Pensioni, da quest'anno arriva l'armonizzazione dei requisiti

Sabato, 08 Febbraio 2014
Dopo un'attesa di due anni arrivano le nuove norme per il pensionamento per attori, ballerini, marittimi.

È stato pubblicato lo scorso 16 gennaio il regolamento di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per quelle tipologie di lavoratori per le quali la riforma Fornero non aveva trovato immediata applicazione ai sensi dell'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011. Si tratta del DPR 157 del 2013 che ha fissato i nuovi requisiti armonizzati per accedere alla pensione per quelle categorie di lavoratori la cui attività svolta richiede una declinazione piu' favorevole rispetto ai requisiti pensionistici generali.

In ogni caso, anche dopo la pubblicazione del regolamento, le categorie beneficiarie potranno andare in pensione con requisiti di età e di contribuzione significativamente inferiori a quelle previste per la generalità dei lavoratori cui si applica il regime generale. È chiaro però che, rispetto alle vecchie regole, i lavoratori "armonizzati" subiranno un incremento di requisiti anagrafici e contributivi che la maggior parte dei casi sarà compreso tra i due e i quattro anni. Vediamo dunque quali sono le novità principali. 

Innanzitutto la data spartiacque tra vecchia e nuova disciplina è il 31.12.2013: il personale interessato che entro il 31 dicembre 2013 abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle vecchie regole potrà accedere alla pensione secondo tale normativa.

Di significativa importanza il regolamento chiarisce che a decorrere dall'inizio di questo anno trovano applicazione gli adeguamenti legati alla speranza di vita sia ai requisiti anagrafici sia ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica previsti nel regolamento stesso (quindi i requisiti in questione dovranno essere incrementati di 3 mesi e di ulteriori 4 a partire dal primo gennaio 2016). Ai lavoratori "armonizzati" vengono poi disapplicate le finestre mobili accesso di cui ai commi 1 e 2 del DL 78/2010.

Entrando nello specifico per i ballerini l'età pensionabile passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente. L'età pensionabile degli attori invece salirà da 63 a 64 anni. Gradualmente salirà anche l'età pensionabile delle attrici (nello specifico saliranno dai 58 anni precedenti a 64 anni nel 2022).

L'incremento dei requisiti di pensionamento riguarderà anche i minatori che vedranno passare l'età per il riposo dai 55 anni - a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi (15 per chi ha lavorato nel sottosuolo) - a 56 anni.

Il regolamento incrementa poi i requisiti pensionistici del cd. personale viaggiante cioè i dipendenti di pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio.

Per i lavoratori marittimi l'età pensionabile viene stabilita in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Viene inoltre rivisto l'istituto della pensione anticipata di vecchiaia che, lo si ricorda, prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico al raggiungimento dei 55 anni a condizione di avere 20 anni di contributi di cui almeno 10 di effettiva navigazione. Ora requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

L'armonizzazione riguarda poi anche gli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali. Qui il requisito anagrafico per la prestazione differibile viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che finora erano rimasti esclusi (in tal caso la finestra mobile di 18 mesi continua a trovare applicazione).
Per i poligrafici dipendenti da aziende in crisi il requisito contributivo di trentadue anni per accedere al prepensionamento viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

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