Pensioni, Ecco come si rivalutano gli assegni nel 2021

Vittorio Spinelli Mercoledì, 25 Novembre 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che fissa l'adeguamento definitivo per il 2020 e quello provvisorio per il 2021. Conguaglio dello 0,1% per recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente ad inizio anno.
Assegni pensionistici al palo il prossimo anno a causa dell'andamento negativo dell'inflazione nei primi tre trimestri del 2020. La pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale del decreto 16 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente di fare i conti in tasca ai pensionati per il prossimo anno. Il decreto, come di consueto, fissa in misura definitiva il tasso di adeguamento all'inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno 2020 rispetto al 2019 e indica, in via previsionale, la misura dell'inflazione da applicare dal 2021 rispetto al 2020. Quest'anno il decreto ha fissato la rivalutazione per il 2020 in misura pari all'0,5% contro il dato previsionale dello 0,4% individuato nel dm del 16.11.2019 ed ha fissato al 0,0% il tasso previsionale di inflazione da applicare sulle pensioni dal 1° gennaio 2021 rispetto al 2020. Il tasso previsionale in realtà è stato registrato in negativo dello 0,3% ma il valore, come noto, non può risultare inferiore a zero.

Conguagli dello 0,1%

Pertanto nonostante l'andamento negativo dell'inflazione dal 1° gennaio 2021 gli assegni subiranno un conguaglio a credito dello 0,1% rispetto all'importo in godimento al 31.12.2019 con l'attribuzione nello stesso mese di gennaio di una tantum per recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente ad inizio anno rispetto al dato definitivo appena certificato (0,5% contro lo 0,4% per l'appunto). I predetti aumenti troveranno applicazione sulle fasce di perequazione delle pensioni nelle misure già mutate con la legge n. 160/2019 dal 1° gennaio 2020.

La novità tradotta in soldoni significa che l'anno prossimo i pensionati vedranno mediamente crescere l'assegno tra 1€ e 2€ lordi mensili (a seconda della classe dell'assegno) con un conguaglio una tantum a gennaio oscillante tra i 10 e i 25 euro per il recupero della minore rivalutazione concessa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020. In tabella un riepilogo a titolo di esempio delle principali variazioni previste per il 2021 a seconda della classe dell'assegno.

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Documenti: DM 16.11.2020

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