Lavoro

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La Commissione Lavoro del Senato ha completato l’esame, in sede referente, del DDL 1428, meglio noto come “Jobs Act”, ossia il disegno di legge delega attraverso il quale il Governo intende intervenire per la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Kamsin E' iniziato oggi, in Aula al Senato, l'esame del Disegno di legge in materia di lavoro (il cosiddetto Jobs Act), dopo le modifiche apportate al testo in Commissione Lavoro. La partita sul provvedimento è tutt'altro che chiusa in quanto si registra uno scontro all'interno del Partito Democratico sulle misure in tema di licenziabilità del lavoratore e sulle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Al netto delle varie discussioni politiche vediamo quali sono le novità con cui il governo punta a riformare il mercato di lavoro.

Contratti - Prima di tutto ci sarà una modifica sui contratti di lavoro. L'esecutivo punta ad introdurre un contratto a tutele crescenti con il superamento dell'articolo 18 per i neoassunti (la tutela rimarrebbe invece per chi ha già un contratto a tempo indeterminato) o comunque ci saranno forti disincentivi per un suo utilizzo in sede giudiziaria. Prevista la semplificazione delle tante forme di contratti flessibili introdotti dalla Riforma Biagi del 2003. L'intezione è quella di ridurre il numero a quattro-cinque rapporti lavorativi che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro. Ci saranno anche diverse semplificazioni con un taglio agli adempimenti per la gestione dei rapporti di lavoro e in materia di sicurezza. L'obiettivo è dimezzare il numero di atti necessari.

Controlli - Con la delega dovrebbe vedere la luce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integri i servizi ispettivi di Ministero del lavoro, Inps, Inail e con forme di coordinamento con i servizi ispettivi di Asl e Arpa, e ci sarà una nuova stretta al fenomeno delle dimissioni in bianco e al contrasto del lavoro sommerso.

Ammortizzatori Sociali - L'altra zona calda è quella della Riforma degli ammortizzatori sociali. L'esecutivo vuole infatti concedere tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore in caso di disoccupazione superando l'integrazione salariale e mobilità in deroga. Cambierà la normativa sui servizi e le politiche attive per il lavoro con un riordino degli incentivi per assunzioni e autoimprenditorialità. Un'Agenzia nazionale gestirà servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi.

Incentivi - Sarà poi estesa la "maternità" con una indennità di maternità e diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dell'azienda. Ci sarà un tax credit come incentivo al lavoro femminile. Arriva poi il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Solidarietà - Via libera anche alla facoltà di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al con tratto in favore del genitore lavoratore di figlio minore che necessita di cure.

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I giudici dichiarano legittimo il recesso ad nutum dal rapporto di lavoro intimato dopo il conseguimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, come prevista dalla riforma Fornero del 2011, è subordinata al consenso del datore di lavoro.

Kamsin Sarà più difficile per i lavoratori dipendenti del settore privato fruire dell'incentivazione prevista dall'articolo 24 del DL 201/2011 e restare in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età al fine di maturare una pensione più succulenta. Dopo il recente altolà imposto ai lavoratori del pubblico impiego per i quali è stato ribadito il collocamento a riposo d'ufficio al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) o anche prima, al perfezionamento dei 65 anni, qualora abbiano raggiunto un diritto a pensione anticipata entro tale età, il diritto viene compresso anche nei confronti dei settore privato. 

Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 Aprile scorso ha infatti deciso che la normativa in questione contenga unicamente la previsione di un incentivo alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, in coerenza con l’impianto della riforma del sistema pensionistico che tende all’innalzamento dell’età pensionabile, e un invito alle parti a consentire la prosecuzione del rapporto.  In altri termini, il tenore letterale della norma, nella parte in cui recita “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … fino all’età di settant’anni …”, non consente, quindi, di affermare che la norma sancisca un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore di scegliere se rimanere in servizio fino all’età di settant’anni, né un correlativo obbligo dal datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto fino a tale limite massimo di età.

La circostanza che la norma non preveda che, ai fini dell’esercizio del presunto diritto, il lavoratore debba presentare una domanda e che la domanda debba essere presentata entro un determinato arco temporale induce ulteriormente ad escludere, ad avviso del Tribunale, che la stessa possa configurare un diritto potestativo in favore del lavoratore. 

Il Giudice del Lavoro ha, quindi, concluso che la possibilità per il lavoratore di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in assenza della previsione di un diritto suo potestativo, resti subordinata al consenso del datore di lavoro.

