Esteso l'indennizzo ai commercianti anche a chi ha chiuso l'attività tra il 2017 ed il 2018

Davide Grasso Martedì, 12 Novembre 2019
In vigore la Legge di Conversione numero 128/2019 al Decreto sulle Crisi Aziendali. Ammessi alla fruizione dell'indennizzo anche i soggetti che hanno cessato l'attività (definitivamente) nel biennio 2017-2018.
L'indennizzo economico per chi ha cessato definitivamente l'attività commerciale spetterà anche a chi ha chiuso l'attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. Lo prevede l'articolo 11-ter della legge 128/2019 di conversione al decreto sulle cd. crisi aziendali 101/2019 (G.U. numero 257 del 2.11.2019), in vigore dal 5 Novembre scorso. Viene così risolta una problematica emersa ad inizio anno in occasione della stabilizzazione dell'indennizzo operato dall'ultima legge di bilancio a far data dal 1° gennaio 2019.

Come noto, nell'attuazione della misura, la Circolare Inps numero 77/2019, aveva negato il riconoscimento della misura nei confronti dei soggetti che avevano chiuso l'attività nel periodo compreso tra la scadenza dell'ultima proroga dell'indennizzo (31 dicembre 2016) e quello della suddetta stabilizzazione (avvenuta, come accennato, dal 1° gennaio 2019). Contro l'interpretazione un nutrito gruppo di lavoratori si era opposto chiedendo una rapida soluzione legislativa.

Incluso anche chi ha cessato l'attività nel 2017/2018

La modifica estende l'indennizzo anche ai soggetti in possesso, tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018, dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni di età se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. Si ricorda che l'indennizzo è riconosciuto fino al mese in cui è compiuta l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata in 67 anni per uomini e donne). Per l'attuazione della misura si attende una comunicazione da parte dell'Inps. In particolare l'ente previdenziale dovrà specificare se la platea dei beneficiari potrà ricevere il sostegno con efficacia retroattiva, cioè dal 1° gennaio 2019, oppure dal 1° dicembre 2019 cioè dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della norma. Quest'ultima ipotesi sembra però quella più probabile avendo il legislatore escluso il carattere di interpretazione autentica della norma.

L'identikit

Come noto la misura consiste in un indennizzo economico, in misura pari al trattamento pensionistico minimo (circa 513 euro al mese), corrisposto in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali. Previsto originariamente per il triennio 1996 - 1998 dal D .Lgs. 207/1996 è stato più volte esteso e prorogato sino a comprendere, tra l'altro, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche nonché gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'erogazione dell' indennizzo è subordinata, nel periodo di riferimento: alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

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