Pensioni
Esodati, ecco i requisiti per beneficiare della sesta salvaguardia
Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.
Kamsin E' iniziata ieri in Commissione Lavoro al Senato la discussione sul progetto di legge che estende i benefici in materia di deroghe al trattamento pensionistico in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. Il ddl è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 luglio alla Camera e dovrebbe ricevere il via libera del Senato in tempi relativamente brevi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.
Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
Le regole - Il ddl prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016.
La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.
Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Per i lavoratori in questione si specifica inoltre che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge in materia.
E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).
Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.
Pensioni, Renzi: gli assegni da 2/3mila euro non si toccano
"Il primo piano che Cottarelli presento' voleva tassare le pensioni sopra i 2mila euro e gli ho detto di no: non e' che dai i soldi a quelli che prendono meno di 1.500 euro e li vai a prendere a chi prende 2mila. Kamsin La Pensione d'oro non e' quella da 2-3mila euro al mese, poi e' chiaro che se c'e' la pensione da 90mila euro al mese, intervieni".
E' quanto ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso della registrazione della puntata di Porta a porta che andra' in onda questa sera. "Il governo Letta - ha aggiunto Renzi - e' intervenuto sulle pensioni piu' alte, io credo che suscitare il panico nel mondo pensionistico per 100 milioni sarebbe un grave errore".
Zedde
Esodati, Mauro: tempi brevi per il via libera alla sesta salvaguardia
I rappresentanti del Comitato hanno incontrato questa mattina il relatore al provvedimento Mario Mauro (Pi) e il presidente di palazzo Madama Pietro Grasso in occasione dell'avvio della discussione in Senato del provvedimento in materia di sesta salvaguardia. E' quanto si apprende da una nota stampa diffusa da Palazzo Madama. Kamsin Mauro ha appoggiato l'esigenza di stringere i tempi dell'esame del disegno di legge auspicando gia' per fine settembre l'approdo in Aula. L'iter del provvedimento e' pero' legato al jobs act in commissione Lavoro e spettera' a una conferenza dei capigruppo del Senato convocata per oggi pomeriggio fissare i tempi dei provvedimenti.
"Il nostro obiettivo - ha detto Mauro - e' garantire i tempi per sanare una situazione disastrosa. Credo che nel giro di poche settimane dovrebbe concretizzarsi, ma il provvedimento e' in coda al jobs act". Al momento quindi l'obiettivo di relatore e commissione e' sostanzialmente quello di garantire i tempi, ma, ha chiarito Mauro, "se saranno necessarie modifiche anche soltanto di natura tecnica lo chiariremo in commissione". Secondo Claudio Ardizio, coordinatore del Comitato esodati, il testo potrebbe approdare in Aula al Senato "gia' il 12 ottobre se i capigruppo decideranno di chiudere il jobs act per il 26 ottobre. Noi siamo venuti qui per chiedere tempi rapidi per l'approvazione del ddl". Al momento, ha riferito, il totale dei salvaguardati e' 170mila, ne mancano altri 170.600, di questi probabilmente saranno salvaguardati 45.600 ("per cui servono 3 miliardi, di cui 2 miliardi ci sono gia' di risparmi"), mentre 125mila "sono le tipologie che il governo non intende portare avanti".
Zedde
Esodati, parte oggi l'esame in Senato del ddl sulla sesta salvaguardia
Oggi il ddl in materia di sesta salvaguardia sarà esaminato dalla Commissione Lavoro e Previdenza del Senato. Il via libera definitivo atteso entro fine mese.
Kamsin Prenderà il via questa oggi in commissione Lavoro del Senato l'esame del ddl che estende a 32.100 lavoratori le deroghe alla Riforma Fornero. Il relatore al provvedimento sarà il senatore Mario Mauro.
Il Senato non dovrebbe apportare sostanziali modifiche alla versione del testo approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Il via libera definitivo dell'Aula potrebbe avvenire già entro la fine del mese di Settembre e comunque prima della presentazione della legge di stabilità.
Com'è noto il ddl sulla sesta salvaguardia prevede, nella sua versione uscita da Montecitorio lo scorso 4 luglio, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti); d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Il disegno estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti). (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).
I lavoratori in questione potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la decorrenza della prestazione pensionistica, secondo la previgente disciplina pensionistica, si fosse verificata entro e non oltre il 6 gennaio 2016. Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto che abbiano maturato un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa.
L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziare e 24mila posizioni recuperate dalla seconda salvaguardia (Dl 95/2012) e dalla quarta salvaguardia (Dl 102/2013).
Pensioni, come si calcola la quota 96
Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.
Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero dal 1° Gennaio 2012, provvedimento che ha di fatto abolito la pensione di anzianità, moltissimi lavoratori continuano ad avere necessità di mantenere un occhio rivolto alla vecchia disciplina pensionistica. Ciò per via delle tante deroghe previste al Dl 201/2011 che consentono a diversi lavoratori la possibilità di fruire, per l'appunto, delle vecchie regole previdenziali. Sono moltissimi infatti i quesiti dei lettori che chiedono come funzionava la quota 96, quella valida sino al 31 dicembre 2012, per perfezionare la pensione di anzianità. Vediamo dunque quali erano i requisiti per accedere.
La quota 96 si determina con il perfezionamento di un requisito anagrafico minimo di almeno 60 anni di età ed uno contributivo di almeno 35 anni di contribuzione. Nei fatti la quota 96 si può raggiungere o con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 anni di contributi. Ma possono essere fatte valere anche le frazioni di quota. Cioè è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e mezzo di contributi. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. I requisiti sono validi per i lavoratori dipendenti (del settore privato o pubblico), quindi non per gli autonomi, e vanno perfezionati nel periodo temporale intercorrente tra il 1.1.2011 al 31.12.2012. Dal 2013 e sino al 2015 scatta infatti la quota 97,3 con un minimo di ben 61 anni e 3 mesi di età.
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Chi deve tenere sotto occhio la quota 96 - Con l'abolizione della pensione di anzianità la quota 96 è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Ma, come si diceva all'inizio dell'articolo, alcuni lavoratori devono tenere ben presente la vecchia normativa. Chi sono? Prima di tutto i lavoratori salvaguardati o potenziali tali. Infatti, per effetto delle tante deroghe alla Riforma Fornero (da ultimo quella in materia di sesta salvaguardia), le vecchie regole vengono, a talune condizioni, fatte "rivivere" in via eccezionale. Con la sesta salvaguardia, ad esempio, si stabilisce che coloro che, con la vecchia normativa pensionistica, avrebbero avuto l'apertura della finestra entro il 6.1.2016 possono, nei limiti delle risorse disponibili e dei profili di tutela ivi previsti, andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero. Ecco dunque che un soggetto che ha maturato la quota 96 nel 2012 (e che avrebbe visto quindi l'apertura della finestra mobile nel 2013) potrebbe presentare istanza per l'ammissione al beneficio.
In secondo luogo i lavoratori dipendenti del settore privato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2012 potrà beneficiare del trattamento anticipato a 64 anni. Per le donne bastano anche solo 60 anni e 20 di contributi.
Anche i quota 96 della scuola devono tener ben in evidenza tali requisiti. Anche se ad oggi la deroga in loro favore non è passata, nei prossimi tempi potrebbe essere riproposta. E in tal caso se la quota 96 è stata perfezionata entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 potrebbero essere ammessi al beneficio. Un'altra deroga è poi prevista per i prepensionamenti del pubblico impiego.
Riforma Pensioni, nella sanità il pensionamento d'ufficio scatta a 65 anni
Pensioni, ecco le regole di pensionamento vigenti sino al 2011Zedde
Esodati, con la sesta salvaguardia si riducono le precedenti tutele
Il ddl sulla sesta salvaguardia riduce di 24 mila unità le posizioni risultate in "esubero" e non utilizzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia.
Kamsin Inizierà domani in Commissione Lavoro del Senato la discussione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il ddl, come si ricorderà, è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 Luglio alla Camera ed attende ora il via libera definitivo del Senato. Il provvedimento consentirà ad ulteriori 32.100 soggetti di mantenere la vecchia disciplina pensionistica.
L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate, nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia, ma non utilizzate. Al riguardo il ddl riduce, "in considerazione del limitato utilizzo", la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti - disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l'ambito di una categoria di soggetti. Vediamo dunque come verranno ridotti tali contingenti.
La riduzione del contingente della seconda salvaguardia - Il disegno di legge provvede ad una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie - in considerazione, del "limitato utilizzo" - del profilo relativo ai 40mila lavoratori cd. "in mobilità". Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Il ddl modifica tale disposizione richiedendo che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del ddl, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell'impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto con la modifica del ddl le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione cambieranno. Se la disciplina attuale richiede solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità, ora, con la modifica sarà richiesta una ulteriore condizione: che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure, se titolari entro i 15 giorni successivi all'entrata in vigore del ddl di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), entro il 31.12.2016.
Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori in questione e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate.
La riduzione del contingente della quarta salvaguardia - Altre 4 mila unità vengono recuperate attraverso una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie del Dl 102/2013. Si tratta, nello specifico, del contingente destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il ddl dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.
Esodati, controlla con Pensioni Oggi se fai parte della sesta salvaguardia