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Una norma del decreto legge "Sblocca Italia", rifinanzia il Fondo Sociale per la Formazione e l'Occupazione con 728 milioni di euro. I fondi saranno utilizzati per erogare la Cassa Integrazione in Deroga e le altre prestazioni.

Kamsin In attesa che si delinei un piu' ampio intervento sugli ammortizzatori sociali con il Jobs Act  il governo ha provveduto, con il decreto legge Sblocca Italia (Dl 132/2014), al rifinanziamento del Fondo Sociale per l'Occupazione.

L'articolo 40 del provvedimento dispone infatti l'integrazione del Fondo Sociale per la formazione e l'occupazione con ben 728 milioni di euro per garantire, nel 2014, l'erogazione dei finanziamenti connessi alla cassa integrazione in deroga. Del rifinanziamento dovrebbero beneficiare anche le ulteriori prestazioni a carico del Fondo Sociale, in primis, quelle dedicate alla proroga del sostegno al reddito per i lavoratori esodati "ante 2010" finanziate ex articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 (per i quali si attende la firma del decreto relativo all'annualità del 2014).

Per reperire tali fondi il governo è stato costretto a tagliare altri stanziamenti. È stato, per esempio, rivisto il «bonus Letta» per finanziare le assunzioni a tempo Indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni in regioni svantaggiate.  Quasi 300 milioni di euro, poi, saranno presi dal contributo integrativo dello 0,30 per cento che viene versato all'Inps e il cui scopo, almeno fino ad oggi, era quello di finanziare un fondo rotativo per facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

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Con il sesto provvedimento salgono a 170.230 i lavoratori che complessivamente potranno mantenere le previgenti regole pensionistiche. Cinque i profili di tutela ammessi al beneficio. Domande entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge in GU. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Il disegno di legge numero 1558, già approvato dalla Camera il 3 luglio scorso, ha ricevuto il via libera all'unanimità della commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante. Il ddl assorbe e sostituisce i disegni di legge 217 e 1169 presentati nei mesi scorsi dalle forze politiche e non ha subito modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura.

Il provvedimento prevede cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterlae); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

Con questo intervento salgono complessivamente a 170.230 i lavoratori che potranno, in via eccezionale, mantenere in vigore le regole pensionistiche previgenti come si evince dalla tabella elaborata da pensionioggi.it.

Sulla carta il provvedimento tutela 32.100 nuovi lavoratori ma, nella sostanza, le posizioni realmente finanziate ex novo sono solo 8.100:  sono stati infatti cancellati 20mila posti dalla seconda salvaguardia e 4mila dalla quarta in quanto si trattava di posizioni eccedenti rispetto alle domande pervenute e dunque non utilizzate. E 4mila posti sono a vantaggio di una nuova categoria di salvaguardati, cioè chi dopo un contratto a termine finito tra il 2007 e il 2011 non ha più trovato un impiego a tempo indeterminato e maturerà la decorrenza della pensione con le vecchie regole entro gennaio 2016. Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

I prossimi passi - Per accedere ai benefici, che consentiranno di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alle regole attualmente vigenti, i lavoratori dovranno presentare le domande di accesso alla salvaguardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge approvata ieri. I dettagli sulle modalità di presentazione delle istanze di accesso ricalcheranno quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 e saranno individuate da un'apposita Circolare del Ministero del Lavoro nei prossimi giorni.

Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.

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Lo Stato ha risparmiato circa 580 milioni di euro sulle pensioni dei lavori usuranti rispetto alle previsioni iniziali del Dlgs 67/2011. Sullo sfondo una procedura troppo rigida, come l'impossibilità di utilizzare una dichiarazione "retroattiva" dell'attività svolta ai fini dell'accesso al beneficio.

Kamsin Solo un quinto dei fondi stanziati per il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti è stato utilizzato sino ad oggi. E' quanto ha indicato nei giorni scorsi il sottosegretario Massimo Cassano alla commissione Lavoro della Camera in risposta a un'interrogazione presentata dall'onorevole Davide Tripiedi (M5S). Nel 2012 le domande di pensione per attività usuranti accolte dall'Inps sono state circa 3.500, per un onere di 72 milioni di euro, mentre l'anno scorso gli assegni sono stati 1.600 con oneri pari a 79 milioni di euro.

