Pensioni, Scatta la rivalutazione piena degli assegni sino a 4 volte il minimo inps

Valerio Damiani Venerdì, 27 Marzo 2020
Diffusa la Circolare Inps che ufficializza le nuove fasce perequative modificate dal legislatore con l'ultima legge di bilancio. Nel mese di aprile, saranno corrisposti anche gli arretrati da gennaio a marzo oltre l'adeguamento della relativa mensilità.
L'Inps ha concluso le operazioni di rinnovo delle pensioni a seguito della rimodulazione delle fasce di perequazione stabilite dalla legge 160/2019. Dal prossimo mese i pensionati con assegni compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo, cioè tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi (al 31 dicembre 2019), vedranno quindi aumentare leggermente l'importo della pensione con la corresponsione, peraltro, degli arretrati maturati da gennaio 2020 a marzo 2020. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 46/2020 pubblicata ieri ad integrazione delle operazioni di rinnovo degli assegni contenute nella Circolare numero 147/2019 lo scorso dicembre.  

La legge di bilancio per il 2020 ha, infatti, stabilito dal 1° gennaio 2020 in misura pari al 100% dell'inflazione la perequazione dei trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (sino al 31.12.2019 questa fascia di assegni era rivalutata in misura pari al 97% dell'inflazione). Considerato che la novella di cui alla Legge 160/2019 è entrata in vigore quando era già stato ultimato il rinnovo delle pensioni sulla base della precedente normativa si è reso necessario procedere ad un secondo rinnovo per i soli pensionati i cui trattamenti complessivi si collocano nella fascia compresa fra tre e quattro volte il minimo. Nello specifico con la lavorazione l'ente previdenziale ha provveduto a calcolare la rivalutazione spettante in base ai nuovi criteri; quantificare la differenza di pensione lorda a credito del pensionato; calcolare la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme dovute.

In sostanza le pensioni comprese tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi al 31 dicembre 2019 saranno rivalutate dal 1° gennaio 2020 in misura pari allo 0,4% contro il 0,388% riconosciuto in base alle previgente normativa considerando che il tasso previsionale di inflazione è stato fissato lo scorso mese di novembre in misura pari allo 0,4%. Pertanto con la mensilità di aprile i pensionati con assegni compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo, cioè tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi (al 31 dicembre 2019), vedranno un impercettibile incremento della pensione accompagnato dalla corresponsione, peraltro, degli arretrati maturati da gennaio 2020 a marzo 2020.

Secondo conguaglio l'anno prossimo

In realtà il tasso definitivo di inflazione è stato fissato a gennaio di quest'anno nella misura dello 0,5% ma, come di consueto, l'ente previdenziale effettuerà il conguaglio (a credito) dei pensionati (tutti i pensionati, non solo quelli con assegni compresi tra tre e quattro volte il minimo) nel gennaio 2021 in occasione del rinnovo del pagamento delle pensioni per l'anno venturo (con la corresponsione degli arretrati maturati nel 2020).

L'Inps informa che anche i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivi, per la riduzione delle pensioni di importo elevato, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2021, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Sono stati, invece, già rideterminati in funzione dell'aumento dello 0,5% anziché dello 0,4% i limiti di reddito relativi all’anno 2020 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonchè le fasce di retribuzione pensionabile e i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni delle pensioni aventi con decorrenza nell’anno 2020.

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Documenti: Circolare Inps 46/2020

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