Pensioni
Esodati, si attivano i "vasi comunicanti" se i posti sono insufficienti
Una norma della legge di stabilità 2014 consente l'allargamento del plafond per salvaguardare quei lavoratori per i quali i posti dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle domande presentate.
Kamsin I 2500 posti disponibili per consentire la salvaguardia di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992 non sono sufficienti a coprire tutti gli aventi diritto. E' quanto denuncia il Comitato Esodati in un comunicato diffuso ieri con il quale chiede, pertanto, la rapida attivazione della procedura dei cd "vasi comunicanti" di cui all'articolo 1, comma 193 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Protagonisti della vicenda sono quei lavoratori, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011, che hanno fatto domanda di accesso ai benefici previsti dal decreto legge 102/2013. L'Inps dal mese di Settembre ha iniziato ad inviare le lettere di salvaguardia nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti previdenziali entro il 31 agosto 2012 e l'ultimo lavoratore incluso tra i 2.500 beneficiari dovrebbe (si attende una conferma ufficiale dall'Inps) aver maturato i requisiti per la pensione il 31 Ottobre 2012.
"Attualmente quindi - afferma il Comitato - le risorse complessivamente impiegate solo per salvaguardare questi soggetti hanno già saturato i 2.500 posti disponibili rendendo di fatto improbabile che il plafond, così come è stato ripartito, sia in grado di tutelare tutti gli aventi diritto".
Tra le condizioni per l'ammissione ai benefici c'è la previsione che la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015 e "pertanto molti lavoratori che hanno fatto domanda hanno maturato i requisiti previdenziali successivamente al 31 Ottobre 2012".
In loro favore tuttavia la legge viene in soccorso. Infatti, all'esito di una speciale procedura di monitoraggio che vede coinvolti Inps, Ministero del Lavoro e delle Finanze, la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) consente il trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente.
Si tratta di una procedura che in pratica consente di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie, accantonate in un Fondo speciale istituito presso il Ministero del Lavoro dalla legge 228/2012, per coprire le eventuali carenze di posti che dovessero riscontrarsi in successive salvaguardie, previa adozione di uno specifico decreto interministeriale Lavoro-Finanze.
Il Comitato Esodati chiede pertanto che questo speciale meccanismo "sia attivato senza indugio in modo da consentire l'uscita a tutti coloro in possesso dei requisiti prima che decorrano i termini per la sesta salvaguardia. Bisogna evitare, infatti, che chi non ha ancora ricevuto conferma di tutela sia costretto, nel dubbio, a presentare nuovamente istanza per la sesta salvaguardia."
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Riforma Pensioni, il Governo dirà sì al prestito pensionistico?
L'ipotesi elaborata nel 2013 dall'ex Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, torna di attualità come strumento per anticipare l'età pensionabile per coloro che hanno perso il lavoro.
Kamsin Tra le misure che potrebbero vedere la luce con la prossima legge di stabilità per risolvere il via strutturale il fenomeno dei lavoratori esodati c'è quella dell'introduzione del cosiddetto prestito pensionistico. L'idea, che attualmente non si è tradotta ancora in un disegno di legge vero e proprio, è stata elaborata un anno fa dall'ex-ministro del lavoro Enrico Giovannini e nei mesi scorsi è stata rilanciata anche dall'attuale titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti.
Si tratta di un meccanismo, come già anticipato nelle settimane scorse da pensionioggi.it, che consentirebbe ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di ottenere un sussidio economico transitorio in attesa del perfezionamento di requisiti pensionistici. Sussidio che poi dovrà essere però restituito con gradualità una volta ottenuta la pensione con micro-prelievi sull'assegno.
L’idea è quella di evitare in maniera stabile di ricreare il fenomeno “esodati” cioè di personale maturo difficilmente rioccupabile che non ha ancora i requisiti per andare in pensione. Lo strumento funzionerebbe analogamente a quanto attualmente prevede l'articolo 4 della legge 92/2012 (che consente alle imprese di "esodare" i lavoratori a cui mancano 4 anni al compimento dell'età pensionabile pagandone i rispettivi oneri).
