Pensioni, Quando il riscatto nella gestione separata anticipa l'uscita

Davide Grasso Domenica, 26 Marzo 2017
I lavoratori iscritti alla gestione separata possono esercitare in qualsiasi momento il riscatto dei periodi di lavoro coordinato e continuativo antecedente al 1996 nel limite massimo di cinque anni.
Tra i vari istituti che il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori iscritti alla gestione separata uno consente di recuperare ai fini della misura e del diritto alla pensione gli anni di lavoro parasubordinato prestato in periodi precedenti l'istituzione di tale gestione, cioè antecedenti al 1996. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione soprattutto per i giovani lavoratori iscritti dal 1996 a tale gestione perchè gli consente di agganciare una prestazione più elevata anche se al prezzo del pagamento del relativo onere interamente a loro carico.

La facoltà discende dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488  e consente il riscatto - fino ad un massimo di cinque annualità - dei periodi di  lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l'istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione. Vale la pena stressare quest'ultimo passaggio: l'istituto in esame è riconoscibile, pertanto, nei confronti dei soli lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) antecedente il 1996. Non può essere, invece, esercitato per riscattare un periodo di attività lavorativa prestata in qualità di libero professionista (es. con partita iva).

La facoltà è concessa a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva, presso altre forme di assicurazione obbligatoria e può esercitata, dal diretto interessato ovvero ai suoi superstiti, in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati). L'Inps considera idonee anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio.

L'onere del Riscatto
L'onere del riscatto viene quantificato prendendo a base l'aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto. Ai predetti fini dovrà essere tenuta in considerazione la posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nei casi in cui l'interessato sia o meno assicurato o titolare di pensione diretta presso altra forma di previdenza obbligatoria, sempre con riferimento alla data della domanda (qui il riepilogo delle aliquote contributive nella gestione separata). L'aliquota viene applicata sul compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato - a partire dall'anno successivo a quello della sua percezione - applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all'anno precedente. In sostanza 10mila euro percepiti nel 1994 dovranno essere rivalutati annualmente sino al 2017 per determinare l'onere del riscatto nel 2017 del suddetto periodo.

Ai fini del calcolo della pensione valgono le normali regole del sistema contributivo: l'importo riscattato frutto dell'operazione sopra esposta si traduce in montante individuale che si va ad aggiungere al montante contributivo del lavoratore maturato nella gestione separata a partire dall'anno in cui si esercita il riscatto. Si ricorda che la rivalutazione del montante individuale per il tasso di capitalizzazione ha effetto, però, dall'anno successivo a quello della presentazione della domanda di riscatto. 

Nei casi in cui, dalla documentazione prodotta, risulti provata l'esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non sia rilevabile la durata dei periodi lavorati, l'Inps consente il riscatto per l'intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che in  tale anno (o minor periodo) risulti privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo e i compensi percepiti dal richiedente risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali. In difetto degli elementi comprovanti la durata del periodo di attività ed in carenza dell'ammontare dei compensi percepiti, l'Inps concede il riscatto di un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.

I vantaggi 
Essendo salite notevolmente le aliquote di contribuzione alla gestione (dal 1996 le aliquote sono triplicate passando dal 10% al 24, 25 o 32% a seconda dei casi), questa facoltà appare oggi più costosa rispetto al passato e gli effetti sulla misura della pensione risultano piuttosto modesti. In linea generale questo strumento deve essere preso in considerazione, pertanto, soprattutto per anticipare l'uscita di alcuni anni ove il riscatto consenta all'assicurato raggiungere prima il requisito contributivo per la cd. pensione anticipata. Questo traguardo è facilitato anche dall'innovata facoltà di cumulo dei periodi assicurativi che consente, dal 1° gennaio 2017, al lavoratore di utilizzare gratuitamente la contribuzione presente nella gestione separata con quella versata presso le altre gestioni previdenziali obbligatorie (es. FPLD o ex Inpdap ma anche le casse professionali) al fine di integrare i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). 

Appare utile segnalare che la facoltà in questione si riferisce esclusivamente ai periodi di lavoro coordinato e continuativo (anche a progetto) antecedenti al 1996, quando ancora non sussisteva l'obbligo di versamento contributivo. Pertanto non è invocabile per i periodi successivi alla predetta data ove ci sia stata un'omissione contributiva del committente. In tale ipotesi il recupero di questi periodi si ritiene possibile solo per il tramite della costituzione della rendita vitalizia (Circolare Inps 101/2010). 

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Documenti: Circolare Inps 117/2002 ; Decreto del Ministero del Lavoro 2 Ottobre 2001;

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