Pensioni, Cambiano le voci pensionabili per il personale dell'ANAC

Valerio Damiani Martedì, 10 Aprile 2018
Il Piano di riordino ha provveduto dal 2016 all'accorpamento nel trattamento economico fondamentale tutte le voci retributive aventi carattere di fissità e continuità. I risvolti in materia di Buonuscita e Pensione.
Voci pensionabili più chiare per i dipendenti dell'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione. Lo spiega l'Inps nel messaggio numero 1552/2018 in cui l'Istituto illustra gli effetti dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014 (Riforma Madia) con il quale il legislatore ha trasferito i compiti e le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) all’ Autorità anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) ed ha istituito il ruolo unico per tutto il personale riordinando la struttura della retribuzione del personale dirigente e non dirigente.

 

Il Piano di riordino adottato con D.P.C.M. il 1° febbraio 2016, efficace dal 10 febbraio 2016 ha esteso in via transitoria a tutto il personale dell’ANAC, confluito nell’unico ruolo, la disciplina giuridica ed economica che già trovava applicazione per il personale della ex AVCP, ovvero quella già applicata al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano di riordino ha previsto, tra l'altro, l’accorpamento di tutte le voci corrisposte in maniera fissa e continuativa nel trattamento economico fondamentale del personale. Che pertanto in virtu' del predetto riordino risulta composto dal tabellare, dall'indennità di amministrazione e dall'indennità di autorità. Si è posta dunque la questione circa la computabilità dell'indennità di autorità ai fini della liquidazione del TFS e del TFR stante il criterio della riserva di legge di cui all'articolo 38 del DPR 1032/1973 che, come noto, impedisce la computabilità ai fini della liquidazione della buonuscita di voci retributive che, ancorchè corrisposte con i criteri di fissità e continuità, non siano espressamente valutabili per la liquidazione della buonuscita.

Ebbene l’orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è che anche l’indennità di Autorità sia valutabile all'interno del trattamento economico fondamentale e pertanto deve essere considerata, ai fini previdenziali, alla stessa stregua di ogni altro trattamento economico fondamentale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione pubblica e i Ministeri vigilanti hanno ritenuto, infatti, che il criterio della riserva di legge sia salvaguardato per effetto del meccanismo stabilito dall’articolo 19 del citato decreto-legge 90/2014, il quale prevede espressamente l’adozione del Piano di riordino con un D.P.C.M. approvato secondo un iter rafforzato. In virtù di quanto sopra, l’indennità di Autorità deve essere considerata utile, per tredici mensilità, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio, nonché di quello di fine rapporto, nei confronti dei dipendenti dell’ANAC cessati dal servizio a decorrere dal giorno 11 febbraio 2016 (ultimo giorno di servizio: 10 febbraio 2016).

Voci Pensionabili

Discorso simile per la valutazione delle voci retributive ai fini pensionistici per il personale non dirigente. Il Piano di Riordino ha semplificato la struttura retributiva, accorpando nel trattamento economico fondamentale le voci (accessorie) ad oggi corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche a fronte di un miglioramento della prestazione lavorativa. Il trattamento economico accessorio sarà, invece, composto solo da quelle voci della retribuzione prive del carattere di fissità e continuità e, quindi, correlate all’effettivo svolgimento delle prestazioni ed oggetto di valutazione. Pertanto a partire dal 1° maggio 2016 per la valutazione della retribuzione utile per determinare della Quota A di pensione (ex articolo 13, lett. a) del decreto legislativo n. 503/1992), riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1992, occorrerà fare riferimento al nuovo trattamento economico fondamentale sopra descritto comprensivo di tutte le voci corrisposte con caratteri di fissità e continuità.

Per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale dei dirigenti l'Inps spiega che, in esito al Piano di Riordino, esso è composto: dallo stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità; dalla retribuzione di posizione – parte fissa – comprensiva del rateo di tredicesima mensilità; dalla retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento. Il trattamento economico accessorio del personale dirigente è composto dalla retribuzione di posizione - parte variabile – comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, e dalla retribuzione di risultato negli importi individuati dall’accordo medesimo. Pertanto ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all’articolo 13, lett. a) del decreto legislativo n. 503/1992, sarà valorizzato il trattamento economico fondamentale ad eccezione della retribuzione di risultato.

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Documenti: Messaggio Inps 1552/2018

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