Pensioni, Uscita Anticipata solo per chi assiste il familiare convivente

Valerio Damiani Venerdì, 09 Giugno 2017
I soggetti che assistono il coniuge o parenti disabili entro il 1° grado potranno uscire a 63 anni con 30 anni di contributi o, se precoci, con 41 anni di contributi.
Anche i lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente entro il primo grado, cioè il figlio o il proprio genitore, convivente affetto da una grave disabilità avranno a breve la possibilità di pensionarsi prima rispetto alle regole Fornero. La legge di stabilità ha incluso infatti anche questi lavoratori tra coloro che potranno fruire dell'APE sociale a partire dai 63 anni con un minimo di 30 anni di contributi oppure la possibilità di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.

Destinatari delle agevolazioni sono sia i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd) nonchè presso la gestione separata dell'Inps che accudiscano da almeno sei mesi il coniuge, la parte dell'unione civile (a seguito dell'equiparazione con il coniuge offerta dalla legge 76/2016), il parente entro il primo grado convivente affetti da gravi disabilità come accertata ai sensi dell'articolo 3 co. 3 della legge 104/92. Si tratta cioè di handicap la cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità sarà possibile conseguire una sola volta il beneficio. Non è necessario essere in costanza di rapporto lavorativo al momento della domanda; il beneficio, cioè, si rivolge anche ai soggetti privi di occupazione che abbiano i suddetti requisiti. 

Il procedimento accertativo

L'interessato che matura il requisito anagrafico e/o contributivo (cioè i 63 anni e 30 di contributi o 41 anni di contributi) entro la fine del 2017 dovrà produrre apposita domanda per la verifica dei requisiti all'Inps entro il 15 luglio 2017 e dovrà allegare la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza. L'Inps darà una risposta circa l'accoglimento o meno della domanda entro il 15 Ottobre ed il lavoratore a quel punto produrrà domanda di pensionamento.  Il rispetto della data del 15 luglio mette inoltre al riparo dal rischio di una bocciatura per mancanza di risorse: se i requisiti sono rispettati, infatti, l'interessato vedrà accolta comunque la domanda anche se le risorse disponibili non saranno in grado di garantire l'erogazione della prestazione dalla data di maturazione dei requisiti. In tal caso l'Inps, nella comunicazione in cui accoglierà l'istanza indicherà anche la prima data utile di decorrenza del beneficio.

C'è inoltre, almeno nella prima fase, una norma di favore: chi ha maturato i requisiti prima della comunicazione di accoglimento dell'istanza avrà garanzia della retroattività del trattamento a condizione che produca domanda entro il 30 novembre 2017. Ad esempio un soggetto che ha 63 anni e 30 anni di contributi o 41 anni di contributi già alla data del 1° maggio 2017 e che, in esito al suddetto meccanismo certificativo, riceva comunicazione di accoglimento dell'istanza ad ottobre potrà conseguire le prestazioni (Ape sociale o pensione con 41 anni di contributi) con gli arretrati maturati dal 1° maggio 2017 (o dalla diversa data comunicata dall'Inps nell'istanza di accoglimento). 

Istanze Tardive

La domanda di verifica dei requisiti può essere prodotta anche dopo il 15 luglio 2017 purchè entro il 30 novembre 2017 ma in tal caso sarà accolta (la comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2017) solo se residuano risorse. Dunque, per le istanze tardive, il rispetto dei requisiti richiesti, a differenza di chi presenta l'istanza in tempo, potrebbe non essere sufficiente a garantire l'erogazione delle prestazioni. La novità, è bene ricordarlo, seppur ingloba gli autonomi non si rivolge, invece, ai liberi professionisti iscritti presso le casse professionali (es. medici, avvocati) dato che tutto l'intervento in materia di APE (sia agevolato che volontario) che quello in favore dei lavoratori precoci si rivolge esclusivamente agli assicurati presso le forme di previdenza pubbliche obbligatorie.

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