Pensioni

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Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Il conto complessivo supererà gli 11,5 miliardi di euro. E' questa la spsa complessiva prevista in nove anni per salvaguardare gli esodati, i lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Soldi che vanno scalati dagli 80 miliardi di risparmi previsti dalla stessa legge Fornero. A ritoccare di poco verso l'alto la somma è il sesto intervento sugli esodati, che potrebbe essere approvato già oggi dalla commissione Lavoro del Senato.

Il ddl 1558 sposta di un anno, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016, il termine entro cui deve aprirsi la finestra mobile per accedere alla pensione secondo le vecchie regole pensionistiche e per la prima volta riguarda anche i lavoratori a tempo indeterminato. Sono circa 32.100 mila le persone coinvolte (di cui tuttavia 24 mila ripescate dalle precedenti tutele ed 8.100 nuove posizioni finanziate), che porteranno a 170 mila il totale dei salvaguardati. sesta salvaguardia pensionioggi.it

Il provvedimento riapre praticamente quasi tutti i profili di tutela che sino ad oggi erano stati oggetto di intervento: dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ai cessati dal servizio (con o senza accordo con il datore di lavoro), dai lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi o dei congedi per assistere un parente disabile ai percettori dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori nel profilo dedicato all'indennità di mobilità si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Zedde

Il Comitato Opzione Donna chiede un celere intervento del governo per rivedere le Circolari dell'Inps del 2012: "Seimila uscite bloccate, intervenga il governo".

Kamsin E' a tutti nota la vicenda che vede contrapposta l'Inps e le lavoratrici che nel prossimo anno  matureranno i requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna. La legge 243/2004 (articolo 1, comma 9) ha stabilito infatti che fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti agevolati (57 anni e 35 di contributi) con la prestazione calcolata però con il sistema contributivo.

L'istituto di previdenza tuttavia, con la circolare Inps 35/2012, ha precisato che tale data va intesa quale termine ultimo entro cui deve aprirsi la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome). Senza contare che, al requisito anagrafico (58 anni per le autonome e 57 per le dipendenti) dal 2013 si applica la maggiorazione di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita.

Di conseguenza per le lavoratrici, attualmente, il tempo utile per sfruttare questa possibilità è in procinto di scadere: se entro il mese di novembre non saranno stati perfezionati i requisiti anagrafici (57 anni e 3 mesi) e contributivi (35 anni) sarà impossibile riuscire a centrare la finestra del 31 dicembre 2015. Un pò meglio va solo per le lavoratrici del pubblico impiego che avranno sino al 30 Dicembre 2014 per maturare i requisiti (e nei loro confronti il requisito contributivo di 35 anni si intende perfezionato con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio). 

"La vera questione è che la legge c’è e una circolare INPS, che è un atto amministrativo, non può modificare una Legge dello Stato" dice a pensionioggi.it Daniella Maroni dirigente del Comune di Ravenna e tra le fondatrici del Comitato Opzione Donna.

Negli ultimi tempi i media hanno più volte commentato questa situazione che penalizza ingiustamente le lavoratrici limitando loro un diritto riconosciuto dalla legge. In loro favore si è anche schierato, nei mesi scorsi, il Parlamento approvando una mozione con cui impegnava l'esecutivo a rivedere la posizione "restrittiva" dell'Inps sulla vicenda per rendere fruibile la sperimentazione fino a tutto il 2015 (inteso quale termine per la maturazione dei requisiti e non la decorrenza). Ma il tentativo parlamentare di annullare l'interpretazione dell'istituto nazionale di previdenza non ha, sino ad oggi, sortito alcun effetto.

Secondo la dirigente ravennate "i ricorsi già ci sono e molti altri ne arriveranno, quindi, se il Governo non interviene per tempo, con un’interpretazione autentica o sollecitando l’INPS a rivedere le sue posizioni, saranno un boomerang per tutta la collettività". 

Invece il tempo passa e nulla cambia: “Il ministero delle Finanze, per via delle tabelle Inps sulle nuove aspettative di vita nei decenni a venire, sostiene che non ci sono le risorse sufficienti per una effettiva copertura. Una considerazione assurda, perché se le donne vanno in pensione con il sistema contributivo fanno risparmiare, nel periodo di riferimento, oltre 1000 milioni di euro”.

