Lavoro

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La cassa integrazione ordinaria aumenta a marzo su febbraio del +16,32%, per un totale pari a 27.379.903 di ore. Da inizio anno la cig invece ha raggiunto quota 76.696.078 di ore per un -23,43% sul periodo gennaio-marzo del 2013. 

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Esplode la richiesta di ore di cassa integrazione: con oltre 100 milioni di ore registrate lo scorso mese, ben oltre le 80 milioni di ore mediamente conteggiate a partire da gennaio 2009 ad oggi, la cig aumenta in tutti i suoi segmenti (ordinaria, straordinaria e deroga). Dietro questa mole di ore sono coinvolti da inizio anno circa 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno per ogni singolo lavoratore in busta paga.

Partendo dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps effettuate dall'Osservatorio cig della Cgil Nazionale nel rapporto di marzo, il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada, può commentare: "Lo stato in cui versa il nostro sistema produttivo, insieme alla condizione dei lavoratori, continuano ad essere una seria e drammatica emergenza da affrontare". 

Dall'analisi di Corso Italia si rileva come il totale a marzo sia stato pari a 100.136.978 di ore di cassa integrazione richieste e autorizzate. Un dato in aumento sul mese precedente del +20,28% mentre è in calo l'insieme del primo trimestre, pari a 264.755.636 di ore, del -1,16% sui primi tre mesi dello scorso anno. Nel dettaglio emerge che la cassa integrazione ordinaria (cigo) aumenta a marzo su febbraio del +16,32%, per un totale pari a 27.379.903 di ore.

Da inizio anno la cigo invece ha raggiunto quota 76.696.078 di ore per un -23,43% sul periodo gennaio-marzo del 2013. La richiesta di ore per la cassa integrazione straordinaria (cigs), sempre per quanto riguarda lo scorso mese, è stata di 45.491.245 per un +17,07% su febbraio mentre il primo trimestre dell'anno totalizza 128.212.748 ore autorizzate per un +10,21% sullo stesso periodo dello scorso anno.

Infine la cassa integrazione in deroga (cigd) ha registrato a marzo un deciso aumento sul mese precedente pari a +30,71% per 27.265.830 ore richieste. Nei primi tre mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso, la crescita della cigd è stata del +14,56% per un totale di 61.846.810.

Verranno reintrodotte le quote di stabilizzazione degli apprendisti con il 20 per cento nelle aziende con oltre 30 dipendenti.

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La Commissione Lavoro della Camera ha concluso l'esame del decreto lavoro 34/2014 apportando diverse modifiche al testo originario del provvedimento. La prima novità riguarda la reintroduzione delle quote di stabilizzazione dei lavoratori apprendisti con un obbligo per le aziende di oltre 30 dipendenti di stabilizzarne almeno il 20 per cento come condizione per assumere di nuovi.Viene inoltre ripristinata la sostanziale obbligatorietà della formazione pubblica di apprendisti anche se l'impresa sarà esonerata qualora entro 45 giorni la Regione non si attiva per erogare i corsi.

È stato pure ripristinato l'obbligo della forma scritta per la formazione dell'apprendistato anche se si procederà con una forma semplificata.

Per quanto riguarda i contratti a termine si prevede che le proroghe scendono da 8 a 5 menrte rimane immutato l'arco di tempo pari a 36 mesi entro cui contratto a tempo determinato può essere stipulato.

Viene inoltre precisato che il tetto del 20 per cento di utilizzo dei rapporti a tempo determinato sarà calcolato non più sull' organico complessivo dell'azienda ma solo sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. Come sanzione in caso di mancato rispetto della soglia è prevista la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Tra le novità che andranno in aula per la discussione generale la prossima settimana, viene anche specificato il regime transitorio applicabile. Le novità sui contratti a termine sull'apprendistato verranno per rapporti di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto legge. Le aziende avranno tempo fino a fine anno per adeguarsi al tetto; in caso contrario dal 2015 le aziende non potranno procedere all'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato finché non avranno regolarizzato la propria posizione.

Si specifica poi che il tetto del 20 per cento e la sanzione in caso di sforamento, che prevede la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non saranno applicabili ai rapporti di lavoro costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 34/2014.

Torna in vita anche se con una diversa formulazione, il passaggio della legge 92/2012 che prevedeva una quota delle stabilizzazioni per gli apprendisti.

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Sbarcherà martedì prossimo alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto Poletti (dl 34/2014). Con le ultime modifiche licenziate in Commissione Lavoro viene lasciata sostanzialmente intatta la struttura generale del testo ma sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine del contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato resta confermato il venir meno dell'obbligo di indicazione della causale cioè della ragione per cui si stipula l'accordo per un periodo limitato di tempo mentre subisce una sforbiciata la possibilità delle proroghe. Che scendono, all'indomani dell' intesa delle forze politiche della maggioranza, da 8 a 5 fermo restando il vincolo massimo della durata di 36 mesi.

Tra gli emendamenti approvati Commissione c'è anche la precisazione che il tetto del 20 per cento di rapporti a termine dovrà essere determinato sul numero degli occupati a tempo indeterminato dell'impresa in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. 

