Lavoro

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Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto fino al 31 dicembre 2015.

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Dal 1° maggio p.v., parte il "Piano Nazionale Garanzia Giovani" per garantire ai giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati - né studenti - né coinvolti in attività di formazione) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi - apprendistato - tirocinio - altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile (Comunicato del Ministero del lavoro 29 aprile 2014).

La platea potenziale è di un milione di giovani, come detto nei giorni scorsi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti.

I destinatari - Il programma Europeo si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 24 anni (in Italia il Governo ha deciso di estenderlo fino ai 29 anni), interessa i disoccupati o Neet (coloro che non studiano - non lavorano e non si formano); in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili e relativi al 2012, i Neet tra i 15 e i 29 anni sono 2,250 milioni. 

Il Piano riguarda tutto il Territorio Nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano, l'unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%; a livello Nazionale questo tasso ha superato il 42%.

Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto fino al 31 dicembre 2015: 1) Il Sito www.garanziaperigiovani.it (in fase di realizzazione); 2) Il Portale Cliclavoro; 3) I Portali Regionali;     4) I Servizi per l'Impiego e altri servizi competenti; 5) Sportelli ad hoc che saranno aperti presso gli Istituti di Istruzione e Formazione.

Nella fase di informazione e comunicazione saranno coinvolte varie Istituzioni o Associazioni tra cui: Camere di Commercio - Associazioni Sindacali e Datoriali - Associazioni Giovanili e del Terzo Settore.

Le Modalità -  Dopo la Registrazione e un primo colloquio nella fase di accoglienza, al giovane verrà indicato un percorso di orientamento individuale destinato a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale. In sintesi, s'intende rendere sistematiche le attività di orientamento al lavoro anche con il mondo dell'educazione (Istituti Scolastici, Istruzione e Formazione Professionale ed Università).

Una volta iscritti i giovani potranno quindi scegliere la Regione in cui vogliono lavorare, che "prenderà in carico" la persona attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate. Ai giovani sarà offerta l'opportunità di un colloquio  specializzato da parte di orientatori qualificati che li prepareranno all'ingresso nel mercato del lavoro con percorsi di costruzione del curriculum e di autovalutazione delle esperienze e delle competenze. In base a profilo e disponibilità territoriali, stipuleranno con gli operatori competenti un "Patto di servizio" ed, entro i quattro mesi successivi, riceveranno un'opportunità.

Ai giovani che presenteranno i requisiti verrà offerto un finanziamento diretto (bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui: l'inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l'avvio di un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Particolare attenzione agli 'under 25'. Coinvolte le Regioni: alcune hanno già firmato la convenzione con il ministero. Obiettivo del piano, garantire un’offerta valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione. Stage retribuito di 500 euro al mese

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Il 1° maggio partirà il progetto garanzia per i giovani. Un piano ambizioso, che servirà a dare un'opportunità in più ai ragazzi dai 15 ai 29 anni che non studiano né lavorano. L'avvio è in una data simbolica, cioè la festa dei lavoratori. Un lavoro che purtroppo da anni scarseggia, soprattutto per i giovani. Sarà un segnale. In una nota il ministero ha chiarito alcuni contenuti. Un ruolo importante per la sua attuazione è quello delle Regioni cui spetta la gestione della quasi totalità delle risorse disponibili (1.413 milioni su 1.513).

"Il lavoro di programmazione che ha avuto luogo nei mesi scorsi si è svolto in un clima di leale collaborazione con gli enti - riferisce la nota -  come pur nella comprensibile dialettica che sempre accompagna il confronto tra ruoli diversi. È stato, a giudizio del Ministro, un lavoro proficuo, che ha consentito di introdurre nella tematica dei servizi per il lavoro numerosi elementi di novità, in un quadro di rafforzata collaborazione".

Le convenzioni con le Regioni
E proprio su questo punto il ministero chiarisce: "Quanto alle convenzioni, che costituiscono lo strumento amministrativo per regolare i rapporti tra Ministero del Lavoro (titolare del Programma) e Regioni (che del Programma saranno i soggetti attuatori), ad oggi sono state firmate quelle con Emilia-Romagna, Valle d’Aosta e Sardegna, mentre sono già pervenute quelle di Toscana e Veneto, che saranno firmate nei prossimi giorni".

