Pensioni, Cumulo con limiti per il Comparto Difesa e Sicurezza

Franco Rossini Giovedì, 02 Novembre 2017
Per il pensionamento di vecchiaia si dovranno utilizzare i requisiti anagrafici più elevati tra quelli delle gestioni coinvolte nel cumulo.
Come noto la legge di bilancio per il 2017 ha previsto per i lavoratori iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria (Assicurazione Generale Obbligatoria, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO fino anche a ricomprendere le Casse Professionali) la possibilità di sommare i periodi assicurativi non coincidenti temporalmente al fine di acquisire la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata secondo quanto previsto dall'articolo 24, co. 6 e 7 e 10 del decreto legge 201/2011. Unico limite per i lavoratori per utilizzare questo strumento è non risultare titolari di un trattamento pensionistico diretto da una delle gestioni coinvolte nel cumulo. In sostanza non si dovrà essere già pensionati.

L'estensione è significativa in quanto ha fatto giustizia di tante limitazioni che in passato hanno ostacolato la possibilità per i lavoratori con carriere discontinue di valorizzare gli spezzoni contributivi presenti in diverse gestioni previdenziali. La totalizzazione nazionale, infatti, prevede di regola una decurtazione dell'assegno frutto del ricalcolo in chiave contributiva dei contributi versati e quindi risulta particolarmente sconveniente per la maggior parte dei lavoratori. Con il cumulo, invece, si mantengono le regole di calcolo proprie di ciascun ordinamento previdenziale, senza rischio, di una decurtazione dell'assegno pensionistico.

Come detto il cumulo può essere utilizzato per liquidare alternativamente la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età anagrafica più elevata tra le gestioni coinvolte nel cumulo (come fissata dall'articolo 24, co. 6 del decreto legge 201/2011) e del relativo requisito contributivo previsto dall'articolo 24, co. 7 dal citato decreto (cioè 20 anni di contributi), oppure per liquidare la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti dall'articolo 24, co. 10 del citato decreto (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne). 

Tuttavia restano alcune problematiche che le Circolari ministeriali non hanno sinora ancora dissipato. Una di queste riguarda il comparto difesa e sicurezza che, come noto, può pensionarsi ad un'età anagrafica e contributiva minore rispetto alla generalità degli altri assicurati. Gli appartenenti a questo comparto possono, infatti, accedere alla pensione di anzianita' con 57 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi (unitamente ad una finestra mobile di 12 mesi) o alternativamente, a prescindere dall'età anagrafica, con 40 anni e 7 mesi di contribuzione (unitamente ad una finestra mobile di 15 mesi). Mentre la pensione di vecchiaia coincide generalmente con il limite ordinamentale per la permenenza in servizio (60 anni) a condizione che siano raggiunti almeno 20 anni di contributi. In questi casi molti lettori si domandano se sia possibile utilizzare il cumulo per integrare i requisiti contributivi sopra descritti. Nelle more di ulteriori chiarimenti amministrativi occorre distinguere.

Se finalizzato al trattamento anticipato

Con riguardo all'anzianita' il cumulo non può essere esercitato per maturare la pensione a 57 anni e 35 di contributi oppure la pensione con 40 anni e 7 mesi di contribuzione ma esclusivamente per conseguire la pensione anticipata ai requisiti standard di 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno le donne). Ad esempio un militare con 30 anni di contribuzione ed altri 5 anni nell'Inps frutto di un lavoro nel settore privato non potrà cumularli per pensionarsi all'età di 57 anni e 7 mesi. Stesso discorso vale per un militare con 35 anni di contribuzione e 5 di contribuzione nell'Inps: il cumulo non potrà essere utilizzato per pensionarsi con 40 anni e 7 mesi di contributi. Lo strumento potrebbe essere utilizzato, invero, per uscire con 42 anni e 10 mesi di contribuzione (cioè ai sensi di quanto prevede l'articolo 24, co. 10 del Dl 201/2011). Ad esempio un militare con 59 anni di età e 38 anni di contributi e altri 5 da lavoro dipendente nel settore privato non coincidenti temporalmente potrebbe sommarli (38+5=43) e guadagnare la pensione anticipata prevista nel regime generale. In tal caso l'uscita verrebbe anticipata di alcuni anni rispetto alla normativa precedente. 

Se finalizzato alla prestazione di vecchiaia

Per quanto riguarda la vecchiaia il discorso è più complesso perchè il cumulo può essere esercitato esclusivamente al raggiungimento dell'età anagrafica più elevata prevista tra gli ordinamenti ammessi al cumulo. Dunque un militare che ha 5 anni di contribuzione Inps ma che è stato collocato a riposo d'ufficio dall'amministrazione all'età ordinamentale (60 anni) senza maturare il diritto a pensione perchè in possesso di meno di 20 anni di contribuzione nell'amministrazione dovrà attendere i 66 anni e 7 mesi per cumulare la contribuzione nella gestione Inps ed accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Dunque con un vuoto reddituale considerevole. L'unica alternativa per anticipare l'uscita è ricongiungere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 la contribuzione Inps presso l'amministrazione in modo da ragguagliare il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia all'età del collocamento a riposo. Pagando il rispettivo onere economico. 

Se il militare ha, invece, raggiunto al momento del collocamento a riposo il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia, fermo restando l'indicata facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi nella Cassa Stato prima del pensionamento, il cumulo si rende superfluo in quanto lo spezzone Inps potrà essere valorizzato tramite una pensione supplementare comunque all'età di 66 anni e 7 mesi. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati