Pensioni
Pensioni, con la quota 96 c'è lo sconto sull'età pensionabile
Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero del 2011 consente ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012 di accedere al trattamento anticipato a 64 anni.
Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma Fornero. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012.
Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi sempre entro il 31.12.2012.
Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia come individuati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni.
L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).
Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato".
Però, nel caso in cui il lavoratore utilizzi contribuzione accreditata nella gestione autonoma, questi dovrà perfezionare i requisiti (piu' elevati) vigenti in tale gestione.
La Stima di Vita - Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.
Per il momento i lavoratori del settore pubblico, come già detto, sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche in loro favore.
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Pensioni, partono i ricorsi contro Inps per la proroga dell'opzione donna
Si sta chiudendo la possibilità per le lavoratrici con 57 anni di età e 35 di contributi di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo. Il Collettivo Opzione Donna: "Pronto un ricorso contro l'Inps".
Kamsin Per colpa di una restrizione dell'Inps migliaia di lavoratrici che fino ad oggi beneficiavano della legge Maroni del 2004 rischiano di dover rimandare la pensione di diversi anni. Com'è noto, infatti l'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 consente alle donne con 57 anni e 35 anni di anzianità (58 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione entro il 2015 optando per il sistema di calcolo contributivo, con un assegno di pensione ridotto di circa il 25-30%. Possibilità che è stata confermata anche dalla Fornero nel 2011 rimanendo quindi l'unica vera alternativa per ottenere un anticipo sull'età pensionabile.
Ma l'Inps ed il Ministero del Lavoro si sono messi subito di traverso con una interpretazione del tutto opinabile: per fruire del beneficio infatti, dice la Circolare Inps 35/2012, entro la data del 31.12.2015 deve essersi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome) a cui aggiungere anche la speranza di vita (3 mesi dal 2013). Una precisazione che nei fatti taglia fuori chi compirà i 57 anni da settembre di quest'anno (30 settembre per il pubblico impiego); mentre le autonome già sono state escluse da un pezzo per via di una finestra piu' lunga, pari a 18 mesi per l'appunto.
A nulla sono servite le pressioni del Parlamento per una modifica della Circolare, nè ad oggi si sono concretizzate le ipotesi di una estensione del regime sino al 2018 come paventate dal governo nelle settimane scorse.
Come già anticipato dalle pagine di questo giornale nei giorni scorsi la normativa restrittiva dell'Inps rischia di essere illegittima in quanto la legge istitutiva non menziona la finestra mobile. La legge si limita ad indicare solo che, alla data del 31.12.2015, siano perfezionati i requisiti.
E proprio l'altro giorno, la redazione di pensionioggi.it, ha ricevuto notizia che il Comitato Opzione Donna è in procinto di attivare un ricorso contro l'Inps "per la cancellazione delle due note circolari 35 e 37/2012, che impediscono a molte donne di poter accedere alla pensione con le regole agevolate entro il 2015". Giovedì 30 ottobre a Roma, all'interno di Montecitorio, - si legge nel comunicato - ci sarà una conferenza stampa con la presenza di una delegazione del collettivo "Opzione Donna" e degli avvocati interessati, per rendere noto il nostro ricorso e sensibilizzare ancora una volta la politica sulla questione. Ci uniamo anche noi nella speranza che possano esserci novità sulla materia.
Riforma Pensioni, uno stop per ora alla proroga dell'opzione donna
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Sesta salvaguardia, domande entro il 5 gennaio 2015
Una circolare del Ministero del lavoro e/o dell'Inps indicheranno le modalità di presentazione delle istanze dei lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in materia di sesta salvaguardia.
Kamsin Legge 147/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre entrerà formalmente vigore il 6 novembre 2014. Da quella data pertanto partirà il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori, che avranno quindi tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.
Nei prossimi giorni una Circolare dell'INPS e/o del Ministero del Lavoro preciseranno le modalità di presentazione delle istanze di accesso tenendo conto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge in parola prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.
È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro.
L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e dovrà provvedere altresì a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. La legge prevede inoltre che sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Inps, il ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine alla attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di coloro che sono stati salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
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Riforma Pensioni, Damiano: possibili correttivi con l'esame della legge di stabilità
Critiche da parte dell'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano alla stangata prevista dalla legge di stabilità sulla previdenza complementare. "Possibili modifiche al testo in sede Parlamentare".
Kamsin Alla sinistra del Partito Democratico non va giu' la stangata prevista dalla legge di stabilità sulle pensioni. Non lo manda a dire l'Ex ministro del lavoro Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera che in una intervista raccolta dall'Agenzia Stampa Dire ricorda come ci si aspettasse molto piu' sul capitolo dedicato alla previdenza.