Opzione Donna, rischio valanga di ricorsi contro l'InpsZedde

L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.

Kamsin Ancora non risulta chiaro il termine di pagamento della buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego beneficiari delle disposizioni di salvaguardia di cui al decreto legge 102/2013. Il provvedimento, come si ricorderà, ha ampliato di 2.500 unità la platea dei lavoratori salvaguardati dalle nuove regole in favore di coloro che risultavano in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (noto anche come congedo straordinario biennale) o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011. Ulteriore condizione riguarda la decorrenza della pensione che deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015.

Ad oggi circa 1500 posizioni sono state certificate e gli interessati stanno ricevendo la comunicazione ufficiale che gli consentirà di accedere alla pensione con le previgenti regole pensionistiche.

Molti lettori di Pensioni Oggi lamentano tuttavia l'impossibilità di conoscere con precisione la data entro cui sarà posta in pagamento l'indennità di buonuscita. Le regole in realtà dovrebbero essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) o dei requisiti per la pensione anticipata i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.

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Si concluderà a breve l'iter del ddl sulla sesta salvaguardia. Nella legge di stabilità il governo potrebbe togliere le penalizzazioni per i lavoratori precoci e concedere maggiore flessibilità.

Kamsin Dopo il brutto stop nel decreto legge sulla pubblica amministrazione, le speranze di una revisione della Riforma Fornero sono affidate alla prossima legge di stabilità. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha sostanzialmente confermato, prima della pausa estiva, la volontà del governo di introdurre dei correttivi al Dl 201/2011 per concedere maggiore flessibilità sull'età pensionabile. 

L’idea fatta dal Ministro è quella di fornire un ventaglio di possibilità al lavoratore che intende lasciare il lavoro per andare in pensione prima dei tempi canonici fissati dalla riforma Monti- Fornero. Poletti ha parlato di strumenti differenziati adatti e coerenti con le diverse situazioni anche se non ha specificato nei dettagli quali saranno le iniziative.

Tra le ipotesi in campo c'è la possibilità di riproporre i cd. "pensionamenti flessibili", un progetto elaborato lo scorso anno dagli onorevoli Baretta e Damiano che consentirebbe un anticipo della pensione fino a 62 anni di età e 35 di contributi con un sistema di penalità; la riapertura del sistema delle quote che regolava la vecchia pensione di anzianità; l'introduzione del ”prestito pensionistico“ per chi ha perso il lavoro a pochi anni dal raggiungimento dei requisiti richiesti per l’accesso all’assegno pensionistico.

Sempre nell'ottica di consentire un anticipo sull'età pensionabile, la legge di stabilità potrebbe essere il veicolo da utilizzare per la proroga dell'opzione donna, una misura su cui l'esecutivo ha fatto nelle scorse settimane un frettoloso dietrofront, ma che potrebbe estendere la possibilità per lavoratori e lavoratrici di accedere alla pensione con requisiti agevolati sino al 2018 al prezzo di avere un assegno calcolato con il sistema contributivo. Una modifica in tal senso, del resto, è chiesta da migliaia di lavoratrici sia del settore privato che pubblico.

Nel corso del question time alla Camera di questa settimana, Poletti ha dato poi la disponibilità del governo ad approfondire, con la legge di stabilità, un riesame dei disincentivi per coloro che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni. La richiesta delle forze politiche è di cancellare le penalizzazioni sino al 2017.

Le altre misure su cui si attende il via libera - Va verso la conversione definitiva il disegno di legge sulla sesta salvaguardia in Senato; il provvedimento, approvato agli inizi di luglio alla Camera dovrebbe ricevere il disco verde di Palazzo Madama entro la prima metà del mese di Ottobre, prima della presentazione della legge di stabilità. Silenzio assoluto invece per quanto riguarda la vicenda dei quota 96 della scuola.

Le proposte per introdurre maggiore flessibilità

La proposta Damiano - Il disegno di legge messo a punto già nella scorsa legislatura prevede, con 35 anni di contributi, la possibilità di anticipare l’età del pensionamento fino a 62 anni, con un sistema di penalizzazioni (dal 2 all’8% a seconda di quanti anni mancano ai 66). Verrebbe meno anche la penalizzazione per chi ha maturato 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Si tratta dei cd. pensionamenti flessibili.

