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Il Decreto Legge approvato ieri dal Cdm non affronta i temi caldi in materia previdenziale. Salta la deroga per i quota 96 della scuola. Rifinanziata la Cassa Integrazione in Deroga.

Kamsin Non ci sono misure particolari sul fronte previdenziale nel decreto legge "sblocca Italia" approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Sino alla settimana scorsa si sperava di assaggiare un anticipo dei provvedimenti attesi per la legge di stabilità quando, secondo le dichiarazioni del Ministro Poletti, si dovrebbe intervenire per temperare alcune criticità della Riforma Fornero. Risorse permettendo. A bocca asciutta sono rimasti in particolare i 4 mila tra docenti e personale Ata della scuola che attendevano, dopo un tira e molla che dura da oltre un anno, la possibilità di accedere alla pensione in deroga alla disciplina vigente.

Nonostante la manifestazione di ieri a Roma che ha visto in prima fila i quota 96 della scuola Renzi non affrontato la vicenda. Anzi. Il Cdm ha del tutto stralciato il pacchetto sulla scuola, rinviandolo a mercoledì prossimo. Ma anche in tale occasione le speranze di vedere ripresentata la deroga sono ridotte al lumicino. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, ha annunciato che la misura non sarà discussa dall'esecutivo. Restano pertanto tutte sul tavolo le problematiche sulle pensioni.

Il decreto approvato ieri contiene tuttavia una importante novità per quanto riguarda la Cig in deroga. Il provvedimento ha stanziato, secondo quanto risulta dalle bozze entrate nel consiglio dei ministri, 728 milioni di euro. Ma per recuperare risorse da destinare alla Cassa integrazione in deroga, il governo è stato costretto a tagliare altri stanziamenti. È stato, per esempio, completamente azzerato il «bonus Letta» per finanziare le assunzioni a tempo Indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni.

Quasi 300 milioni di euro, poi, saranno presi dal contributo integrativo dello 0,30 per cento che viene versato all'Inps e il cui scopo, almeno fino ad oggi, era quello di finanziare un fondo rotativo per facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

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A causa della mancata adozione del relativo regolamento di armonizzazione il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico mantiene i requisiti pensionistici previgenti alla Riforma del 2011.

Kamsin Il comparto difesa e sicurezza continua a beneficiare delle vecchie regole di pensionamento. Il decreto legge 201/2011, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi per i quali erano previsti età diverse da quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, aveva infatti stabilito che ciò avvenisse tramite un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.

Regolamento tuttavia che, ad oggi, non è stato ancora emesso per il comparto difesa e sicurezza. Da ciò deriva che nei confronti del personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011 a cui tuttavia, per effetto della riforma  devono essere adeguati con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013) e continuano ad essere interessati dalla finestra mobile (almeno di 12 mesi) come recita il messaggio inps 545/2013.

La Pensione di Vecchiaia - Anche quest'anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica del grado (nella maggior parte l'età della permanenza massima in carica si attesta a 60 anni e con alcune eccezioni sino a 65 anni) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità). In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015) ed il personale militare conseguirà la decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo di finestra mobile come fissato dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 122/2010. 

Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico.

La pensione di anzianità - Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: 

- raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall'età anagrafica;

 - raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi;

 - raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

 Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 12 della legge 122/2010.

Coloro che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012; di due mesi se sono maturati nel 2013; di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014 (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011).

Inoltre anche a queste categorie di lavoratori  dal 1° gennaio 2012  si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo.

Il Ministro smentisce l'ipotesi di un prelievo aggiuntivo sulle pensioni di importo medio-alto per finanziare gli interventi in favore degli esodati.

Kamsin Nella legge di Stabilità non ci sarà «nessun intervento sulle pensioni». Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, dicendo di essere stato «frainteso» quando in un'intervista aveva ipotizzato un contributo di solidarietà sulle pensioni di medio importo. Poletti, parlando al meeting di Cl a Rimini, ha spiegato che il suo era un ragionamento «in linea di principio», non certo «un progetto concreto» del governo. Per quanto riguarda il Jobs Act, poi, il ministro ha escluso «una scazzottata sull'articolo 18», perché è l'errore fatto in passato, quando «non abbiamo combinato niente: tante legnate ma risultati zero». La riforma del lavoro può essere migliorata, ma la rotta resta quella di «un disegno organico, di un approccio complessivo».

L'ipotesi di Poletti era quella di inserire un contributo di solidarietà sulle pensioni medio alte (soglia però mai indicata ufficialmente) per finanziare gli interventi sulla Riforma Fornero. Interventi che ora, complice anche il peggioramento dei conti pubblici, sono  piu' a rischio. Non a caso la vicenda dei quota 96 della scuola è slittata a data da destinarsi. Sugli esodati, come già anticipato da Pensioni Oggi, il Ministro Poletti aveva indicato di voler inserire, con la legge di stabilità, una soluzione strutturale. Le ipotesi sono prevalentemente due: pensionamenti flessibili a 62 anni e 35 di contributi con una penalità (proposta Damiano-Baretta) oppure il prestito pensionistico, un'ipotesi che sostiene il reddito dei lavoratori maturi che a 4 o 5 anni dalla pensione dovessero perdere il posto.

