Pensioni

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L'Inps inizierà la prossima settimana l'invio delle comunicazioni riguardanti la possibilità di fruire della salvaguardia ai lavoratori interessati alla “c.d. salvaguardia dei 2500”, ex art. 11 bis del Dl 101/2013. Kamsin E' quanto risulta da un approfondimento condotto dalla redazione di Pensioni Oggi presso la sede Inps centrale di Roma questa mattina. L'istituto di previdenza ha precisato infatti che sono ancora in corso di ultimazione le verifiche delle posizioni di quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, hanno fruito del congedo straordinario retribuito o dei permessi mensili retribuiti. 

Nel tentativo di accelerare i tempi in vista soprattutto della peculiarità del comparto scuola, l’Istituto ha ritenuto tuttavia di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano un diritto a pensione in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012. Il criterio ordinatorio è rappresentato dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (come precisato dal messaggio inps 522/2014, punto 1.2.2).

Concluse le operazioni di monitoraggio, saranno inviate le lettere di certificazione agli ulteriori soggetti che si collocheranno in posizione utile in graduatoria. 

Ad ogni modo, come la norma prevede, le pensioni liquidate non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 

Esodati, Inps: certificazione della quarta salvaguardia sino al 31 Agosto 2012

Esodati, in pensione anche chi è stato rioccupato

Esodati, Inps: ancora aperte le verifiche sulla quarta salvaguardiaZedde

Alla fine il dietrofront è arrrivato. Il governo, sotto pressione della Ragioneria Generale dello Stato, ha cassato la norma (approvata in prima lettura alla Camera) che prevedeva lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono - entro il 2017 - alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, è stata dunque modificata nel corso dell'esame in Aula e pertanto attualmente nulla è stato innovato rispetto alla legislazione vigente.

Le regole attuali - Come si ricorderà il legislatore ha introdotto una regola temporanea secondo la quale la penalizzazione (un taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per l'accesso alla pensione anticipata) non si applica, sino al 31.12.2107, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.

E' quanto infatti recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 secondo il quale "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione. 

Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione vi rientrano altresì esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .

Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.

L'emendamento bocciato dal governo in Senato potrebbe tuttavia essere riproposto nelle prossime settimane in un provvedimento ad hoc.

Riforma Pensioni, per gli statali l'età pensionabile è a 65 anni

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precociZedde

Il Premier Matteo Renzi ha dichiarato, qualche giorno fa, che il Governo varerà entro il mese di agosto un provvedimento per risolvere il problema di ‘Quota 96′ degli insegnanti e a breve il problema che riguarda la penalizzazione dei lavoratori precoci. Kamsin E' quanto ha indicato il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano. Dopo il balletto degli emendamenti, che avevano risolto il problema e che sono stati soppressi nel passaggio tra Camera e Senato, è ora di mettere una parola fine a questa vicenda. Per evitare nuove docce fredde a questi lavoratori, vittime di un “errore” del Governo Monti, è bene ricordare che un Decreto ad hoc deve essere emanato nei prossimi giorni se vogliamo che la normativa, che consentirebbe loro di andare in pensione, entri realmente in funzione.

Altrimenti saremmo di fronte all’ennesima presa in giro: infatti, come tutti ormai sanno, gli insegnanti seguono la cadenza dell’anno scolastico che inizia dal primo settembre e non dal primo gennaio. Vigileremo in questi giorni sull’attività di Governo affinché, alle parole, seguano dei fatti concreti.

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precoci

Riforma Pensioni, la Camera chiede il ripristino di Quota 96 e dei precociZedde

Dal testo del decreto sulla Pa, approvato oggi in via definitiva dalla Camera del Deputati, sono state stralciate le norme che rimodulavano i benefici previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo ai sensi della legge 204/2006. Kamsin  Nello specifico il provvedimento prevedeva una diversa rideterminazione dell'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che avessero presentato domanda entro il 30 novembre 2007.

Il beneficio consisteva nell'attribuzione di un incremento percentuale pari alla differenza (in termini percentuali) tra la retribuzione del soggetto (all'atto del pensionamento) e quella contrattuale immediatamente superiore in luogo dell'attuale beneficio consistente per l'appunto nell'applicazione di una maggiorazione di 7,5 punti percentuali, e sempre che fosse stato più favorevole rispetto a quest'ultimo.

Un ulteriore intervento riguardava l'ambito di applicazione della norma che concede ai soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata da eventi terroristici, ed ai loro familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, e, in mancanza di essi, ai genitori, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione (anche diretta), nonché il trattamento di fine rapporto, comunque denominato. La novella specificava che il beneficio spettava al coniuge ed ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio fosse stato contratto o i figli fossero nati successivamente all’evento terroristico - ad esclusione dell'ipotesi in cui il beneficio fosse stato già riconosciuto ai genitori.