La Questione - La Riforma Fornero ha previsto un sistema di flessibilità per il quale i lavoratori, dopo la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione, possono scegliere di posticipare il momento di ritiro dal mercato del lavoro. La prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il conseguimento dei requisiti minimi viene, infatti, incentivata fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

 

Con queste regole si è posta la questione se, quale corollario del progressivo innalzamento dell’età pensionabile e della flessibilità a 70 anni (ulteriormente adeguata agli incrementi della speranza di vita), la legge differisca l’esercizio del potere di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro dall'età pensionabile di vecchiaia sino al compimento del limite massimo di flessibilità (70 anni, via via aggiornati agli incrementi dell’attesa di vita). 

 

L’art. 24 prevede, infatti, anche che nei confronti dei lavoratori dipendenti l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, cioè delle norme che recano la disciplina limitativa dei licenziamenti, “è differita fino al predetto limite massimo di flessibilità”. Ma tale possibilità non opera nel settore pubblico, ad eccezione delle categorie per le quali i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (ad esempio magistratura, avvocati dello stato, professori universitari).

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La nuova normativa riduce i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Kamsin Tempi piu' brevi per il riconoscimento dello stato di disabile. L’ art. 25 del dl 90/2014 ha infatti ridotto i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che la commissione si sia espressa, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl in cui è assistito l’interessato.

L'articolo 25 del decreto precisa, tra l'altro, che l'efficacia di tali accertamenti sono estesi anche ai fini della precedenza nella scelta della sede di assegnazione o trasferimento nei concorsi pubblici e per i benefici alternativi al prolungamento del congedo parentale fino ai tre anni di vita del figlio affetto da handicap in situazione di gravità, e che consistono nel diritto a fruire di due ore di riposo giornaliere e dei permessi dal lavoro (articolo 33, legge n. 104/1992). Ma le novità non terminano qui.

L'interessato sottoposto a visita medica potrà infatti richiedere alla commissione medica il rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita, valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo in modo da anticipare gli effetti del beneficio. 

Il decreto agevola poi gli esoneri dalle visite di controllo sullo stato invalidante effettuate dall'Inps periodicamente. I soggetti esonerati sono quelli cui sia stata accertata una menomazione o patologia stabilizzata o ingravescente e quelli affetti da sindrome da talidomide o sindrome di Down. Fino al 24 giugno, l'esonero era invece subordinato pure all'avvenuto riconoscimento, a favore dell'invalido, dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Ora tale condizione è venuta meno.

Infine il decreto dispone, di grande importanza, l'esonero dalla prove preselettiva nelle prove d’ esame nei concorsi pubblici e per l’ abilitazione alle professioni in favore di soggetti con invalidità superiore all’ 80%.

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Le Regioni potranno stabilire regole proprie sino al 31 Dicembre 2014. I criteri per la concessione dell'ammortizzatore sociale si fanno piu' stringenti in vista del definitivo superamento dal 2017.

Kamsin Il decreto Sblocca Italia (articolo 40 del decreto legge 133/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 il 12 settembre scorso), dispone un rifinanziamento di 728 milioni degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014: un rifinanziamento che porta la dotazione complessiva di risorse disponibili a circa un miliardo e 720 milioni, 320 in più rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014. Secondo quanto si apprende dal Dicastero di Via Veneto la copertura sarà assicurata liberando risorse da interventi non decollati, facendo ricorso alle risorse ministeriali per la formazione continua e, in misura limitata, alle risorse da destinare ai fondi inter-professionali.

Le risorse saranno utilizzate per finanziare la nuova disciplina introdotta dal decreto interministeriale 83473 che dallo scorso 4 agosto ha mutato i criteri di ordine generale a cui le Regioni devono attenersi per la concessione della cassa integrazione. C'è tuttavia un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, durante il quale le Regioni stesse possono darsi regole, in deroga a quelle stabilite dal decreto (nei limiti però di un plafond del 5% delle risorse a disposizione della Regione e di 70 milioni sul territorio nazionale). Dal 2015 le Regioni dovranno attenersi alla regole del decreto. Regole che sono piu' stringenti in vista del definitivo superamento - dal 2017 - della cassa integrazione in deroga.

Le nuove regole -  La normativa dispone prima di tutto che possono richiedere il trattamento di Cigd solo le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, con l'esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori, in particolare i professionisti.

I lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Per i trattamenti concessi nel 2014 la durata del trattamento non potrà superare gli 11 mesi in un anno; la durata si restringe a 5 mesi in un anno se il trattamento viene concesso dal 2015. L'importo del trattamento è stabilito nella misura dell'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra te zero e il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali). Il periodo è accreditato figurativamente a fini pensionistici.

Infine, per la richiesta, il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

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L’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato.

