Esodati, l'inps chiarisce le regole per la quinta salvaguardia

Sabato, 03 Maggio 2014
L'Inps conferma che i beneficiari della quinta salvaguardia devono perfezionare i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015.

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L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribadendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.

Il messaggio ribadisce che le categorie interessate sono le seguenti:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).

Lavoratori in mobilità autorizzati ai volontari - Importanti precisazioni vengono fornite per i lavoratori di cui alla lettera e). Secondo l'Inps la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo.

L'istituto precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia in oggetto.

L'inps precisa inoltre che i lavoratori in questione devono essere stati licenziati entro il 3 dicembre 2011; la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa; e che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.

Ancora l'inps restringe l'operatività della norma: "nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV".

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