La Quota 100 - Possibile l'introduzione di un sistema basato sulla precedente pensione di anzianità. Cioè ancorato ad un minimo di età anagrafica unitamente al perfezionamento di un requisito contributivo (es. 40 anni di contributi e 60 di età; oppure 39 di contributi e 61 di età).

Il Prestito Pensionitico - E' l'ipotesi elaborata dall'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini. L'idea consentirebbe a chi, a pochi anni dalla pensione, si ritrova disoccupato e senza ammortizzatori sociali di chiedere all'Inps un anticipo dell’assegno pensionistico fino a 2-3 anni, importo che poi sarà rimborsato piano piano con micro-prelievi sull'assegno una volta conseguita la pensione.

Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle Pa

Riforma Pensioni, reversibilità e penalizzazioni nella legge di stabilitàZedde

Il Decreto legge 201/2011 ha disapplicato la finestra mobile per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 ad eccezione di talune categorie di soggetti e per determinate tipologie di prestazioni.

Kamsin C'è sempre molta confusione riguardo alla finestre mobili, quel periodo di attesa imposto dalla vecchia disciplina pensionistica che il pensionando deve attendere prima di poter conseguire il rateo pensionistico. Si dice che questo periodo sia stato abolito con l'ultima Riforma del 2011 ma stante le varie eccezioni risulta non sempre agevole districarsi intorno a questa materia. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

La Disciplina originaria - Innanzitutto va fatta una premessa. Sino al 2011 la disciplina era uniforme per tutti coloro che ottenevano una prestazione previdenziale messa in pagamento dall'Inps (es. pensione di anzianità e pensione di vecchiaia). I lavoratori dipendenti scontavano, dal 1° gennaio 2011, un differimento di 12 mesi e gli autonomi di 18 mesi a decorrere dalla data del perfezionamento del diritto a pensione. In pratica se si maturava la quota 96 nel gennaio 2011 si doveva attendere il 1° Febbraio 2012 se dipendenti (o agosto 2012 se lavoratori autonomi).

Per effetto dell'intervento di cui alla legge 111/2011 dal 1° gennaio 2012 era stato programmato anche un ulteriore slittamento per i lavoratori che ottenevano alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) pari ad un mese se il requisito contributivo è stato maturato nel 2012; di due mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. Cio' determinava un allungamento della finestra sino a 15 mesi per i lavoratori dipendenti (21 mesi per gli autonomi) che accedono alla prestazione di anzianità con i 40 anni di contributi.

L'avvento della Riforma Fornero - Le cose cambiano dal 1° gennaio 2012. A decorrere da questa data la finestra mobile viene disapplicata nei confronti dei lavoratori che maturano il diritto a pensione secondo le regole indicate del Dl 201/2011. In altri termini chi matura un diritto a pensione anticipata o di vecchiaia con la nuova disciplina potrà accedere alla pensione il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. Ad esempio chi matura la pensione anticipata nel gennaio 2015 potrà accedere alla pensione già dal 1° febbraio 2015 senza dover attendere piu' i fatidici 12 mesi di finestra. Sicuramente questo è un pregio della Riforma Fornero perchè fa giustizia di una normativa che, in via occulta, innalzava di un anno l'età pensionabile.

Le eccezioni - Il regime delle decorrenze vigenti alla data del 31.12.2011 è tuttavia ancora molto attuale perchè il legislatore ha previsto che talune categorie di lavoratori continuino, in via eccezionale, ad esserne soggetti anche per il periodo successivo al 2011. Si tratta in particolare dei lavoratori salvaguardati (cd. esodati) e dei lavoratori del pubblico impiego posti in prepensionamento sulla base della spending review di cui all'articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012. Per tali soggetti si ha infatti l'ultrattività delle precedenti regole di pensionamento e, pertanto, viene fatta rivivere anche la normativa sulle decorrenze. 