Sull'apprendistato poi dovrebbe vedere la luce di nuovo, per le imprese che hanno più di 30 dipendenti che vogliono dotarsi di nuovi apprendisti, dell'obbligo di regolarizzare una quota pari almeno al 20 per cento di quelli già in organico. L'orientamento ha scontentato il nuovo centrodestra secondo cui la norma impone una logica non di impresa che penalizza i giovani e fornisce un disincentivo grave per le aziende che finiranno per non assumerli.

Relativamente alla formazione pubblica obbligatoria gli emendamenti della Commissione Lavoro hanno previsto che dovrà essere offerta dalle regioni oppure il datore di lavoro non avrà più alcun dovere. L'emendamento del Pd prescrive infatti che "qualora l'amministrazione non provveda ad informare l'impresa, entro 45 giorni dalla comunicazione di cessazione del rapporto, le modalità per fruire dell'offerta formativa pubblica, l'azienda non sarà tenuta ad integrare la trasmissione di competenze di tipo professionale ed i mestieri con quella finalizzata all'acquisizione di abilità di base trasversale".

Ora gli emendamenti passeranno all'esame dell'Assemblea.

Tetto di cinque proroghe nei contratti a termine acausali nell'arco dei 36 mesi. E introduzione di un regime transitorio per armonizzare le nuove regole sui rapporti a tempo (soprattutto il limite di utilizzo del 20% sull'organico complessivo) con i contratti già in corso.

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Un accordo tra le forze politiche della maggioranza potrà portare ad una revisione del sistema delle proroghe del contratto a tempo determinato: la durata massima resterà in 36 mesi ma le possibilità di prolungare un rapporto, che nel decreto 34/2014 sono 8, passerebbero a 5. E' quanto ha detto Cesare Damiano (Pd), presidente della Commissione lavoro di Montecitorio, che sta votando gli emendamenti al Decreto Legge Poletti.

Nessuna novità, ancora, sugli altri capitoli del decreto, sui quali i partiti di centro-sinistra vorrebbero imporre modifiche. Si tratta del contratto di apprendistato, in particolare sul programma formativo individuale scritto: il governo pare orientato a confermare la sufficienza di stilare un piano all'interno del contratto stesso di apprendistato.

Sempre sull'apprendistato l'ex ministro e capogruppo al Senato Maurizio Sacconi avverte il premier Renzi «a non cedere alle pressioni della sinistra interna del Pd» e annuncia un secco «no» a qualsiasi ipotesi di stravolgimento delle norme come la reintroduzione delle quote di stabilizzazione degli apprendisti (20% nelle aziende con più di 30 dipendenti), il ritorno a una sostanziale obbligatorietà della formazione pubblica (ora resa facoltativa) e la previsione di un diritto di precedenza (alla stabilizzazione o al rinnovo del rapporto) per chi lavora a termine da almeno sei mesi nella stessa azienda.

La Commissione ha dato poi il via libera ad una modifica chiesta da Renata Polverini (Fi), secondo cui dovranno dare il proprio parere sul decreto attuativo per la smaterializzazione e semplificazione del Durc (il Documento unico di regolarità contributiva) non soltanto l'Inps e l'Inail, ma anche la commissione nazionale per le Casse edili.

L'Inps accoglie la richiesta dei Consulenti del lavoro per la proroga dei termini per il Durc interno. I preavvisi di esito negativo saranno inviati il 15 Maggio.

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Slitta di un mese il termine che l'Inps aveva stabilito nel messaggio 2889/2014 per l'invio del primo preavviso di Durc interno negativo. L'Inps ha di fatto introdotto una variazione alla tabella di marcia che vedrà l'introduzione della nuova regolamentazione del Durc interno. L'istituto invita le proprie sedi a dare la precedenza alle situazioni relative ai datori di lavoro che si trovano nelle circostanze sopra descritte.

In considerazione delle difficoltà in fase di avvio del sistema, il primo preavviso di Durc interno negativo verrà trasmesso dall'Inps il 15 maggio invece del 15 aprile. Tale primo preavviso sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali siano state emesse note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

L'Inps, infine, fa presente che tutte le note di rettifica i cui calcoli sono stati rapportati al 15 maggio, saranno ricalcolate al 15 giugno. Le stesse saranno recapitate alle aziende unitamente alle altre che l'istituto aveva programmato di trasmettere il 15 giugno. L'invio delle rimanenti note di rettifica resta confermato al 15 settembre.

Con la nuova gestione del Durc interno è l'Inps, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva, a richiedere il documento di regolarità contributiva e non più il datore di lavoro attraverso l'Uniemens. Le procedure verificano mensilmente la presenza di eventuali situazioni di irregolarità. Se il controllo dà esito positivo, si accende automaticamente il semaforo verde che vale per il mese in corso e per i tre mesi successivi.

A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,445028.  L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 107,2.

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L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata va rivalutata attraverso il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Per farlo si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, quello "senza tabacchi lavorati". In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente, e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

L'indice Istat per marzo è 107,2. A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2010.La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2013, su cui si calcola il 75%, è 0,093371. Pertanto il 75% è 0,070028. A marzo il tasso fisso è pari a 0,375. Sommando quindi il 75% (0,070028) e il tasso fisso (0,375), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 0,445028.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

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