Infine un terzo intervento riguardava l'ambito di applicazione della norma che attribuisce in favore dei soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da eventi terroristici, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto. La novella specificava che il beneficio spettava anche qualora la posizione assicurativa obbligatoria (inerente al rapporto di lavoro dell’invalido) fosse stata aperta successivamente all’evento terroristico e che in nessun caso sarebbero stati opponibili termini o altre limitazioni temporali.

Come annunciato le misure sono state cassate in Senato ma ieri la Commissione Lavoro della Camera ha approvato ieri un odg con il quale impegna il governo a riproporle in occasione della prossima legge di stabilità.

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precoci

Riforma Pensioni, ecco cosa resta dopo le modifiche in SenatoZedde

È legge il decreto sulla riforma della Pubblica amministrazione. La Camera, in terza lettura, ha infatti approvato defintivamente con 303 sì, 163 no e 9 astenuti il decreto legge n. 90/2014 con misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa. Kamsin Il testo varato da Montecitorio al termine di un iter parlamentare discusso è quello approvato lunedì dal Senato in cui sono state soppresse le norme che introducevano significative modifiche sulle pensioni perchè prive di adeguate coperture. Com'è noto è saltata la norma che avrebbe consentito a quattromila tra insegnanti e personale della scuola di andare in pensione con la "quota 96"; la regola che consentiva il pensionamento d'ufficio per primari e professori universitari che avessero raggiunto i 68 anni; quella che toglieva le penalizzazioni sino al 2017 per l'accesso alla pensione anticipata e quella in favore delle vittime del terrorismo.

L'impianto del decreto conferma invece le norme che cancellano da ottobre i trattenimenti in servizio (per i magistrati lo stop arriverà dal 2016) e la facoltà per le Pa di pensionare d'ufficio a 62 anni i dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, ed il prepensionamento dei giornalisti di imprese editoriali in crisi. Arriva poi la sperimentazione della mobilità, la semplificazione del turn over e le oltre mille assunzioni per i vigili del fuoco, l'inasprimento dello stop agli incarichi per i pensionati, il dimezzamento dei distacchi e dei permessi sindacali. C'è anche lo stop alle aspettative per i magistrati che ricoprono incarichi in uffici di diretta collaborazione con la Pa, anche se solo di consulenza giuridica. In tal caso scatterà l'obbligo di andare fuori ruolo, ma con una "sanatoria" per le aspettative già in corso.

Confermate anche le regole per il turn over. Le Pa potranno fare assunzioni che non superino il 20% delle spese sostenute per quanti sono usciti nel 2014. Quota che si alza al 40% nel 2015 per arrivare al 100% nel 201. C'è il taglio graduale dei diritti camerali: 35% per il 2015, -40% per il 2016 , -50% nel 2017. Per quanto riguarda la mobilità si prevede che il dipendente pubblico possa essere trasferito da un ufficio all'altro, nel raggio di 50 chilometri, senza previe motivazioni. Ma l'obbligo non vale per i genitori con bambini sotto i 3 anni o tutelati dalla legge 104.
Infine viene allargato il campo d'azione del presidente dell'Autorità anticorruzione, ruolo oggi ricoperto da Raffaele Cantone.

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Riforma Pa, negli enti pubblici turnover piu' elevato Zedde

E' stata confermata nel decreto sulla Pa la norma che consente alle imprese editoriali in crisi che avviano un processo di ristrutturazione, di ricorrere al prepensionamento dei giornalisti. Kamsin La misura, nel rifinanziare gli oneri per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata possano essere attivati dalle imprese editrici in crisi a condizione che sussistano appositi piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I piani devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni 3 prepensionamenti. Il vincolo tuttavia non interesserà le imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti.

La misura pertanto subordinerà la possibilità, per le imprese editoriali, di procedere al prepensionamento dei giornalisti alla presentazione di appositi piani di ristrutturazione aziendale che prevedano uno specifico "turnover" minimo del personale. Le imprese che avevano già presentato istanza per il collocamento in prepensionamento dovranno integrare i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con le assunzioni indicate dalla nuova norma. 

Inoltre si prevede che per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i  giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008) di una spesa di 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni di euro per il  2015, 13 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019.

La disposizione prevede anche la revoca dei finanziamenti concessi nei confronti dei giornalisti i  quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati nel caso in cui sia intervenuta l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (di cui all'articolo 2222 e ss. c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore (anche nel caso in cui il  rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale).

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