Secondo i tecnici dell'esecutivo la misura dovrebbe riguardare i lavoratori che hanno perso il lavoro ed ai quali mancano perfezionare 2 o 3 anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anticipata ed hanno almeno 35 anni di contributi accreditati (o comunque una quantità di contributi tali da garantire un assegno pensionistico pari a circa due volte il minimo). Ai lavoratori in parola sarebbe concesso un assegno mensile di importo pari a quello della pensione per il periodo necessario alla maturazione dei requisiti per la stessa. Una volta ottenuta la pensione, i beneficiari dovrebbero poi restituire gradualmente nei primi 15 anni di pensionamento una parte del “prestito” con una trattenuta Inps che dovrebbe pesare sulla busta paga per circa il 10 -15 %.
Al “prestito pensionistico” dovrebbero contribuire, oltre ai lavoratori, anche le imprese che saranno tenute al pagamento dell'anticipo nonchè lo Stato che sarebbe chiamato a coprire con contributi figurativi il periodo di percezione dell'assegno.
Ancora non chiaro se il Governo intenderà seguire questa strada per risolvere il problema degli esodati in via strutturale in occasione della legge di stabilità 2015. L'ipotesi inoltre potrebbe essere alternativa o integrativa della proposta di legge 857 (quella dei cd. pensionamenti flessibili).
Zedde
Esodati, domande entro 60 giorni per la sesta salvaguardia
I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Il testo del provvedimento in anteprima.
Kamsin Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in materia di deroghe alla Riforma Fornero (disegno di legge 1558) prima che parta il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ma in ogni caso un dato è certo. L'ombrello dello stato tutelerà altri 32.100 esodati. Il provvedimento è importante, il sesto a in meno di tre anni, perchè porta globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero.
Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).
Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.
Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.
La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».
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Pensioni, ecco di quanto crescerà l'età pensionabile nei prossimi anni
La Riforma Fornero ha previsto il lento e graduale innalzamento dei requisiti per l'uscita con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata. Il prossimo adeguamento è previsto dal 2016 e sarà pari a 3 mesi.
Kamsin Il lento incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione è una delle regole di base della riforma Monti-Fornero del 2011. Da quest'anno la pensione anticipata, cioè il trattamento pensionistico indipendente dall'età anagrafica può essere conseguito con 41 anni 6 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Al fine di scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro con età inferiori a 62 anni è rimasto, anche dopo il recente intervento del Dl 90/2014, il taglio pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, che salgono al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.
In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, il DI 216/2011 ha previsto che le decurtazioni non si applicano qualora l'anzianità contributiva considerata derivi da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale normativa costringe pertanto, i lavoratori che non hanno la piena anzianità contributiva richiesta a ritardare il pensionamento anticipato.
In alternativa alla pensione anticipata è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di 66 anni 3 mesi e almeno venti anni di contributi (15 anni per i lavoratori beneficiari della Deroga Amato del 1992).
I requisiti appena indicati sono tuttavia "mobili", in quanto destinati ad essere incrementati sulla base dei futuri adeguamenti alla stima di vita Istat.
Regole specifiche si applicano ai dipendenti del pubblico impiego, che cessano obbligatoriamente al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale) se a tale data hanno già maturato un qualsiasi diritto a pensione. Infatti l'eventuale perfezionamento del solo requisito contributivo per la pensione anticipata successivamente ai 65 anni comporta comunque la risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Inoltre coloro che hanno perfezionato un diritto a pensione entro il 2011 (si pensi ad esempio con la quota "96" oppure con i vecchi 40 anni di contributi) dovranno analogamente lasciare il lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Tali lavoratori non possono rimanere in servizio fino ai nuovi limiti neppure su opzione.
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Riforma Pensioni, regole ingiuste per i contributori volontari prima del 2007
Una norma della Legge Fornero continua a bloccare il pensionamento dei lavoratori autorizzati ai volontari prima del 20 Luglio 2007 nonostante le coperture fossero già state individuate dalla legge 247/07. Il Comitato Contributori Volontari: "siamo una delle categorie maggiormente penalizzate dalla controriforma previdenziale Fornero".