Kamsin Il governo sarà delegato a riscrivere lo Statuto dei Lavoratori con un decreto legislativo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in un testo unico semplificato delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Tra i criteri cui dovrà ispirarsi l'intervento c'è il tanto discusso riferimento alle nuove assunzioni da fare con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, cioè in base all'anzianità di servizio. Sono queste le principali novità contenute nell'articolo 4 del ddl delega sul lavoro (il cd. Jobs Act) presentato ieri dal governo, d'intesa con il relatore Maurizio Sacconi (Ncd).

«Vogliamo un mercato del lavoro più equo, dove tutti abbiano il giusto grado di opportunità e di tutele», commenta il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Quindi la posizione del governo è netta: si punta a sostituire, in caso di licenziamento, la reintegra con il pagamento di un indennizzo. Una volta ottenuto il via libera del Parlamento il governo potrà esercitare la delega, in tempi brevi cancellando di fatto l'articolo 18 per i neo-assunti con contratti a tempo indeterminato, che in caso di licenziamento illegittimo otterranno solo un indennizzo economico crescente in base all'anzianità di servizio. Nulla cambierà invece per i vecchi contratti che , di fatto, continueranno a godere della protezione offerta dall'articolo 18 come accade attualmente.

Per il Nuovo Centrodestra, a cominciare da Maurizio Sacconi, l’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato: «Il reintegro sarà possibile solo per quelli che già hanno un lavoro».

Per favorire la ripresa del mercato del lavoro, oltre alla semplificazione dello Statuto dei Lavoratori, il governo è al lavoro per abbattere, già con la legge di stabilità, una parte delle imposte che pesano sul lavoro. La cifra che aleggia nell'aria è di una riduzione di almeno 3,5-4 miliardi di euro. Ieri a Palazzo Chigi il premier ha incontrato, ancora una volta, il ministro Pier Carlo Padoan e il commissario alla spending review Carlo Cottarelli. Un appuntamento per provare a fare un primo punto sui dossier di «self spending review» presentati dai ministri e che dovrebbero essere uno dei pilastri per raggiungere i 20 miliardi indicati come obiettivo dallo stesso Renzi. Magli occhi sono puntati soprattutto sul ministero dell’Economia. È dal lavoro di Padoan che Renzi si aspetta un contributo rilevante.

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La Circolare del Ministero del Lavoro conferma la stretta sulle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Restano esclusi i liberi professionisti.

Kamsin Sulla Cassa in deroga arriva la stretta. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 83473/2014 il ministero del lavoro ha precisato, con la Circolare 19/2014 dello scorso 11 Settembre, che gli accordi per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga stipulati dopo il 4 Agosto 2014 dovranno riguardare lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa per quest'anno e 12 dal 2015.

La Circolare conferma che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Restano esclusi quindi i dipendenti degli studi professionali.

Il disco verde al trattamento sarà possibile solo verso i lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.  In altri termini l'impresa che chiude i battenti anche parzialmente non potrà ottenere la Cig in deroga per i propri dipendenti.

Per ogni unità produttiva riferita a imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cig e dei fondi di solidarietà, la Cassa integrazione in deroga potrà essere conseguita al massimo per 11 mesi nel 2014, che scendono a 5 nel 2015. Per le aziende che, invece, possono contare sulla Cig, ovvero sui fondi di solidarietà, si potrà prevedere una proroga del trattamento della Cig in corso ma solo per situazioni eccezionali, a salvaguardia dei livelli occupazionali e sempre che sia prevista una ripresa dell'attività lavorativa.

Mobilità in deroga - Per quanto riguarda la mobilità in deroga, la Circolare ricorda che può essere concessa solo se i lavoratori (con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) non hanno diritto ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro (quale l'Aspi). La durata massima della mobilità in deroga per i lavoratori che già ne beneficiano da almeno 3 anni, anche non continuativi, è di 5 mesi solo per il 2014 (8 mesi per le zone del mezzogiorno).

Per coloro che hanno beneficiato della mobilità in deroga per meno di 3 anni, la durata massima è stabilita in 7 mesi per il 2014 (10 mesi nel mezzogiorno), ridotta a 6 mesi (8 mesi nel mezzogiorno) per gli anni 2015 e 2016. Per questi ultimi soggetti è prevista, poi, una durata massima complessiva che oscilla tra i 3 anni e 4 mesi e i 3 anni e 8 mesi. Anche per la mobilità in deroga, i datori di lavoro devono essere imprenditori.

Riforma Cig in deroga, studi professionali esclusi dal beneficio

Decreto Cig in Deroga, il testo del Dm 83473/2014Zedde

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