Il decreto legislativo 67/2011 per far fronte al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti standard aveva stanziato una copertura finanziaria pari a 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni a decorrere dal 2013. Di conseguenza, finora si sono risparmiati complessivamente 582 milioni.

La normativa attuale prevede che gli addetti a lavorazioni usuranti possono accedere alla pensione dal 2013 con il perfezionamento della quorum 97,3 con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima di 61 anni e 3 mesi. Una ulteriore modifica è stata prevista per i lavoratori notturni. Per loro si è previsto che, ove il lavoro notturno viene prestato per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77. Per questi soggetti resta però in vigore il differimento di 12 mesi dovuto all'applicazione della finestra mobile. 

La scarso appeal della pensione dei benefici sta nei rigidi requisiti d'ingresso (non è possibile utilizzare una dichiarazione "retroattiva" dell'attività svolta, ma serve la documentazione originale del periodo interessato e non è valida nemmeno l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro) nonchè nel fatto che l'anticipo - rispetto ai requisiti standard - è spesso irrisorio stante l'ulteriore differimento dovuto all'applicazione delle finestre mobili. 

Secondo il sottosegretario Cassano, nell'ambito della legge di stabilità, il governo "ha intenzione di verificare se e come sia possibile pervenire ad una soluzione organica di tutte le specifiche situazioni meritevoli di tutela previdenziale e pensionistica emerse nel tempo, tra le quali sicuramente quella dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti". La tutela potrebbe peraltro essere estesa al settore edile.

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"Opportuna che la Commissione Lavoro avvii l'indagine conoscitiva sugli esodati rimasti esclusi dalle tutele". Possibile ulteriori limature per "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica".

Kamsin "Sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno approvato in Commissione Lavoro, a firma del senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro". E' quanto ha precisato l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (Ncd) ieri a margine dell'approvazione del testo relativo al sesto provvedimento di salvaguardia rispetto agli attuali requisiti previdenziali.

L'ordine del giorno approvato dichiara infatti sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro. Ma il documento apre ai "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia". Sacconi ricorda infatti che è possibile che siano rimasti fuori dalle tutele alcuni lavoratori esodati in gran parte da aziende "riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze".

Sacconi apre inoltre ad una revisione della Riforma Fornero per smussare i punti più critici: "occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo" ha indicato l'ex ministro del Lavoro.

Nell'Odg approvato si sottolinea comunque come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

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Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera plaude alla approvazione avvenuta oggi dal Senato alla sesta salvaguardia. E rilancia "bisogna introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico". Parente (Pd): presto indagine conoscitiva per chi è rimasto escluso.

Kamsin Ottima l’approvazione definitiva, al Senato, della sesta salvaguardia per gli “Esodati”. In totale sono oltre 170.000 lavoratori salvaguardati con un impegno di spesa di 11,6 miliardi di euro. E' quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Molta strada resta ancora da fare: proseguire per mettere al sicuro altri lavoratori rimasti senza reddito e introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità rappresenta l’occasione per affrontare questo problema, ha detto Damiano.

Soddisfazione arriva anche dal Partito Democratico "Come Partito Democratico in Commissione Lavoro siamo molto soddisfatti sia nel metodo che nel merito perche' la sesta salvaguardia, in favore di altri 32 mila lavoratori esodati, e' stata approvata in via definitiva, in sede deliberante e all'unanimita'. Importante anche l'ordine del giorno, che contiene un punto al quale teniamo in particolare. La commissione Lavoro del Senato sara' a breve impegnata in un'indagine conoscitiva per individuare ulteriori eventuali casi di lavoratrici e lavoratori meritevoli di salvaguardia e risolvere, cosi', una volta per tutte, questa vicenda". Lo dice la senatrice Annamaria Parente, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro.

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Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia è stato approvato in via definitiva dal Senato. Via libera alla salvaguardia di ulteriori 32.100 lavoratori

Kamsin Alla fine la data è stata rispettata. Il ddl 1558 è stato convertito in legge in via definitiva dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama riunita in sede deliberante. Le forze politiche hanno dato l'ok unanime.

Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per acquisire valore di legge.

Nei prossimi giorni pensionioggi.it dedicherà opportuni approfondimenti alla normativa in questione con le indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps.

Si ricorda che il provvedimento dispone l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela: 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016.

Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento (si suppone a breve con la pubblicazione in GU). I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione in GU del testo per presentare apposita istanza di accesso ai benefici.

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Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

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