Lo schema prevede che a questi lavoratori, che avrebbero difficoltà a trovare una nuova occupazione, vada dopo i due anni di indennità di disoccupazione (l’Aspi), un assegno di circa 750 euro al mese per il periodo necessario a maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia. Una volta in pensione il lavoratore restituirebbe a rate quello che è di fatto un anticipo della pensione. Insomma una sorta di prestito previdenziale. La perdita sarebbe intorno al 5-6 per cento dell’assegno mensile. Un’operazione che allo Stato costerebbe circa 500-600 milioni l’anno. E ci sarebbe anche un contributo da parte delle aziende interessate per evitare che in questo modo possano surrettiziamente riemergere i prepensionamenti.  Sempre che non ci sia l'ennesimo dietrofront.

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Il sottosegretario difende la posizione dell'Inps secondo la quale le lavoratrici devono aver scontato il periodo di finestra mobile entro il 31 dicembre 2015 per accedere al regime sperimentale.

Kamsin E' a tutti nota la vicenda che vede contrapposta l'Inps e le lavoratrici che da settembre 2014 matureranno i requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna. La legge 243/2004 (articolo 1, comma 9) ha stabilito infatti che fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti agevolati (57 anni e 35 di contributi) con la prestazione calcolata però con il sistema contributivo.

L'istituto di previdenza tuttavia, con la circolare Inps 35/2012, ha precisato che tale data va intesa quale termine ultimo entro cui deve considerarsi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome). Senza contare che, al requisito anagrafico (58 anni per le autonome e 57 per le dipendenti) dal 2013 si applica la maggiorazione di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita. Di conseguenza per le lavoratrici autonome il tempo utile per sfruttare questa possibilità è già scaduto, mentre per le dipendenti del settore privato e del pubblico impiego il termine è prossimo allo spirare.

Se da settembre dunque migliaia di lavoratrici potrebbero avviare decine di ricorsi per vedersi annullata la Circolare in questione, il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova ha precisato che l'interpretazione dell'Inps in realtà è coerente con la legge 243/2004. Ciò in quanto "la legge prevede che entro il 31 dicembre 2015 il governo verifica i risultati della predetta sperimentazione al fine di una sua eventuale prosecuzione. Quindi nel 2015 il quadro deve essere completo e di conseguenza sono ammesse all'opzione solo le lavoratrici che maturano la decorrenza entro quell'anno. In caso contrario le interessate potrebbero presentare domanda anche nel 2016, rendendo impossibile chiudere la sperimentazione nei termini previsti" ha indicato il sottosegretario nel corso dell'audizione alla Camera lo scorso Giugno.

La questione tuttavia è tutt'altro che chiusa. In favore delle lavoratrici infatti si era schierato nei mesi scorsi il Parlamento approvando una mozione con cui impegnava l'esecutivo a rivedere la posizione "restrittiva" dell'Inps sulla vicenda per rendere fruibile la sperimentazione fino a tutto il 2015 (inteso quale termine per la maturazione dei requisiti e non la decorrenza). Ma il tentativo parlamentare di annullare l'interpretazione dell'istituto nazionale di previdenza non ha, sino ad oggi, sortito alcun effetto. Secondo Bellanova infatti non sono state trovate le necessarie coperture finanziarie per accogliere le richieste parlamentari.

Nelle ultime settimane c'era stato anche un tentativo da parte del Ministro Marianna Madia di estendere il regime sperimentale sino al 2018 in favore, peraltro, dei lavoratori uomini, con il ddl delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. La misura tuttavia è stata stralciata dal testo che il governo ha presentato in Senato.

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il terzo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta quinta salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 e dal Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Kamsin Il documento diffuso mostra che le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 16 aprile e il 16 giugno 2014 (ultimo termine per l'invio delle domande) alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 7.556. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nell'ambito della prima categoria sono pervenute 4.092 domande a fronte di una disponibilità di 400 posti; nell'ambito della seconda categoria 1.057 richieste su un plafond di 500 posizioni disponibili; nella terza categoria 2.407 domande su 5.200 posizioni disponibili. Complessivamente il numero di istanze presentate supera di oltre mille unità i posti in palio per queste tre categorie di lavoratori (6100 posti contro 7.556 domande).

Zedde

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I giudici accertano l'illegittimità dei paletti imposti dal Decreto Interministeriale del 1° Giugno 2012 per il primo gruppo di 65mila salvaguardati dalla Riforma Fornero.

Kamsin Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.

Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.

Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.

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