un assegno previsto in via sperimentale per quest'anno che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trova in una condizione «economica di bisogno». Sarà prioritariamente riservato ai lavoratori in età vicina al pensionamento, con una precedenza per chi ha minori a carico. La durata dell'assegno è di 6 mesi, sarà pari al 75% della Naspi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
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Zedde
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