Piano rivolto a giovani tra i 15 e i 29 anni
Il piano si rivolge ai giovani che non studiano, né lavorano o sono coinvolti in attività di formazione, tra i 15 ed i 29 anni. Forte sarà l'attenzione per gli “under 25”. Lo scopo principale è garantire loro - spiega la nota del ministero del Welfare- "un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione".

Il portale web
Chi chiamerà materialmente il giovane - ha detto Giuliano Poletti al Corriere della Sera - sarà "il centro per l'impiego o la struttura anche privata accreditata presso la Regione. Sarà quest'ultima a scegliere l'agenzia e a compensarla in base a un tariffario nazionale già pronto. Per ora diciamo che funziona il portale nazionale - rassicura -, che nel frattempo sta contattando anche le cosidette controparti, imprese in testa, perché si iscrivano al portale e depositino le loro offerte".

500 euro al mese per lo stage
Quanto alla retribuzione per gli stage - continua il Corriere -  il tariffario nazionale "fissa in 500 euro il compenso mensile a carico della Regione". Per gli altri contratti che siano di apprendistato, a tempo determinato o indeterminato, valgono le regole contrattuali del settore in cui si lavorerà e le leggi nazionali. "Noi non promettiamo lavoro - dice nell'intervista Poletti - L'operazione potrà coinvolgere 900 mila giovani cui verrà offerta un'opportunità". 

La Camera approva in prima lettura il decreto lavoro con 283 sì e 161 no. Il testo ora passa al Senato dove la maggioranza però si presenta divisa.

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L'aula della Camera Venerdì ha confermato la fiducia al governo dando il semaforo verde al dl 34/2014. I sì sono stati 283, compresi quelli di Ncd e Scelta civica (oltre ai deputati Pd), 161 i no, un astenuto.  Il dl 34 inizierà quindi il prossimo martedì 29 aprile il suo percorso in Senato, in commissione Lavoro, con un iter piuttosto veloce dato che il provvedimento scade il 19 maggio.

A Palazzo Madama la maggioranza si presenta però divisa, visto che il testo uscito dalla Camera, è molto diverso rispetto al dl originario approvato dal governo a metà marzo, che cercava di correggere in modo piu' incisivo le rigidità introdotte dalla legge Fornero.

In attesa di conoscere cosa deciderà il Senato le modifiche approvate da Montecitorio prevedono che l'acausalità dei contratti a termine sale da 12 a 36 mesi, comprensivi di un massimo di cinque proroghe (contro le 8 previste dal decreto originario). Viene quindi introdotto un tetto del 20% di utilizzo del lavoro a termine calcolato sui dipendenti a tempo indeterminato (e non più sull'organico complessivo come previsto nel testo originario). Si precisa che la formazione pubblica per gli apprendisti torna obbligatoria anche se la disposizione viene temperata dal possibilità di esonero dell'impresa qualora la Regione non si attivi entro 45 giorni. Viene ripristinato il piano formativo individuale, ma con modalità semplificate di redazione. Viene reintrodotta una quota legale di stabilizzazione di apprendisti (pari al 20% per le aziende con almeno 30 dipendenti) necessaria per consentire al datore di lavoro di poter sottoscrivere nuovi contratti di apprendistato.

Viene ampliato e rafforzato anche il diritto di precedenza delle donne in congedo maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi e in riferimento alle stesse mansioni oggetto del contratto a termine. Al fine di integrare il limite minimo di 6 mesi di durata del contratto a termine (che la normativa in vigore richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono calcolarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.

Alfano (Nuovo Centro Destra): «il decreto è un grande passo avanti rispetto a riforma Fornero». Ma si allarga il fronte di coloro che chiedono modifiche al Senato.

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La Camera, senza riservare sorprese, ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 344 sì, 184 no. La fiducia era stata posta sul testo uscito in commissione. Nonostante il testo, così come modificato in Commissione, non piaccia al Nuovo centrodestra, Alfano ha detto che «il decreto è un grande passo avanti rispetto a riforma Fornero». Perciò Ncd ha votato la «fiducia al decreto e al governo». Oggi ci saranno le dichiarazioni sul voto finale sul provvedimento che deve passare all'esame di palazzo Madama per la seconda lettura. Il ministro Angelino Alfano, leader Ncd, ha assicurato che il Governo «non corre rischi» dal passaggio in Senato del decreto lavoro.