La finestra mobile resta inoltre in vigore nelle prestazioni pensionistiche che non sono state interessate dalla Riforma Fornero. E' il caso, ad esempio, delle lavoratrici dipendenti o autonome che decidono di accedere alla pensione con il regime sperimentale previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (cd. opzione donna); della disciplina dei lavori cd. usuranti; delle prestazioni conseguite in regime di totalizzazione; del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Zedde

I requisiti standard per la pensione nelle Pa restano fissati in 66 anni e 3 mesi per la vecchiaia e 42 anni e 6 mesi per il trattamento anticipato. Ma viene resa strutturale la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Kamsin Con la conversione del decreto legge 90/2014 (il provvedimento che ha riformato la pubblica amministrazione) molti lettori chiedono se sono stati introdotti requisiti piu' agevolati per accedere alla pensione. Appare dunque utile riassumere brevemente la disciplina attuale per conseguire il trattamento previdenziale sia nel pubblico impiego che nel privato.

Pensione di Vecchiaia - Com'è noto la riforma Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; la riforma ha anche innalzato gradualmente i requisiti con riferimento alle lavoratrici del settore privato, con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018 (anno in cui i requisiti anagrafici saranno equiparati). Il trattamento di vecchiaia è conseguibile a condizione che siano stati perfezionati almeno 20 anni di contributi ma per i lavoratori interessati dalla deroga prevista dal Dlgs 503/1992 sono sufficienti anche 15 anni di contributi (come precisato dalla Circolare Inps 16/2013).

I requisiti anagrafici utili per l'accesso alla pensione di vecchiaia restano peraltro oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013. Il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo aumento sarà pari a 4 mesi (si tratta però ancora di una stima non ufficiale) ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero e dall'applicazione della stima di vita la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita al perfezionamento delle età anagrafiche previste dalla seguente tabella.

Pensione anticipata - In alternativa al trattamento di vecchiaia i lavoratori possono accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne); requisiti anch'essi da aggiornare alla stima di vita nei prossimi anni. In tale ipotesi resta ferma la disincentivazione qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni di età secondo le regole già in vigore prima del decreto legge 90/2014.

La risoluzione unilaterale nelle Pa - Nelle Pa non opera quell'istituto, previsto dalla Riforma Fornero, che incentiva la permanenza sul posto di lavoro sino all'età dei 70 anni. Ciò in quanto  l'articolo 2, comma 5 del dl 101/2013 ha stabilito che i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio, fissati in linea generale a 65 anni, non sono stati elevati dal Dl 201/2011 e dunque possono essere superati soltanto qualora a tale età il dipendente non abbia già acquisito un diritto a pensione. Pertanto la risoluzione unilaterale deve essere esercitata al compimento dei 65 anni di età, e comunque prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, se il lavoratore - nel frattempo - raggiunge o ha già raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne). La risoluzione in tal caso è obbligatoria.

Ma già a 62 anni, sempre laddove siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, la Pa può, a sua discrezione, con un atto motivato e senza pregiudizio per le attività dell'ente, risolvere il rapporto di lavoro (articolo 1 del Dl 90/2014). Si tratta questa di una risoluzione facoltativa.  In questi casi il dipendente vedrà pertanto risolversi il rapporto di lavoro alcuni anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia "standard" senza poter opporsi alla decisione della Pa. Questa facoltà, dapprima operativa sino al 2014, ora è stata resa "strutturale" e prevede che la Pa dia un preavviso di sei mesi al dipendente che intende collocare a riposo. La risoluzione potrà interessare anche i dirigenti.

Sottratti a queste regole i comparti del pubblico impiego non contrattualizzati per i quali, com'è noto, i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (magistrati, professori universitari, avvocati dello stato) e pertanto la pensione non arriverà prima di tale data. Regole parzialmente diverse interessano anche i dirigenti medici e del ruolo sanitario nonchè i responsabili di strutture ospedaliere complesse (ossia i primari).

Via il trattenimento in servizio - Appare utile anche ricordare che il provvedimento ha abolito questo istituto a partire dal 1° Novembre 2014 (1° Settembre 2014 per il comparto scuola). Pertanto non sarà piu' possibile restare in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile. I lavoratori che ne stanno usufruendo saranno collocati in pensione d'ufficio a decorrere dal prossimo 1° Novembre.

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