Opzione Donna, Incluse anche le nate nel 1961. Ecco la tavola con le decorrenze

Vittorio Spinelli Lunedì, 23 Dicembre 2019
La Legge di Bilancio estende lo scivolo per le donne di ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina attuale. Dentro le nate sino al 31 dicembre 1961 che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019.
Un anno ancora per l'opzione donna. Il testo della Legge di Bilancio per il 2020 interviene nuovamente su quel particolare regime pensionistico dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 che permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli, scontando questa agevolazione con un calcolo interamente contributivo del trattamento di pensione.

Attualmente, dopo l'ultimo correttivo contenuto nell'articolo 16 del DL 4/2019 convertito con legge 26/2019, lo scivolo può essere utilizzato delle lavoratrici dipendenti (anche del settore pubblico) e dalle autonome che hanno raggiunto i 58 anni di età (59 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. Concretamente l'opzione donna è rivolta alle nate entro il 31 dicembre 1960 (31 dicembre 1959 le autonome) con 35 anni di contributi entro il 31.12.2018.

Le novità

Il testo della Legge di Bilancio per il 2020 interviene sulla normativa appena richiamata ammettendo al regime sperimentale le lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2019 (sempre a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi). Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome) se in possesso di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019. Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato); i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa. Il predetto requisito contributivo, invece, non può essere raggiunto tramite il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016) utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell'Inps).

Resterà in vigore il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede uno slittamento nella percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Continueranno a non applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita (che in realtà sono stati assorbiti nel requisito anagrafico innalzato di un anno rispetto al passato).

La tavola con le decorrenze

Nella tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, sono mostrate, pertanto, le decorrenze relative alle coorti delle lavoratrici nate tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1961. Come si evince una lavoratrice dipendente nata nel marzo 1961, considerando lo slittamento di 12 mesi, potrà conseguire la pensione dal 1° aprile 2020. Le ultime lavoratrici dipendenti ammesse alla sperimentazione sono nate il 31 dicembre 1961 (31 dicembre 1960 le autonome) e potranno prendere la pensione a partire dal 1° gennaio 2021 (1° luglio 2021 se autonome). Si rammenta che il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019 potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2020 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2020).

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