Il disegno di legge di conversione al Dl 34/2014 estende da 1 a 3 anni la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato senza causale, ovvero senza ragione dell’assunzione. Il testo approvato dal governo prevedeva un massimo di otto proroghe contrattuali in 36 mesi, la commissione ha abbassato il tetto a cinque proroghe. I lavoratori `a termine´ non possono però essere in ciascuna azienda più del 20% degli assunti a tempo indeterminato (1 per le imprese fino a 5 dipendenti). La commissione ha previsto che se si supera il limite, i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato. Le norme si applicano alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.  La Commissione ha ripristinato l'obbligo di un piano formativo individuale in forma scritta, inizialmente cancellato dal governo, ma prevede modalità semplificate di redazione.

Decreto Irpef - Confermata anche l'altra misura annunciata dal Governo Renzi: il Bonus Irpef per i redditi inferiori ai 26mila Euro annui ammonterà a 640 Euro da maggio alla fine del 2014. Dal 2015, il taglio - di 80 Euro al mese - diverrà strutturale e sarà assicurato per tutto l'anno. Il decreto legge Irpef, approvato lo scorso venerdì dal Cdm, sta infatti per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel testo, si prevede di incrementare l'anno prossimo di 2 miliardi di Euro rispetto al 2013, le somme sottratte all'evasione fiscale. Cura dimagrante per i ministeri che da qui a dicembre dovranno tagliare le proprie spese di complessivi 240 milioni di Euro. Le voci di spesa da ridurre saranno indicate in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto.

La riforma del contratto a termine cambierà in maniera sostanziale, se saranno approvati gli emendamenti della Commissione Lavoro della Camera. Tra le principali novità, il regime delle proroghe che scendono da otto a cinque proroghe totali, nell'arco dei 36 mesi. 

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Scende da 8 a 5 il numero massimo di proroghe utilizzabili per il contratto a tempo determinato senza causale di durata di 36 mesi, sempre che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa. Il numero dei contratti a tempo determinato non può eccedere il 20% specificando che il limite si riferisce ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. E ancora, sempre in tema di organico, si prevede che che i rapporti stipulati in violazione del limite quantitativo si trasformino a tempo indeterminato. Sono queste le modifiche al testo finale del decreto legge 34/2014 su cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi entro il 19 Maggio, data di scadenza del Dl Poletti. 

Modifiche in arrivo anche per quanto riguarda l'apprendistato con il testo finale che ha ripristinato l'obbligo di stabilizzare una quota di apprendisti - almeno il 20% per le imprese con almeno 30 dipendenti - come condizione per poter assumere nuovi apprendisti. Diventa obbligatoria (e non più discrezionale) l'offerta formativa pubblica per l'azienda. Il vincolo viene meno se la Regione entro 45 giorni non comunica le modalità per poterne usufruire.

Novità anche sul diritto di precedenza. Per le lavoratrici madri il periodo congedo di maternità potrà concorrere a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Inoltre, si stabilisce a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.

Intanto il Ministro dell'economia Pier Carlo Padoan si dice ottimista sugli effetti del decreto Poletti: "porterà a creare maggiore occupazione". Per Padoan il provvedimento "accelera il beneficio in termini di occupazione della ripresa". Una ripresa che, secondo il ministro, "si sta consolidando". Rispondendo a una domanda sulle coperture per gli ammortizzatori sociali, il ministro assicura che "si trovano". Secondo l'inquilino di via XX settembre la riforma del mercato del lavoro permetterà di cambiare il meccanismo di allocazione delle risorse anche per gli ammortizzatori. "Si tratta", ha aggiunto, "di cambiare il meccanismo attraverso cui si offre sostegno ai lavoratori". Quanto alla riforma Fornero - dice - "non è che non vada più bene, il fatto è che nel frattempo le condizioni recessive da allora sono peggiorate, la ripresa è fragile e stenta a tradursi in più occupazione".

L'INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014.

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L'istituto di previdenza pubblica ha precisato, alcune disposizioni in materia contributiva prevista dal decreto legge n. 34/2014.

Contratto a tempo determinato -  Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001).

Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso.

In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell'arco di 6 mesi dalla cessazione, l'Istituto ha dichiarato l'ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.

 Apprendistato -  L’Istituto chiarisce che l'abrogazione dell'istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: 

- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; 

- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;    

- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

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