Kamsin Il comitato Contributori Volontari torna a chiedere al Governo Renzi e alle Commissioni Parlamentari la soluzione della vicenda dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 20 luglio 2007.
In base all'articolo 1, comma 8 della legge 247/07 tali soggetti possono infatti cristallizzare le regole previdenziali della legge Dini che consentivano il pensionamento già con 57 anni di età (58 gli autonomi) e 35 anni di contributi, al netto della stima di vita e dell'anno di finestra mobile. Un diritto tuttavia che è stato compresso fortemente con l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 che ha subordinato il mantenimento di tali requisiti agevolati, al rispetto di un preciso termine di decorrenza della prestazione pensionistica, alla mancanza di rioccupazione dopo il conseguimento dell'autorizzazione e, soprattutto, alla circostanza che i lavoratori in questione debbano aver almeno un contributo accreditato al 4 dicembre 2011. Paletti che in realtà non erano previsti nella legge originaria istitutiva della deroga.
“Nell'attuazione delle pregresse riforme previdenziali - si legge nel comunicato del Comitato dei Contributori Volontari - , in virtù del loro patto con lo Stato, costoro sono sempre stati ritenuti legittimati a deroga (vedasi deroghe L. 503/1992, L. 243/2004 e L.247/2007) e, in teoria, anche la manovra del dicembre 2011, alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 24, ha confermato tale prassi consolidata, ponendo, come unico vincolo, la data dell’autorizzazione entro il 4.12.2011. Ma c’è un però: “Fu lo stesso Ministro Fornero con i suoi DM attuativi, a cancellare di fatto tale deroga (ponendo un numero tale di condizioni aggiuntive, non previste dalla legge di riferimento, da renderla attuabile solo per pochi “fortunati”), con il risultato di far gravare l’obiettivo del risanamento del Bilancio dello Stato, quasi esclusivamente, sulle spalle dei cittadini nati tra il 1952 e il 1962”.
Negli ultimi anni, anche con riferimento all'approvazione della sesta salvaguardia, diversi paletti imposti per la fruizione della deroga sono stati, almeno in parte, allentati. Ma restano almeno due criticità di cui il Comitato chiede la pronta rimozione. La prima è relativa al rispetto di una precisa data entro cui la decorrenza della prestazione pensionistica debba essere verificata (attualmente, con l'ultima salvaguardia, il termine è stato spostato al 6 gennaio 2016).
L'altra questione è quella della necessità che al 4 Dicembre 2011 sussista almeno un contributo accreditato. "Questo vincolo illegittimo fu attenuato con l'introduzione della lettera f) nella legge 147/2013, con la quale in alternativa al contributo volontario accreditato o accreditabile si accetta almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non si svolga attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di fatto però l'introduzione della lettera f) non risulta sufficiente a stralciare del tutto il paletto, perché non è applicabile a tutti quei casi di autorizzati che non hanno svolto più alcuna attività lavorativa dopo l'autorizzazione, ma che in aggiunta si trovano, inoltre, a non aver effettuato versamenti perché al momento della loro espulsione dal mondo del lavoro erano già in possesso della soglia contributiva necessaria" .
La denuncia dei contributori volontari arriva all'indomani dell'approvazione dell'Ordine del Giorno con il quale il Parlamento dichiara sostanzialmente preclusa la possibilità di nuovi interventi in materia di deroghe alla Riforma Fornero: "Prendiamo atto con vivo sgomento, forte disappunto e costernazione" di tale documento. "In questi 32 mesi abbiamo subissato ogni ordine e grado degli organi parlamentari, di nostri argomentati documenti volti a motivare, in termini di normativa, la legittimità della rivendicazione del ripristino del nostro diritto alla pensione, ma, evidentemente, tali documenti non sono stati presi in alcuna considerazione".
Il comitato ricorda peraltro come il pieno riconoscimento della deroga di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 247/04 non comporti ulteriori oneri per lo stato in quanto tale legge “stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007".