"Non solo non sono state presentate misure in favore dei lavoratori precoci, degli esodati e dei quota 96 della scuola ma il Governo vuole addirittura accrescere il prelievo fiscale sulla tassazione della previdenza integrativa, una scelta che rischia di mettere in discussione la stessa sopravvivenza del secondo pilastro già fortemente compromesso dal calo dei versamenti dovuti alla crisi economica", sostiene Damiano. "La previdenza integrativa, prosegue Damiano, dovrebbe essere sostenuta ed incentivata per consentire soprattutto alle giovani generazioni di aggiungere alla pensione pubblica una pensione di natura privata".
"Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto in busta paga non abbiamo alcun pregiudizio sul suo utilizzo volontario: siamo contrari invece alla tassazione per via ordinaria del TFR che rischia di penalizzare i lavoratori che fanno questa scelta".
Damiano ricorda come sia opportuno vedere dapprima i testi, dato che in Parlamento non sono ancora arrivati. "Ci saranno comunque spazi di manovra per inserire alcune misure" in tema previdenziale: "il Governo ha presentato il suo progetto ma questo sarà certamente aperto al confronto ed al contributo delle altre forze politiche".
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Riforma Pensioni, confermata la stretta con la legge di stabilità
Confermata la stretta sulla previdenza integrativa e le Casse Professionali. Nessuna novità per i lavoratori precoci e i quota 96 della scuola. Camusso: "bisogna cambiare la Riforma Fornero".
Kamsin Stretta sulle pensioni integrative, tassazione piu' elevata per le rendite delle Casse Professionali, pagamento di chi ha piu' trattamenti previdenziali il 10 di ciascun mese. Dopo la bollinatura della Ragioneria Generale sono state tutte confermate le novità del disegno di legge di stabilità per il 2015 anticipate sulle pagine di questo giornale nei giorni scorsi.
Resta l'inasprimento della pressione fiscale sulle casse professionali che vedranno salire l'asticella del prelievo sulle rendite finanziarie dal 20 al 26 per cento, un livello che sarà equiparato agli investimenti effettuati da qualsiasi altro investitore privato. Confermata anche la stretta sui fondi di previdenza complementare ai quali fisco chiederà non più l'11,5% ma il 20%.
Dal prossimo 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, assegni e prestazioni previdenziali nonchè l'indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, saranno poste in pagamento il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile con unica soluzione nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, se non sono presenti cause ostative.
Dopo l'allarmismo dei sindacati, il Mef ha ribadito che lo slittamento del pagamento dell'assegno di pensione riguarda gli 800 mila titolari di due pensioni, Inps e Inpdap e non tutti i pensionati. Attualmente, com'è noto, l'istituto eroga le prestazioni in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. Con l'unificazione delle date di pagamento l'Inps punta ad ottenere un risparmio nelle commissioni bancarie.
Un'altra novità riguarda l'obbligo di comunicare il decesso del pensionato all'Inps da parte del medico necroscopo attraverso il sistema telematico già presente per la comunicazione dello stato di malattia. Il certificato di accertato decesso dovrà essere trasmesso dal medico entro 48 ore dall'evento e ciò per ridurre i casi di indebita erogazione.
Il disegno di legge prevede poi la cancellazione delle prestazioni accessorie erogate dall'Inps per le cure termali e la riduzione di 150milioni di euro dei fondi destinati per i patronati.
Non ci sono invece novità per quanto riguarda i temi caldi della previdenza come la predisposizione di nuove deroghe al regime Fornero, l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati, nè la cancellazione delle penalizzazioni. Misure sulle quali, tuttavia, è possibile che le forze politiche presentino appositi emendamenti nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge.
Proprio sulla necessità di un intervento sulle pensioni è tornata ieri il segretario Cgil Susanna Camusso che ha ricordato che "bisogna cambiare la struttura pensionistica della legge Fornero" e su questo tema "c'e' una piattaforma con Cisl e Uil".
Zedde
Esodati, ecco i requisiti per fruire della sesta salvaguardia
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 147/2014 si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.
Kamsin E' stato compiuto un altro passo in avanti dell'iter del disegno di legge che intende salvaguardare altri 32.100 lavoratori dalle regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero del 2011. Il ddl 1558, dopo l'approvazione definitiva in Senato lo scorso 1° Ottobre è arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU 246 del 22 Ottobre 2014) ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 Novembre 2014.
Il provvedimento conferma sostanzialmente tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nei giorni scorsi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.
Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
Le regole - La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016.
La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.
Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Questo ulteriore lasso di tempo, anche se si attendono conferme da parte dell'Inps nei prossimi tempi, potrà essere attivato solo per consentire a coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo utile all'accesso delle prestazioni pensionistiche entro il termine della mobilità di raggiungerlo, attraverso i contributi volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità.
La decorrenza - La legge 147/2014 precisa che per i beneficiari della sesta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 147/2014. Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.
Le domande - I lavoratori interessati a partecipare ai benefici avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per presentare istanza di accesso (quindi ci sarà tempo sino al 5 Gennaio 2015). Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni dal Ministero del Lavoro e/o dall'Inps ma dovrebbero ricalcare quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia).
Zedde
E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).
Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.
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