L’appello è dunque uno e uno solo: quello di "vedersi riconosciuta la pensione con le norme in vigore alla data della autorizzazione ricevuta dall’INPS o dall’INPDAP, senza alcuna limitazione e senza alcuna delle condizioni capestro inserite illegittimamente nei decreti attuativi delle salvaguardie finora previste”.
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Pensioni Pa, slitta il pagamento della buonuscita
Il termine di liquidazione della buonuscita per il personale in esubero dalle Pa decorre dalla data teorica di pensionamento in base ai nuovi requisiti fissati dalla Riforma Fornero.
Kamsin Si dilata la data di percezione dell'indennità di buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego in esubero ed in prepensionamento all'esito dei piani di riduzione avviati con la spending review del Governo Monti. Per i "soprannumerari", infatti, il termine di liquidazione decorre dalla data di uscita dal lavoro se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2011; in caso contrario decorre dalla data teorica di pensionamento in base ai nuovi requisiti fissati dalla Riforma Fornero. Che tradotto significa un'attesa di diversi anni prima di vedere la prima tranche della buonuscita.
E' quanto ha precisato l'istituto di previdenza con la Circolare Inps 79/2014 con cui ha specificato le regole per la liquidazione della buonuscita per il personale in esubero che accede al prepensionamento secondo quanto stabilito dal Dl 95/2012 come modificato, di recente dal dl 101/2013. Per tali lavoratori, spiega l'Inps, il giorno a partire dal quale decorre il termine di pagamento della buonuscita dipende dal fatto che il lavoratore sia o meno in possesso dei requisiti per la pensione al 31 dicembre 2011.
Dopo il 2011 - Per chi matura un diritto a pensione dopo il 2011 il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione in base alle regole previste dalla riforma Fornero.
Inoltre sulla data di liquidazione del Tfs-Tfr incide anche: a) il tipo di prestazione pensionistica a cui si avrebbe diritto con le regole della Riforma Fornero e; b) se la pensione con le vecchie regole viene maturata entro o dopo il 31 dicembre 2013 (il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data).
Nello specifico il termine di pagamento sarà di 24 mesi qualora il soggetto maturi il diritto (teorico, cioè calcolato in base ai requisiti previsti dal Dl 201/2011) alla pensione anticipata prima del limite ordinamentale o della ipotetica pensione di vecchiaia. Se, invece, l’interessato raggiungerà, secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia (rispettivamente a seconda se il diritto è raggiunto entro o dopo il 31.12.2013).
Un Esempio - La circolare riporta il caso di una dipendente che ha maturato in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013 con 40 anni di contributi e 58 anni e 8 mesi di età (vecchi requisiti). In base alle regole della riforma, il diritto alla pensione anticipata scatterebbe il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi). Di conseguenza il Tfs-Tfr potrà essere liquidato dal 7 agosto 2016, dopo 24 mesi.
Il periodo di 24 mesi si può ridurre a 6 o 12 mesi se il lavoratore raggiunge il limite ordinamentale (che in via generale è di 65 anni) prima o in coincidenza con il diritto alla pensione anticipata o se lo raggiunge durante l'attesa dei 24 mesi. Il limite sarà di 6 mesi qualora il lavoratore raggiunga il diritto a pensione entro il 31.12.2013 o di 12 mesi se lo matura successivamente.
Entro il 2011 - Nessuna novità, invece, per il Tfs-Tfr di chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 2011. Per chi ha maturato i requisiti entro il 2011 il termine di pagamento della buonuscita decorre dalla data di collocamento a riposo e sarà di: 105 giorni per chi entro il 12 agosto 2011 ha maturato la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale dell'amministrazione di appartenenza o la massima anzianità contributiva (cioè in genere i 40 anni di contributi); 6 mesi per chi, al 12 agosto 2011, ha maturato il diritto alla pensione anticipata con la quota; 24 mesi per chi ha maturato il diritto alla pensione anticipata con la «quota» tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2011 se la cessazione avviene per dimissioni (sei mesi se la cessazione avviene per raggiungimento del limite d'età ordinamentale); sei mesi se l'anzianità contributiva massima (40 anni) è stata maturata tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2011.
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